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Parco
dei Monti Livornesi
Il Piano del Parco dei Monti Livornesi
Ambiente e provincia di Livorno
Sentieri ed escursioni Agireverde, nel Parco
Capo
I – Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità,
ambito di applicazione e contenuti del Piano
Art. 2 - Gestione
del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi
Art. 3 - Modalità
di formazione ed approvazione del Piano.
Art. 3 - Efficacia
del Piano
Art. 4 -
Attuazione del Piano
Art. 6 - Elaborati
costitutivi
Art. 7 - Quadro
conoscitivo
Capo II –
Disciplina degli ambiti territoriali
Art. 8 – Sistema
delle Aree Protette dei Monti Livornesi
Art. 9 – Parco
Provinciale
Art. 10 – Aree
Naturali Protette di Interesse Locale
Art. 11 – Aree
esterne al Sistema delle Aree Protette
Capo III –
Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche ed ambientali
Art. 12 –
Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche
Art. 13 – Tutela
della flora e della vegetazione naturale
Art. 14 – Tutela
della fauna
Art. 15 – Tutela
delle emergenze geologiche e paleontologiche
Art. 16 – Tutela
del suolo
Art. 17 – Tutela
delle acque
Art. 18 – Tutela
delle componenti di interesse archeologico,
storico,
paesaggistico ed ambientale
Art. 19 –
Recupero del patrimonio edilizio esistente
Capo IV –
Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi
Art. 20 –
Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi
Art. 21 –
Accessi e percorsi
Art. 22 –
Strutture e servizi
Art. 23 – Piani
Attuativi e di settore
Art. 24 –
Progetti specifici
Art. 25 –
Indirizzi per la predisposizione del Regolamento del Parco
e del Piano
Pluriennale Economico e Sociale
Capo IV -
Disposizioni finali
Art. 26 -
Procedure autorizzative
Art. 27 –
Vigilanza
Art. 28 –
Sanzioni
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e contenuti
del Piano
1. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi è finalizzato a
garantire la conservazione e la
valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico culturale e naturalistico
all’interno del Sistema delle Aree Protette dei Monti
Livornesi, ed a promuovere le attività
compatibili nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti dalla L. 6.12.1991 n. 394 e dalla L.R.
11.4.1995 n. 49, nonché degli indirizzi e delle
prescrizioni del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Livorno.
2. L’ambito territoriale di applicazione del Piano è
costituito dalle aree comprese nel Parco
Provinciale dei Monti Livornesi, istituito in attuazione
del Sistema Provinciale delle Aree
Protette di cui alla del. C. P. n. 346 del 27.09.96. Il
Piano fornisce inoltre direttive ed indirizzi
per la pianificazione unitaria del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi, oggetto di
specifico accordo di programma sottoscritto dalla Provincia
di Livorno e dai Comuni di
Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.
Il Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi è
costituito:
− dal Parco Provinciale dei Monti Livornesi istituito
dalla Provincia di Livorno con
deliberazione n. 936 del 19.2.1999;
− dalle Aree Naturali Protette di Interesse Locale
dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e
Rosignano Marittimo istituite con specifica deliberazione
dalle rispettive
Amministrazioni comunali.
3. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi costituisce lo
strumento unitario di riferimento per la
pianificazione e la gestione degli ambiti territoriali
facenti parte del Sistema delle Aree Protette
dei Monti Livornesi, nel rispetto delle competenze
territoriali ed amministrative stabilite dalla
legislazione vigente.
4. Il Piano del Parco, in conformità ai principi stabiliti
all’art. 12 della L. 6.12.1991 n. 394 e nel
rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 16.1.95 n.5, individua
in via definitiva i perimetri del Parco
Provinciale e disciplina:
a) l’organizzazione generale del territorio e la sua
articolazione in funzione delle diverse forme
di uso, di godimento e di tutela;
4
b) i vincoli, le destinazioni d’uso pubblico o privato e
le relative norme di attuazione con
riferimento ai vari ambiti ed aree individuate;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con
particolare riguardo ai percorsi, agli accessi
ed alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di
handicap ed agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la
funzione sociale del Parco
e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla
flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in
genere
f) gli ambiti territoriali e gli interventi in relazione ai
quali si procede attraverso strumenti
attuativi particolareggiati.
g) le procedure di attuazione del Piano.
5. L’esercizio delle attività consentite entro
l’ambito territoriale di applicazione del Piano è
disciplinato, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi
espressi dal Piano stesso, dal Regolamento di
cui agli artt. 12 e 19 della L.R. 11.4.1995 n. 49. Tale
strumento potrà essere approvato
contestualmente all'approvazione del Piano e comunque non
oltre sei mesi dall'approvazione
del medesimo.
Art. 2 - Gestione del Sistema delle Aree Protette dei
Monti Livornesi
1. In conseguenza dello specifico accordo di programma fra
la Provincia ed i comuni interessati,
gli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle
Aree Protette dei Monti Livornesi di cui al
comma 2 del precedente art. 1 sono oggetto di gestione
unitaria da parte della Provincia che
esercita tale funzione di concerto con i comuni competenti,
direttamente o attraverso la
costituzione di aziende speciali o istituzioni in
attuazione della L. 8.6.1990 n. 142.
2. In via sperimentale, la succitata convenzione individua
l’organismo gestore denominato
“Autorità del Parco” e composto dalla Commissione e
dagli Uffici del Parco, nonché dagli
organismi consultivi di partecipazione e di consulenza
scientifica da nominare con atti
successivi.
3. La Provincia garantisce la partecipazione degli enti
locali alla gestione del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi in applicazione dei contenuti
dell’art.9 della L. 6.12.1991 n. 394,
nonché di quanto stabilito nello specifico accordo di
programma.
Art. 3 - Modalità di formazione ed approvazione del
Piano.
1. La Provincia promuove la formazione del Piano del Parco
quale strumento di tutela dei valori
naturali ed ambientali del Sistema delle Aree Protette dei
Monti Livornesi. Il processo di
formazione del Piano deve garantire la partecipazione degli
enti locali interessati in conformità
ai principi ed alle finalità della L. 6.12.1991 n. 394 e
della L.R. 11.4.1995 n. 49
2. Le disposizioni del Piano inerenti al Parco Provinciale
sono approvate dalla Provincia secondo
le procedure definite dall’art. 11 della LR. 11.4.1995 n.
49. Le eventuali varianti al Piano
seguono le stesse procedure sopra descritte.
3. Le disposizioni del Piano inerenti alle A.N.P.I.L. sono
approvate dai Comuni competenti
secondo le procedure definite dall’art. 19 della LR.
11.4.1995 n. 49. Le eventuali varianti al
Piano seguono le stesse procedure sopra descritte.
Art. 3 - Efficacia del Piano
1. Il Piano del Parco ha valore di Piano Paesistico e di
Piano urbanistico. In conformità con
quanto stabilito dalla LR. 11.4.1995 n. 49, il Piano del
Parco ha effetto di dichiarazione di
pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità
per gli interventi in esso previsti e
sostituisce, negli ambiti territoriali oggetto di
disciplina, i piani paesistici, territoriali ed
urbanistici di qualsiasi livello.
Art. 4 - Attuazione del Piano
1. Il Piano si attua attraverso i seguenti strumenti:
a) Piani di Settore o strumenti attuativi particolareggiati
predisposti dall’organismo di
gestione o da altri soggetti competenti in attuazione delle
previsioni del Piano.
b) Interventi diretti da parte dell’organismo di gestione
o di altri soggetti competenti
relativi ad opere o azioni previste dal Piano, quali
interventi di manutenzione o
realizzazione di strutture ed infrastrutture del Parco,
interventi di gestione forestale e
naturalistica, interventi di ripristino ambientale e messa
in sicurezza, ecc.
c) Piani di settore e Piani Attuativi di cui all’art. 31
della L.R. 16.1.95 n.5 (Piani
Particolareggiati, Piani di Recupero, Piani di gestione
forestale, ecc.) di iniziativa
pubblica o privata convenzionata, nei casi e secondo le
modalità specificatamente
previste dal Piano.
d) Interventi diretti da parte di soggetti pubblici e
privati
Gli interventi sopra descritti sono subordinati, nei casi
previsti dalla legislazione vigente, al
preventivo nulla osta dell’organismo di gestione. Al
nulla osta si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della L. 6.12.1991
n. 394.
2. L’ente gestore provvede inoltre all’ordinaria
gestione del Piano attraverso:
a) L’applicazione della presente normativa, anche
attraverso azione di vigilanza sul
territorio del Parco e segnalazione agli Enti competenti di
eventuali infrazioni;
b) La corresponsione di indennizzi o di incentivi
finanziari a soggetti pubblici e/o privati
nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale
vigente o dal presente strumento.
Art. 6 - Elaborati costitutivi
1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione generale ed allegati (schede tematiche)
- Norme del Piano ed allegati (schede per le disciplina del
patrimonio edilizio)
- Elaborati grafici:
a) Analisi svolte ad integrazione del quadro conoscitivo
esistente:
- Tav. 1 – Uso del suolo (scala 1:25.000)
- Tav. 2 – Vegetazione (scala 1:25.000)
- Tav. 3 – Densità degli appostamenti fissi di caccia
(scala 1:25.000)
b) Sintesi interpretativa degli elementi del quadro
conoscitivo:
- Tav. 4 – Emergenze storiche, archeologiche ed
architettoniche (scala 1:25.000)
- Tav. 5 – Emergenze naturalistiche (scala 1:25.000)
- Tav. 6 – Sensibilità ambientali (scala 1:25.000)
c) Piano del Parco – proposta progettuale
- Tav. 7 – Relazioni con il sistema territoriale delle
aree protette (scala 1:175.000)
- Tav. 8 – Sistema delle aree protette dei Monti
Livornesi (scala 1:25.000)
- Tav. 9 – Zonazione del Parco e delle A.N.P.I.L. (scala
1:25.000)
- Tav. 10 – Organizzazione degli accessi, dei percorsi,
dei servizi (scala 1:25.000)
- Tav. 11 – Sentieristica (scala 1:25.000)
- Tav. 12 – Dettaglio delle previsioni (scala 1:10.000)
Art. 7 - Quadro conoscitivo
1. Il Quadro Conoscitivo dettagliato delle risorse
essenziali del territorio, così come definite
dall’art.2 della L.R. 16.1.95 n°5, fa parte integrante
del Piano del Parco e costituisce il
riferimento fondamentale per la definizione degli atti di
governo del territorio e per la verifica
dei loro effetti. Il Quadro Conoscitivo costituisce
indirizzo per la formazione del Regolamento
e dei Piani di settore, nonché per le varianti e gli
aggiornamenti dello stesso Piano del Parco.
2. Il Quadro Conoscitivo del Piano del Parco è costituito
da:
a) Quadro conoscitivo delle risorse contenuto nel PTC
provinciale
b) Repertorio degli studi esistenti sul territorio dei
monti livornesi
c) Studi e ricerche svolte preliminarmente alla formazione
del Piano
L’ente gestore dovrà costituire presso la propria sede
un archivio permanente ed aggiornabile
dei documenti sopra descritti, accessibile e consultabile
da tutti i cittadini, secondo le modalità
di legge.
3. Attraverso il Sistema Informativo Territoriale della
Provincia, il Quadro Conoscitivo viene
costantemente aggiornato nel rispetto delle disposizioni
dell’articolo 4 della L.R 16.1.95 n.5.
8
Capo II – Disciplina degli ambiti territoriali
Art. 8 – Sistema delle Aree Protette dei Monti
Livornesi
1. Il Piano del Parco disciplina gli ambiti territoriali
facenti parte del Sistema delle Aree Protette
dei Monti Livornesi mediante la definizione di
prescrizioni, direttive ed indirizzi differenziati
per i singoli ambiti. In relazione alle specifiche valenze
storiche, naturalistiche ed ambientali
individuate nel Quadro Conoscitivo di cui all’art. 7 ed
in funzione degli obiettivi stabiliti dal
Piano, detti ambiti sono ulteriormente articolati in aree
caratterizzate da differenti gradi di
accessibilità, fruizione e tutela.
2. In particolare, il Piano contiene disposizioni ed
indirizzi relativi a:
− Aree ricadenti nel Parco Provinciale dei Monti
Livornesi, al cui interno sono individuate
le “Aree di Particolare Tutela”, caratterizzate da un
maggiore grado di protezione in
relazione ai valori naturalistici ed ambientali presenti.
− Aree ricadenti nelle A.N.P.I.L. dei comuni di
Collesalvetti, Livorno e Rosignano, la cui
disciplina è definita dallo specifico Regolamento di
Gestione ai sensi della L.R. 49/95. Il
Piano individua anche nelle A.N.P.I.L., con valore
propositivo per le Amministrazioni
comunali competenti, alcune “Aree di Particolare
Tutela”, richiedenti un maggiore
grado di protezione in relazione ai valori naturalistici ed
ambientali presenti.
Art. 9 – Parco Provinciale
1. Il Parco Provinciale dei Monti Livornesi, istituito
dalla Provincia di Livorno con deliberazione
n. 936 del 19.2.1999, comprende aree di proprietà pubblica
(Regione Toscana, Comune di
Rosignano Marittimo) e privata. In tali aree il Piano
disciplina le modalità di accesso e fruizione,
la realizzazione di interventi edilizi, l’esercizio delle
attività agricole, ed in generale tutte le
attività suscettibili di avere effetti sull’equilibrio
ecologico e sull’assetto paesaggistico del Parco.
In relazione agli obiettivi di tutela e conservazione
perseguiti dal Piano, all’interno del Parco
Provinciale sono individuate aree caratterizzate da un
maggiore grado di protezione,
denominate Aree a Particolare Tutela. Tali ambiti, la cui
disciplina è definita al successivo
comma 4, sono oggetto di differenti modalità di
accessibilità, fruizione e tutela rispetto al resto
del Parco.
2. Nelle aree ricadenti all’interno del Parco Provinciale
valgono le disposizioni di cui ai successivi
commi.
3. L’accesso e la circolazione sono consentiti con le
seguenti limitazioni e modalita:
- l’accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono
consentiti al personale dell’ente
gestore ed ai soggetti autorizzati dall’ente stesso per
motivi di servizio o di studio. L’accesso
e la circolazione con mezzi motorizzati è consentita
inoltre ai residenti ed agli aventi titolo
di accesso a proprietà fondiarie situate nel Parco,
limitatamente ai tratti necessari per
raggiungere tali residenze e proprietà e comunque
subordinatamente a rilascio di specifica
autorizzazione da parte dell’ente gestore.
- l’accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con
altri mezzi non motorizzati sono
consentiti esclusivamente all’interno dei percorsi
opportunamente predisposti e segnalati
dall’ente gestore con specifica cartellonistica.
- l’accesso e la circolazione pedonale, purché condotti
nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente
naturale, sono liberamente consentiti, ad eccezione delle
zone di cui al seguente comma 4.
4. Nelle zone individuate negli elaborati grafici del Piano
come Aree di Particolare Tutela l’accesso e la fruizione sono controllati
dall’ente gestore al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione dei
valori naturalistici ed ambientali presenti. In queste aree l’accesso e la
circolazione sono consentiti esclusivamente all’interno
dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati dall’ente gestore con
specifica cartellonistica (di carattere informativo e scientificodidattico).
In relazione alle diverse esigenze di tutela, l’ente
gestore potrà individuare specifiche
modalità di fruizione per le singole A.P.T. (visite
guidate, limitazione del numero di accessi,
divieto di accesso in particolari periodi , ecc.).
5. Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni
edilizie e di nuove strade o altre
infrastrutture, ad eccezione degli interventi
specificatamente finalizzati alla promozione ed alla
valorizzazione del parco previsti dal Piano attraverso
specifici Piani Attuativi e
subordinatamente alla valutazione degli effetti ambientali
delle trasformazioni ai sensi dell’art.
32 della L.R. 5/95. Sono consentiti interventi di recupero,
riqualificazione e ristrutturazione
degli edifici e dei complessi edilizi esistenti nel
rispetto delle indicazioni e della disciplina di
dettaglio contenuta nell’art. 19 delle presenti norme.
6. Le attività agricole dovranno essere condotte secondo
criteri di agricoltura biologica o, in
alternativa, adottare tecniche di coltivazione a basso
impatto. In tal senso le aziende presenti
dovranno presentare all’ente gestore specifici Piani
Aziendali (aventi i contenuti del Piano di
Miglioramento Agricolo Ambientale della L.R. 64/95 e succ.
mod.). L’utilizzazione a fini
agricoli di aree in stato di abbandono o in fase di
rinaturalizzazione (non considerabili come
aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000) è consentita
esclusivamente attraverso la presentazione di specifici Piani Aziendali che
prevedano l’adozione di tecniche di agricoltura biologica. Non è ammessa
l’edificazione di nuovi annessi od altri edifici ad uso agricolo. Al fine
della riqualificazione e valorizzazione delle aziende agricole e faunistiche
presenti all’interno del Parco, l’ente gestore potrà promuovere uno
specifico piano di settore, esteso all’intero ambito
territoriale di competenza, che individui le esigenze e le
potenzialità di valorizzazione delle
aziende esistenti e preveda la possibilità di eventuali
interventi di ampliamento delle strutture
aziendali esistenti. Tale piano potrà valutare la
possibilità di interventi di promozione ed
incentivazione delle attività agricole presenti sul
territorio, anche attraverso la realizzazione di
consorzi o marchi pubblicitari.
7. E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria.
E’ consentita la raccolta dei prodotti secondari del
bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale
vigente, eccetto che nelle Aree di
Particolare Tutela di cui al precedente comma 1, dove tale
pratica potrà essere vietata o limitata dall’ente gestore in funzione di
particolari esigenze di tutela naturalistica ed ambientale. Il
Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n.
49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite.
8. Tutti gli interventi che interessino le componenti
naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali dell’area dovranno rispettare gli
indirizzi e le prescrizioni di cui al Capo III delle presenti norme.
Art. 10 – Aree Naturali Protette di Interesse Locale
1. Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale dei Comuni
di Livorno, Collesalvetti e Rosignano
Marittimo, istituite da specifiche deliberazioni delle
Amministrazioni comunali predette.
comprendono aree di proprietà pubblica (Regione Toscana) e
privata. In tali aree, oggetto di
gestione unitaria con il Parco Provinciale, la disciplina
delle modalità di accesso e fruizione, la
realizzazione di interventi edilizi, l’esercizio delle
attività agricole, ed in generale tutte le attività suscettibili di avere
effetti sull’equilibrio ecologico e sull’assetto paesaggistico sono
disciplinate degli specifici Regolamenti di gestione approvati dai Comuni
competenti ai sensi della L.R. 49/95. L’Autorità del Parco assicura
l’unitarietà e la coerenza fra il Piano del Parco ed i Regolamenti delle
A.N.P.I.L., ai fini di una effettiva gestione unitaria del Sistema delle
Areeprotette dei Monti Livornesi.
Art. 11 – Aree esterne al Sistema delle Aree Protette
1. Il Piano del Parco prevede la possibilità di
localizzare, attraverso specifici accordi con i comuni
interessati, strutture e servizi del parco anche
all’esterno del perimetro dell’Area Protetta, in una logica di integrazione
funzionale dei diversi ambiti territoriali. All’interno di tali aree potrà
inoltre essere estesa, sotto il coordinamento dell’ente
gestore, la rete di sentieristica e la
segnaletica informativa del Parco, assicurando la reale
continuità di fruizione del territorio.
Capo III – Indirizzi di tutela delle componenti
naturalistiche ed ambientali
Art. 12 – Indirizzi di tutela delle componenti
naturalistiche, ambientali e paesistiche
1. Il Piano del Parco definisce indirizzi per la tutela e
la valorizzazione delle diverse componenti naturalistiche ed ambientali. Tali
indirizzi si compongono di:
− Criteri e direttive per la formazione di piani e
programmi e per la gestione naturalistica
del Parco: a tali criteri e direttive sono tenuti ad
attenersi l’ente gestore e gli altri soggetti
pubblici e privati nel predisporre programmi, piani e
progetti specifici, nonché
nell’attuazione degli interventi di gestione ordinaria e
straordinaria.
− Disposizioni normative per la disciplina delle
attività e dei comportamenti antropici
all’interno del Parco.: tali disposizioni sono
immediatamente efficaci ed operative nei
confronti dei soggetti pubblici e privati operanti nelle
Aree Protette, della popolazione
residente e dei visitatori.
Art. 13 – Tutela della flora e della vegetazione
naturale
1. Il Piano ha come obiettivo la conservazione e la tutela
dei valori floristici e vegetazionali
presenti nell’area del Parco, da perseguire favorendo lo
sviluppo spontaneo delle specie
autoctone o storicamente presenti nell’area verso
condizioni di equilibrio e stabilità ambientale crescenti.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere adottate politiche di gestione
“passiva” della vegetazione e della flora, con
interventi mirati esclusivamente alla prevenzione
ed al superamento di condizioni di criticità in grado di
generare degrado dell’ecosistema (azioni
antropiche, patologie, incendi, ecc.). Sono pertanto da
evitare politiche di gestione forestale
finalizzate ad usi produttivi e/o colturali, in particolare
per quanto riguarda il patrimonio
forestale demaniale.
3. Gli interventi forestali pubblici e gli interventi
selvicolturali attuati da soggetti privati sono
ammessi nelle modalità e con le procedure stabilite dalla
L.R. 39/2000 e comunque previo nulla osta dell’ente gestore. Tali interventi
dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal presente Piano, ed in
particolare con gli indirizzi indicati ai commi successivi.
4. All’interno delle aree boscate dovrà essere favorito
il processo di sviluppo spontaneo delle
specie autoctone, prevedendo interventi puntuali solo per
situazioni di criticità in
corrispondenza di sentieri o spazi di fruizione (alberi
crollati, vegetazione invasiva dei percorsi,ecc.). In tutti gli altri casi dovrà
essere favorito il consolidamento del bosco, anche attraverso la conservazione
della necromassa ed il mantenimento del soprassuolo spontaneo.
In relazione alla necessità di prevenzione degli incendi
potranno essere previsti, all’interno di
piani specifici approvati dall’ente gestore, interventi
di diradamento degli impianti di conifere ed altri interventi indirizzati alla
graduale riduzione della componente rappresentata dalle specie resinose a
vantaggio delle latifoglie. E’ comunque importante non eliminare mai del tutto
le conifere perché esse rivestono il ruolo biologico dei grandi alberi.
L’ente gestore potrà consentire interventi specifici
sulle singole cenosi forestali in presenza di
accertati fenomeni di degrado (patologie, presenza di
specie nocive o infestanti, ecc.)
5. Dovranno essere oggetto di tutela le aree di margine
forestale, in ragione della loro importanza quali spazi ecotonali. L’ente
gestore del Parco dovrà predisporre specifiche misure di salvaguardia, anche
attraverso l’individuazione di zone di rispetto, vietandone l’utilizzo a
fini agricoli e qualsiasi altro tipo di trasformazione morfologica ed
ambientale.
6. Nelle aree agricole abbandonate dovrà essere favorito
il recupero naturale della vegetazione, preferibilmente arrestato allo stadio di
prato/pascolo o arbusteto. La permanenza di aree a prato/pascolo è ritenuta
positiva come fattore di diversificazione ambientale e paesaggistica; per queste
aree è ammessa la gestione tramite pascolamento e sfalcio a rotazione
periodica. In alternativa, l’ente gestore potrà promuovere il recupero
programmato di queste aree con attività produttive compatibili (agricoltura di
qualità e biologica).
7. Dovranno essere promossi, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani da parte
dell’ente gestore, interventi mirati al mantenimento
della biodiversità floristica. In particolare si
dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle
specie floristiche di elevato valore
ambientale, nonché all’individuazione delle aree
floristiche, con regolamentazione delle attività
che comportano danneggiamento o disturbo delle specie in
funzione del grado di protezione
stabilito per le singole specie o nelle singole aree
(raccolta, danneggiamento, transito con
automezzi al di fuori dei percorsi esistenti, alterazioni
dell’assetto dei suoli, ecc.). La
reintroduzione di specie floristiche è subordinata alla
preventiva autorizzazione da parte
dell’ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno
essere finalizzate al miglioramento del
livello di biodiversità, considerando reintroducibili le
specie per le quali esistono precise
testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle
comunque tipiche dell’areale di
appartenenza. La compatibilità di tali interventi dovrà
essere valutata caso per caso.
8. E’ vietata la raccolta ed il danneggiamento della
flora. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n.
49, preciserà nel dettaglio gli interventi consentiti sulla vegetazione e
regolamenterà la raccolta dei prodotti secondari del bosco.
Art. 14 – Tutela della fauna
1. Il Piano ha come obiettivo la protezione della fauna
presente nell’area del Parco, da perseguire
favorendo la formazione ed il mantenimento di un
equilibrato rapporto tra le specie.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere promosse azioni dirette ed indirette
per la tutela e la gestione delle specie faunistiche,
predisponendo idonee misure per la
conservazione degli habitat naturali, controllando e
regolamentando gli interventi per
l’incremento o il contenimento delle singole specie,
disciplinando le modalità di esercizio
dell’attività venatoria e delle altre attività
antropiche in grado di arrecare disturbo alla fauna.
3. E’ vietata, in linea generale, ogni forma di disturbo
e danneggiamento della fauna. Il Piano
individua al Capo II delle presenti norme le aree nelle
quali è vietato l’esercizio dell’attività
venatoria; nelle restanti aree è consentito l’esercizio
dell’attività venatoria nei limiti e nelle
modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale
vigente, nonché dagli specifici Piani
approvati dall’ente gestore del Parco. In relazione a
particolari esigenze di tutela delle specie
faunistiche, l’ente gestore del Parco può disporre la
temporanea sospensione dell’attività
venatoria in aree specificatamente individuate, indicando
le modalità e le condizioni necessarie per la ripresa dell’attività stessa.
4. Dovranno essere promossi, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani da parte
dell’ente gestore, interventi mirati al mantenimento
della biodiversità faunistica. In particolare si dovrà procedere al
riconoscimento ed al censimento delle specie faunistiche di elevato valore
ambientale, nonché all’individuazione degli habitat naturali delle specie,
con regolamentazione delle attività che comportano disturbo delle specie in
funzione del grado di protezione stabilito (regolamentazione degli accessi in
aree e periodi caratterizzati da particolare presenze o comportamenti della
fauna, divieto di attività rumorose, ecc.) e realizzazione di interventi per
l’incremento della fauna autoctona (nidi artificiali, punti di abbeverata,
ecc.). Dovranno essere inoltre promossi interventi per la conservazione degli
habitat naturali delle specie mediante il mantenimento degli elementi diffusi
del paesaggio agrario (siepi, vegetazione ripariale, ecc.) e la regolamentazione
dell’uso di pesticidi e diserbanti nelle attività agricole.
5. La reintroduzione di specie faunistiche è subordinata
alla preventiva autorizzazione da parte dell’ente gestore. Le eventuali
reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di
biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono
precise testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque
tipiche dell’areale di appartenenza
La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata
caso per caso.
6. L’Ente gestore potrà promuovere la formazione di
specifici piani o programmi per eventuali
prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi,
necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco,
indicando gli obiettivi prefissati ed i risultati da raggiungere per gli
interventi previsti da tali piani o programmi. Prelievi e abbattimenti devono
avvenire per
iniziativa e sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'Ente gestore ed essere attuati dal
personale dell'Ente gestore o da persone all'uopo
espressamente autorizzate dall'Ente gestore stesso.
7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della
L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel
dettaglio gli interventi e le attività consentite nelle
diverse aree del Parco.
Art. 15 – Tutela delle emergenze geologiche e
paleontologiche
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione
delle emergenze e dei siti di interesse
geologico e geomorfologico presenti nell’area del Parco,
con particolare riferimento alle
formazioni rocciose ed ai minerali, nonché alle emergenze
geomorfologiche dovute a fenomeni
naturali (incisioni dei torrenti, frane) ed all’azione
umana (cave, miniere). Il Piano ha inoltre
come obiettivo la salvaguardia e la tutela delle emergenze
paleontologiche e dei giacimenti
fossiliferi.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere adottate, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o progetti, idonee
misure di protezione per le aree interessate
da tali emergenze. In particolare si dovrà procedere al
riconoscimento ed al censimento delle
emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di
elevato valore naturalistico,
scientifico e paesaggistico-ambientale, nonché
all’individuazione dei siti di interesse geologico e
paleontologico, regolamentando l’accesso e l’esercizio
di attività che comportano
danneggiamento o degrado (prelievo, danneggiamento,
transito con automezzi al di fuori dei
percorsi esistenti, alterazioni dell’assetto dei suoli,
ecc.).
3. Dovranno essere promossi inoltre, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o
progetti, interventi per la valorizzazione delle emergenze
geologiche, geomorfologiche e
paleontologiche, con individuazione delle modalità di
fruizione collegate ad attività scientifiche
e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti
interventi di limitazione e controllo della
vegetazione spontanea per il mantenimento della visibilità
e riconoscibilità delle formazioni di
pregio, nonché la realizzazione di apposita segnaletica
contenente informazioni di tipo didattico
–scientifico.
4. E’ vietato il prelievo ed il danneggiamento di rocce,
minerali, fossili, se non per attività di ricerca scientifica e previa
autorizzazione dell’ente gestore. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai
sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le
attività consentite nelle diverse aree del Parco.
Art. 16 – Tutela del suolo
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la difesa dei
suoli, da perseguire promuovendo interventi
finalizzati a ridurne la fragilità idrogeologica ed a
favorire il raggiungimento di condizioni di
equilibrio dal punto di vista ambientale.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere adottate, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o progetti, idonee
misure di protezione e riqualificazione per le
aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico
(zone in frana, zone soggette al rischio
idraulico, zone ad elevata vulnerabilità della falda, aree
di cava dismesse). In particolare si dovrà
procedere al riconoscimento ed al censimento delle
situazioni di rischio e dei fenomeni di
dissesto in atto, predisponendo, previe approfondite
analisi tecniche e scientifiche, interventi di
prevenzione e recupero ambientale quali: interventi di
regimazione idraulica, interventi di
consolidamento dei soprassuoli, interventi puntuali di
consolidamento e messa in sicurezza dei
versanti in presenza di fenomeni di dissesto.
3. L’ente gestore del Parco esercita le funzioni di cui
all’art. 70 della L.R. 39/2000 in materia di
prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con le
modalità attuative previste nel Piano
Operativo Anti Incendi Boschivi predisposto dalla Regione.
A tale proposito l’ente gestore
dovrà adottare idonee misure e provvedimenti, anche
attraverso la predisposizione di specifici
piani e programmi, in coerenza con gli indirizzi di tutela
e valorizzazione della flora e della
vegetazione enunciati nella presente normativa. Gli
interventi forestali finalizzati alla
prevenzione incendi effettuati dai soggetti competenti per
legge sono comunque subordinati al
nulla osta da parte dell’ente gestore del parco.
4. In attesa della predisposizione di studi specifici e di
apposita normativa di dettaglio da parte
dell’ente gestore, tutti gli interventi previsti
all’interno del Parco dovranno rispettare le
prescrizioni e gli indirizzi in materia di difesa del suolo
contenuti nel vigente PTC della
Provincia di Livorno.
5. E’ vietata l’apertura e l’esercizio di cave, di
miniere, di discariche. Sono vietati inoltre tutti gli interventi che comportino
alterazione morfologica dei suoli e del regime delle acque o che
comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi,
compresa la costruzione di nuove
strade, ad esclusione delle ordinarie lavorazioni agricole.
Per le attività estrattive attualmente in esercizio è ammessa la prosecuzione
delle attività esclusivamente nei tempi e nelle modalità previsti dalla
vigente convenzione. Ogni variazione o rinnovo della convenzione è subordinato
al nulla osta preventivo dell’Ente gestore
6. Sono consentiti interventi di recupero ambientale di
siti estrattivi e/o di aree degradate ed
inquinate, purchè attuati in coerenza con i principi di
tutela e conservazione dei valori
naturalistici ed ambientali dell’area protetta; tali
interventi sono subordinati a preventiva verifica di compatibilità da parte
dell’ente gestore mediante la valutazione dell’incidenza ambientale, ai
sensi della legislazione vigente, delle azioni previste. In tal senso,
l’Autorità del Parco dovrà esprime preventivo parere di compatibilità
relativamente ai progetti predisposti in attuazione del Piano Programma Atlante
per il ripristino delle aree ex estrattive del Comune di Livorno.
7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della
L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel
dettaglio gli interventi e le attività consentite nei
diversi ambiti disciplinati.
Art. 17 – Tutela delle acque
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione
delle acque, da perseguire promuovendo interventi finalizzati ad assicurare
l’equilibrio ecologico ed il corretto funzionamento del sistema idraulico,
salvaguardandone al tempo stesso i valori paesaggistici ed ambientali.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere previste, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o progetti, azioni
dirette ed indirette per la salvaguardia ed il
mantenimento delle condizioni di naturalità ed funzionalità
ecologica dei corsi d’acqua, con
particolare riferimento ai torrenti ed ai botri che
caratterizzano l’area collinare del parco. Il
reticolo idraulico delle aree di pianura, prodotto da
azioni di bonifica finalizzate all’utilizzazione
agricola del territorio, dovrà essere mantenuto in
condizioni di efficienza e tutelato nelle sue
caratteristiche paesaggistiche significative (siepi,
alberature, manufatti idraulici ed opere di
regimazione, ecc.). Dovranno inoltre essere adottate le
necessarie misure per minimizzare le
condizioni di rischio idraulico.
Tutti gli interventi, sia quelli di gestione diretta che
quelli facenti parte di piani e programmi di
settore, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito
indicati.
3. Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio
della qualità delle acque superficiali e
sotterranee, con analisi periodiche e regolamentazione dei
prelievi. Gli interventi per la
realizzazione di pozzi e di scarichi per lo smaltimento
delle acque sono soggetti a nulla osta da parte dell’ente gestore, che potrà
definire criteri, requisiti prestazionali e tecnologici specifici da soddisfare
in relazione agli obiettivi di tutela ambientale.
4. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela
ed alla valorizzazione delle sorgenti con caratteristiche idrotermali presenti
nel parco, che costituiscono una risorsa locale di significativo valore.
L’ente gestore dovrà procedere al censimento ed allo studio delle sorgenti
esistenti, individuando, anche attraverso specifici piani o progetti, le
strategie e le modalità per la loro valorizzazione scientifica e per la
corretta fruizione.
5. Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio
dello stato di conservazione degli alvei, al fine di programmi eventuali
interventi di manutenzione e pulizia laddove ritenuto necessario ed
in ogni caso con l’esclusiva finalità di prevenire situazioni di
rischio e garantire il corretto regime delle acque.
6. Non sono ammessi interventi di alterazione della
morfologia dell’alveo dei torrenti o comunque di corsi d’acqua, compresi le
opere di intubamento ed artificializzazione di tratti dei medesimi.
A tale scopo l’ente gestore potrà individuare adeguate
fasce di rispetto, comprensive delle
eventuali opere d’argine ed aree di espansione, anche per
i corsi d’acqua non soggetti a vincoli sovraordinati. Eventuali deroghe alle
suddette prescrizioni potranno essere autorizzate solo relative ad interventi di
regimazione idraulica e di messa in sicurezza non attuabili con altre tipologie
di opere.
7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della
L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel
dettaglio gli interventi e le attività consentite nei
diversi ambiti disciplinati dal Piano. In attesa
della predisposizione di studi specifici e di apposita
normativa di dettaglio da parte dell’ente
gestore, tutti gli interventi previsti all’interno del
Parco e delle A.N.P.I.L. dovranno rispettare le
prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio
idraulico contenuti nel vigente PTC della
Provincia di Livorno.
Art. 18 – Tutela delle componenti di interesse
archeologico,
storico, paesaggistico ed ambientale
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione
delle componenti di interesse
archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale, con
particolare riferimento ai siti di interesse archeologico, alle emergenze
architettoniche e monumentali, ai manufatti storici testimonianza dell’antica
organizzazione colturale e produttiva del territorio (mulini, ghiacciaie,
ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi storici, alle
sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.),
agli elementi naturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari
arborei monumentali, filari alberati, siepi, ecc.).
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno
essere predisposte, anche attraverso la
predisposizione di specifici piani o progetti, misure ed
interventi per la salvaguardia e la
valorizzazione degli elementi sopra descritti. Tutti gli
interventi, siano essi attuati da soggetti
pubblici o privati, dovranno conformarsi agli indirizzi di
seguito indicati.
3. Nei siti di interesse archeologico sono ammessi
unicamente gli interventi volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei
singoli beni archeologici che del sistema di relazioni che tali beni hanno
instaurato con il contesto ambientale e paesaggistico. L’ente gestore, in
accordo con gli altri enti competenti, dovrà promuovere, attraverso piani e
progetti specifici, misure per il
riconoscimento, il censimento e lo studio dei siti di
interesse archeologico esistenti, nonché per la regolamentata pubblica
fruizione di tali beni e valori. Fino all’approvazione di tali piani e
progetti nelle aree di interesse archeologico è vietato
qualsiasi intervento che comporti
trasformazione morfologica del suolo.
4. Le emergenze architettoniche e monumentali ed in
generale tutti i beni culturali vincolati ai
sensi del D. Lgs 490/99 sono soggetti esclusivamente ad
interventi di restauro conservativo. Per tali beni sono ammesse ed auspicate,
compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche,
destinazioni d’uso e forme di utilizzazione integrate con le attività del
Parco. A tale scopo, l’ente gestore potrà promuovere specifici programmi e
convenzioni con i soggetti pubblici e privati interessati.
5. I manufatti sopra individuati come elementi di valore
storico e ambientale (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco,
ecc.), dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia
necessario, di restauro. Tali interventi devono essere
estesi all’immediato intorno spaziale ed
ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di
salvaguardarne le relazioni spaziali e
percettive con il contesto ambientale di riferimento.
Potranno essere promossi, anche attraverso piani e progetti specifici,
interventi di restauro e valorizzazione dei manufatti storici estesi ad ambiti
territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e
ricreativa. Tutti gli interventi sui manufatti che superino la manutenzione
ordinaria sono soggetti a nulla osta dell’ente gestore.
6. Non è consentita l’alterazione del tracciato, della
giacitura, delle caratteristiche formali e
materiali dei percorsi vicinali e poderali, se non per
comprovate esigenze e comunque da
effettuarsi sempre previo nulla osta dell’ente gestore.
Dette strade, qualora non di proprietà
pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte
dei proprietari dei fondi interessati;gli interventi di manutenzione dovranno
essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzat a mantenere le
caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a
ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a
mancata manutenzione od ainterventi alterativi. La rete dei percorsi storici
dovrà essere valorizzata nella sua interezza attraverso un progetto complessivo
di riqualificazione della sentieristica che preveda, oltre alla cura ed alla
manutenzione dei percorsi, la dotazione di spazi di sosta attrezzati, di
segnaletica e cartellonistica a carattere didattico-informativo, ecc.
7. Non è consentita la demolizione o l’alterazione delle
opere di sistemazione idraulico-agraria tradizionali quali, a titolo
esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti, lunette. Dovrà essere prevista
la manutenzione delle medesime senza modificarne l’assetto e le funzionalità
originarie. L’ente gestore potrà promuovere ed incentivare, anche attraverso
programmi e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione di tali
opere, estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la
fruizione didattica e ricreativa.
8. Per gli elementi naturali quali filari di cipressi,
alberi di carattere monumentale o di valore
paesaggistico, alberature di valore storico e ambientale
disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, è
obbligatoria la tutela. Gli interventi di tutela devono essere estesi
all’immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l’elemento o gli
elementi sono collocati, al
fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di
riferimento.
Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa
fitosanitarie tesi alla conservazione di tali
elementi naturali. L’eventuale loro abbattimento potrà
essere autorizzato dall’ente gestore
esclusivamente per comprovati motivi fisiologici,
fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione
dovrà essere effettuata con piante della stessa specie.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e
tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a
ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a
mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non
classificabili come interventi di manutenzione sono soggetti a nulla osta
dell’ente gestore.
9. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e
paesaggistiche del territorio, il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi
della L.R. 11.4.1995 n. 49, potrà prevedere una specifica
disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo
e di illuminazione, di recinzioni, di
pavimentazioni esterne, di sistemazioni vegetazionali,
siano esse a servizio della viabilità che di pertinenze private. Non è
comunque ammessa la recinzione dei fondi agricoli, eccetto che in presenza di
attività di allevamento e solamente finalizzata al soddisfacimento delle
esigenze di custodia degli animali. Il Regolamento preciserà nel dettaglio gli
interventi e le attività consentite nelle diverse aree del Parco.
Art. 19 – Patrimonio edilizio esistente
1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente, con
particolare riferimento all’edilizia rurale storica, che
costituisce parte significativa e prevalente
del patrimonio edilizio presente nell’ambito territoriale
disciplinato.
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, il Piano
definisce la disciplina per la conservazione, il recupero e la valorizzazione
degli edifici presenti nell’ambito territoriale di competenza. A questo scopo,
il Piano individua:
a) gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili per
ciascun edificio o complesso edilizio
presente nel Parco, attraverso la predisposizione di
specifiche schede di dettaglio comprendenti il rilevamento dello stato di fatto
e prescrizioni normative per l’attuazione degli interventi.
b) le aree ed i complessi edilizi per i quali ogni
intervento è subordinato alla preventiva
formazione di un Piano Attuativo, nei casi dove tale
strumento è ritenuto necessario per
procedere alla riqualificazione dell’esistente, nonché
le disposizioni normative per la redazione del piano.
3. La disciplina di cui al precedente comma 2 è definita
in coerenza con le disposizioni generali di seguito indicate:
a) Per gli edifici storici individuati attraverso gli studi
del quadro conoscitivo sono ammessi
interventi di restauro e riqualificazione finalizzati alla
conservazione dei caratteri
architettonici e tipologici di pregio. Le schede di cui al
comma precedente definiscono nel
dettaglio le categorie di intervento ammesse per i singoli
edifici.
b) Per gli edifici privi di valore storico e/o tipologico
sono ammessi interventi di
ristrutturazione edilizia con modifica degli elementi
strutturali, riorganizzazione distributiva
e riqualificazione dei prospetti nel rispetto del volume
esistente. Le schede di cui al comma
precedente definiscono nel dettaglio le categorie di
intervento ammesse per i singoli edifici.
c) Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’art. 4 comma 2 lettera d) punti 1) e 2) della
L.R. 52/99 sono ammessi unicamente per gli annessi ed i
manufatti pertinenziali privi di
valore storico e tipologico. Non sono ammessi interventi di
ristrutturazione edilizia di cui
all’art. 4 comma 2 lettera d) punto 3) della L.R. 52/99.
d) Per il patrimonio edilizio presente nell’ambito
territoriale disciplinato sono ammesse le
seguenti destinazioni d’uso:
- residenza permanente o temporanea;
- attività agricole o connesse all’agricoltura, come
definite dall’art. 2 della L.R. 64/95 e
s.m.i.
- strutture ricettive extra-alberghiere con le
caratteristiche della civile abitazione così
come definite ai sensi della L.R. 42/2000 (affittacamere,
case ed appartamenti per
vacanza, locazioni ad uso turistico, residenze d’epoca),
previo convenzionamento con
l’ente gestore e compatibilmente con le condizioni di
accessibilità previste dal presente
Piano per l’area interessata.
- attività connesse alla gestione ed alla fruizione del
Parco (punti informativi e di ristoro,
sedi di attività didattiche e ricreative, ecc.) previo
convenzionamento con l’ente gestore e
compatibilmente con le condizioni di accessibilità
previste dal presente Piano per l’area
interessata.
Le schede normative di cui al precedente comma 2 riportano
per ciascun edificio la
destinazione d’uso indicata dal Piano. Tale destinazione
non ha carattere prescrittivo; sono
ammesse eventuali modifiche o variazioni purché coerenti
con le disposizioni del presente
comma e nel rispetto dei requisiti di compatibilità
ambientale, urbanistica ed edilizia previsti
dalla legislazione vigente e dal Piano del Parco.
4. Ciascun edificio può essere oggetto unicamente delle
trasformazioni per esso individualmente ammesse, intendendo come tali tutte le
trasformazioni riconducibili alla categoria di intervento
indicata o a quelle rispetto ad essa più restrittive; in
difetto di indicazioni specifiche gli interventi ammessi sono limitati alla
categoria della ristrutturazione edilizia interna e nel rispetto dei caratteri
tipologici, architettonici e formali dell’edificio.
5. La classificazione degli interventi edilizi è definita
ai sensi dell’art. 31 della L. 457/78 come
specificato dall’art. 4 comma 2 della L.R. 52/99. Tali
definizioni sono ulteriormente specificate
e articolate dal Piano, in funzione degli obiettivi di
tutela e conservazione del patrimonio
edilizio esistente. In particolare, gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono così definiti:
- D/a: Ristrutturazione edilizia limitata alla
riorganizzazione funzionale interna delle singole
unità immobiliari senza che ne vengano alterati volumi e
superfici, con modifiche agli
elementi verticali non strutturali e fermi restando i
caratteri tipologici, architettonici e
decorativi dell’edificio, nonché gli elementi
caratterizzanti storicamente l’organismo edilizio
ed il contesto ambientale.
- D/b: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla
riorganizzazione funzionale e all’adeguamento
igienico-sanitario con modifiche incidenti anche sugli
elementi strutturali verticali ma nel
rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e
decorativi dell’edificio, nonché degli elementi
caratterizzanti storicamente l’organismo edilizio ed il
contesto ambientale.
- D/c: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla
riqualificazione complessiva dell’edificio
comportante anche la modifica degli elementi strutturali,
la diversa organizzazione
distributiva e la riqualificazione dei prospetti e delle
aperture, fino allo svuotamento
dell’involucro edilizio. Gli interventi dovranno essere
attuati nel rispetto degli eventuali
elementi tipologici, architettonici e formali significativi
o di pregio esistenti.
6. Tutti gli interventi edilizi sono subordinati al nulla
osta da parte dell’ente gestore. Qualora la
documentazione allegata ad una richiesta di concessione o
ad una attestazione di conformità
evidenzi la presenza di particolari elementi di pregio
architettonico, tipologico o ambientale non segnalati nella scheda relativa
all’edificio in oggetto è facoltà dell'ente gestore ricondurre la
trasformazione edilizia entro categorie più restrittive rispetto a quelle
previste dal Piano per
l’edificio stesso.
7. Per quanto non specificato dal presente articolo si fa
riferimento alle disposizioni della L.R.
52/99 e dei Regolamenti Edilizi vigenti nei Comuni
interessati. Il Regolamento del Parco, da
approvare ai sensi della L.R. 49/95 preciserà le procedure
e le modalità di attuazione degli
interventi nei diversi ambiti territoriali e definirà nel
dettaglio la disciplina per la realizzazione di recinzioni, strutture
temporanee, impianti ed altre opere suscettibili di produrre modificazioni del
contesto paesaggistico ed ambientale. Il Regolamento del Parco potrà inoltre
predisporre specifiche norme di carattere urbanistico edilizio finalizzate ad
incentivare l’adozione, nelle operazioni di restauro e recupero del patrimonio
edilizio, di tecniche di bioarchitettura o comunque di soluzioni progettuali che
prevedano l’uso di energie rinnovabili.
Capo IV – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi
Art. 20 – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree
Protette dei Monti Livornesi
1. Il Piano esprime indirizzi e proposte di valorizzazione
relativi all’intero Sistema delle Aree Protette
dei Monti Livornesi, in un quadro di integrazione
funzionale dei diversi ambiti territoriali nell’ottica di una gestione e
fruizione unitaria, aperta alla interazione con le aree esterne. In particolare,
il Piano del Parco individua il sistema degli accessi e dei percorsi interni del
Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, e definisce la localizzazione e
le caratteristiche delle principali strutture per la gestione e la fruizione del
Parco stesso. Il Piano individua inoltre progetti specifici e di settore rivolti
alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché alla promozione della
fruizione scientifica, educativa, turistica e ricreativa dell’area. Le
strutture ed i servizi sopra indicati sono oggetto di descrizioni di dettaglio
ed indicazioni normative per la loro attuazione e gestione.
2. L’attuazione delle strutture e dei servizi di cui al
comma precedente è subordinata all’approvazione di specifici Piani di settore
o Piani Attuativi ai sensi della L.R. 5/95. Tali piani, qualora promossi da
soggetti pubblici o privati diversi dall’ente gestore, dovranno prevedere il
convenzionamento con lo stesso ente riguardo alle modalità di gestione e di
utilizzazione delle strutture ed ai rapporti con gli altri soggetti operanti nel
Parco.
Art. 21 – Accessi e percorsi
1. Il sistema degli accessi e dei percorsi individuato dal
Piano si articola in:
a) Porte del Parco
b) Accessi del Parco
c) Rete dei Percorsi
Ognuna di queste componenti fa parte di un sistema
complessivo finalizzato alla razionalizzazione ed alla valorizzazione delle
possibilità di fruizione dell’area protetta. Tale sistema è relazionato ed
ntegrato con i servizi e le strutture previste dal Piano.
2. Le Porte del Parco costituiscono ingressi privilegiati
al Sistema delle Aree Protette, adeguatamente segnalati ed attrezzati, in grado
di razionalizzare al massimo la fruibilità dei servizi previsti. Le Porte
rappresentano inoltre:
- un’occasione di "pubblicità" diretta, di
informazione della presenza del Parco;
- un luogo di orientamento ed informazione dei servizi
esistenti, delle possibilità di accesso, delle
caratteristiche dei sentieri, delle difficoltà di percorso
e altro;
I principali criteri adottati per un’adeguata
dislocazione e una razionale utilizzazione delle porte
sono stati la facile accessibilità, ovvero la possibilità
di essere facilmente raggiungibili dalle principali
direttrici stradali; la disponibilità in zona di
parcheggi, la presenza di strutture di accoglienza per i visitatori, la
possibilità di sistemi di orientamento per i portatori di handicap.
Sulla base di queste considerazioni sono state individuate
le seguenti Porte del Parco:
- Porta nord: IL CISTERNINO (porta principale del Parco):
Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti
- Porta est n.1: COLOGNOLE: Punto Accoglienza Visitatori ex
scuola elementare
- Porta est n.2 (integrata con la n. 1): PARRANA S.
MARTINO: Punto Accoglienza Visitatori
presso strutture esistenti
- Porta sud: NIBBIAIA: Punto Accoglienza Visitatori presso
strutture esistenti da concordare
con l’Amministrazione Comunale
- Porta ovest: CASTELLACCIO: Punto Accoglienza Visitatori
presso strutture esistenti
- Porta decentrata sud: I POGGETTI: Punto Accoglienza
Visitatori Villa Pertusati
In corrispondenza di ciascuna Porta dovrà essere previsto
un Punto Accoglienza Visitatori gestito direttamente dall’Ente gestore o da
soggetti convenzionati. La localizzazione delle Porte privilegia
l’utilizzazione di strutture esistenti e consente la possibilità di
collaborazione con attività private locali (circoli, attività di ristoro,
ecc,) per fornire servizi supplementari al visitatore.
3. Gli Accessi al Parco sono stati individuati tenendo in
considerazione lo sviluppo della rete dei sentieri, la facilità di
raggiungimento, la valenza delle località limitrofi, la possibilità di
valorizzare il più possibili i centri contigui all’area protetta. Gli accessi
sono i seguenti:
- Accessi Nord: Il Crocione, La Puzzolente-Bagnetti
- Accessi Ovest: Calignaia, Maroccone, Foce del Chioma
(Approdi del “Battello del Parco”)
- Altri accessi: Il Limoncino, Le Focerelle, Le Palazzine,
Villa del Molino Nuovo
In corrispondenza di ognuno di questi punti dovrà essere
predisposto un adeguato spazio di
parcheggio ed almeno uno o più pannelli informativi sul
Parco e sulla rete dei Percorsi, In
corrispondenza degli accessi più importanti potrà essere
previsto anche l’allestimento di un punto informazioni permanente o
temporaneo.
4. Il Piano individua inoltre la rete dei percorsi e la
sentieristica per la fruizione del Sistema delle Aree
Protette e delle Aree esterne al Parco. La rete dei
percorsi è individuata in specifiche schede
progettuali, facenti parte integrante degli elaborati del
Piano, che ne definiscono estensione,
caratteristiche, modalità di fruizione ed interventi
necessari per il ripristino o la riqualificazione. Si rimanda agli elaborati
sopra citati per l’approfondimento di dettaglio dei singoli percorsi. L’ente
gestore dovrà prevedere, anche attraverso un piano specifico, criteri ed
interventi per la soddisfacente riqualificazione, manutenzione e gestione della
rete di percorsi individuata, nonché per la realizzazione della segnaletica a
carattere informativo e scientifico didattico.
Art. 22 – Strutture e servizi
1. Il Piano individua le strutture e gli edifici di
servizio alla gestione ed alla fruizione del Parco,
all’interno dell’area del Parco stesso o nelle zone
contigue, definendo per ciascuno di essi le
funzioni e le modalità di gestione ipotizzate. Le
strutture individuate sono le seguenti:
- Centro Accoglienza Visitatori (ex scuola Valle Benedetta)
- Centro Visite e Foresteria (Villa Cristina)
- Centro Convegni e soggiorni studio (Eremo della Sambuca)
- Centro Studi Ambientali (Case Poggetti – Villa
Pertusati)
- Rifugi, Punti Ristoro e Punti tappa
- Punti informazioni
- Punti sorveglianza e primo soccorso
Tali servizi, oltre ad ospitare le funzioni principali del
Parco, devono risolvere i problemi di
attrazione, accoglienza, orientamento, ristoro, primo
soccorso per i visitatori. La loro localizzazione è stata effettuata seguendo
il criterio del riuso di strutture ed edifici esistenti nell’area, dando
priorità a quelli di proprietà pubblica.
2. Gli elaborati di Piano definiscono nel dettaglio le
caratteristiche e la localizzazione delle strutture
individuate, le funzioni previste e le possibili modalità
di gestione. L’attuazione e la gestione dei servizi previsti dovrà essere
definita, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 comma 2,
attraverso l’approvazione di Piani e progetti specifici e previo accordo fra
gli Enti ed i soggetti interessati.
Art. 23 – Piani Attuativi e di settore
1. Il Piano del Parco individua i Piani Attuativi e di
settore necessari per la realizzazione degli
interventi previsti, ed in particolare:
- Piani di settore o strumenti attuativi particolareggiati
predisposti dall’organismo di gestione in
attuazione delle previsioni del Piano
- Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata
convenzionata di cui all’art. 31 della L.R. 16.1.95 n. 5 (Piani
Particolareggiati, Piani di Recupero, ecc.) nei casi e secondo le modalità
specificatamente previste dalle presenti norme.
2. L’Ente gestore potrà predisporre la redazione di
ulteriori Piani Attuativi e di settore qualora ritenuti necessari per la
migliore attuazione del Piano del Parco. Tali Piani dovranno essere
predisposti in coerenza e nel rispetto delle previsioni di
intervento e degli indirizzi di gestione del Piano stesso.
3. L’Ente gestore dovrà verificare e garantire,
attraverso rilascio di nulla osta, la coerenza con le previsioni di intervento e
gli indirizzi di gestione del Piano del Parco anche per quanto
riguarda Piani di settore predisposti da soggetti pubblici
e privati in attuazione di specifiche
competente (Piano di gestione forestale del demanio
regionale, ecc.)
Art. 24 – Progetti specifici
1. Il Piano del Parco individua Progetti d’Area e
Progetti Tematici collegati alla promozione delle attività di didattica
ambientale, di educazione permanente, di turismo naturalistico e sportivo in
grado di consentire adeguati livelli di valorizzazione dell’area protetta.
Sono così individuati progetti di
area (progetto per il Parco ai Poggetti) ed una serie di progetti tematici, per
ognuno dei quali gli elaborati del Piano indicano le linee generali di
definizione progettuale, le funzioni e le modalità di gestione e fruizione
ipotizzate. Per i progetti localizzati in ambienti con elevate caratteristiche
di naturalità (boschi, aree in corso di rinaturalizzazione spontanea, ecc.) è
stata valutata la compatibilità ecosistemica.
2. La realizzazione dei singoli progetti è subordinata
all’approvazione di un Piano Attuativo
predisposto dall’ente gestore o da soggetti pubblici e
privati convenzionati. I progetti che
interessano l’utilizzo di edifici e complessi edilizi
prevedono prioritariamente interventi di restauro, recupero e riuso
dell’esistente. I progetti relativi a complessi edilizi in condizioni di
degrado per i quali il Piano preveda esplicitamente la possibilità di ricorrere
ad operazioni di riqualificazione urbanistica complessiva, anche con limitati
incrementi di volume rispetto all’esistente, dovranno essere corredati da
specifica valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell’art. 32 della
L.R. 5/95 che contenga:
- l’individuazione delle aree e dei beni di rilevanza
ambientale
- l’analisi dello stato delle risorse soggetto a
modificazione
- l’indicazione delle finalità degli interventi previsti
e dei motivi delle scelte rispetto ad altre
alternative
- la descrizione delle azioni previste e dei loro
prevedibili impatti sull’ambiente
- l’individuazione dei livelli di criticità delle aree e
delle risorse interessate
- l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o
compensare gli effetti negativi
sull’ambiente, individuando la disponibilità delle
risorse economiche da impiegare
- l’accertamento del rispetto delle norme igienico
sanitarie
3. All’interno del Piano sono individuati i seguenti
progetti specifici:
- Progetto per il Parco ai Poggetti (Progetto d’area)
- Le Palazzine: Orto botanico delle rocce verdi
- Pian della Rena: Laboratorio di lavorazione artigianale
della steatite
- (Loc. Limone ): Fattoria sperimentale
- (Loc. da individuare): centro per la gestione forestale
del bosco
- Villa Cristina: arboreto
- Cave di Acquabona: Centro pratico di orientamento
- Eremo della Sambuca: Osservatorio astronomico
- Azienda Benedetti: Campo Base per l’osservazione della
fauna
- Case San Quirico: Laboratorio geo-minerario
- Laghetto di Casa de’Corsi: Oasi faunistica
Per ognuno dei progetti è predisposta una specifica scheda
tecnico-normativa facente parte
integrante delle presenti norme, alla quale si rimanda.
Art. 25 – Indirizzi per la predisposizione del
Regolamento del Parco
e del Piano Pluriennale Economico e Sociale
1. Il Piano del Parco esprime indirizzi per la futura
predisposizione del Regolamento del Parco e del Piano Pluriennale Economico e
Sociale, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 49/95, nonché
dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.
2. Il Regolamento del Parco, nel disciplinare l’esercizio
delle attività consentite all’interno del Sistema delle Aree Protette dei
Monti Livornesi, dovrà conformarsi alla disposizioni ed alla direttive
contenute nel presente Piano, con particolare riferimento a:
- tutela delle componenti storiche, naturalistiche ed
ambientali
- disciplina del patrimonio edilizio esistente
- modalità di accesso e circolazione
- svolgimento delle attività di servizio ed
agro-silvo-pastorali
- svolgimento delle attività scientifiche, educative,
sportive, ricreative
- accessibilità nel territorio del Parco attraverso
percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani
Il Regolamento del Parco dovrà predisporre, in conformità
a quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dal Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno,
una specifica disciplina di dettaglio relativa alla:
- la tipologia e le modalità di costruzione di opere e
manufatti;
- lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali,
di servizio e agro-silvo-pastorali;
- il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi
mezzo di trasporto;
- lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed
educative;
- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e
biosanitaria;
- i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro
genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- lo svolgimento delle attività da affidare a interventi
di occupazione giovanile, di volontariato,
con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e
al servizio civile alternativo;
- l'accessibilità nel territorio del parco attraverso
percorsi e strutture idonee per disabili, portatori
di handicap e anziani.
Il Regolamento, salvo eventuali diritti esclusivi di caccia
o di prelievi faunistici previsti a favore delle
comunità locali, dovrà inoltre vietare:
- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo
delle specie animali; la raccolta e il
danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori
in cui sono consentite le attività agrosilvo-
pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee,
vegetali o animali, che possano alterare
l'equilibrio naturale;
- l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di
discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- la modificazione del regime delle acque;
- lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei
centri urbani, non autorizzate dall'Ente
parco;
- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di
distruzione o di alterazione dei cicli
biogeochimici;
- l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- l'uso di fuochi all'aperto;
- il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto
definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
Il Regolamento potrà stabilire altresì le eventuali
deroghe ai divieti di cui sopra, in coerenza e nel rispetto di quanto disposto
dal presente Piano.
3. Attraverso l’approvazione del Piano pluriennale
economico e sociale, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle
della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo
economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del
parco e delle aree contigue.
Tale Piano dovrà essere predisposto nel rispetto delle
finalità istitutive del parco, delle previsioni del presente Piano e nei limiti
stabiliti dal Regolamento del parco.
Il Piano economico e sociale può prevedere:
- la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;
- la predisposizione di attrezzature, impianti di
depurazione e per il risparmio energetico;
- servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico;
- l’agevolazione e la promozione, anche in forma
cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali,
servizi sociali e culturali, restauro anche di beni naturali
Una quota parte di tali attività è diretta a favorire
l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la
fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
Nella predisposizione del Piano pluriennale economico e
sociale, la Provincia dovrà riferirsi
coerentemente agli indirizzi ed alla previsioni del
presente Piano del Parco, con particolare
riferimento alla individuazione ed alla localizzazione dei
servizi e delle strutture del Parco, alla
individuazione ed alla caratterizzazione dei progetti
finalizzati, agli indirizzi per la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente e per la promozione delle attività agricole e selvicolturali, e più
in generale, alle strategie di valorizzazione indicate dal Piano del Parco.
L’attuazione dei progetti e delle attività previste dal
Piano dovrà essere perseguita sia attraverso il sovvenzionamento di privati ed
enti locali per la realizzazione dei progetti stessi, sia attraverso la
promozione e l’incentivazione di associazioni e società, anche cooperative,
per la gestione e la fruizione dei servizi ad essi collegati.
Per un’ampia e coerente azione di valorizzazione del
territorio, particolare rilevanza assume il
coinvolgimento dei soggetti e delle attività presenti
nelle aree contigue al Parco Provinciale, da perseguire attraverso specifici
accordi con gli enti locali interessati.
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 26 - Procedure autorizzative
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad
interventi, impianti ed opere nelle aree
ricomprese nel Parco e’ subordinato al preventivo nulla
osta della Provincia. Nel caso in cui la
gestione dell’area protetta sia affidata ad aziende
speciali od istituzioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, il nulla osta e’
rilasciato dall’organismo di gestione. Al nulla osta si applicano le
disposizioni stabilite dalla legislazione vigente, con particolare riferimento
all’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 27 - Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti
previsti dal presente Piano e’ affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti
poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle
leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell’art. 27, comma 2 della legge
6
dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale
del Corpo Forestale dello Stato.
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma
puo’ essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall’organismo di
gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di
interesse locale, anche a personale di sorveglianza,
appositamente individuato dagli enti
stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma
dell’art. 138 del TU delle leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n.
773.
3. L’organismo di gestione organizza, ai sensi
dell’art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, d’intesa con la Regione e
con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il
titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.
Art. 28 – Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa
vigente, in caso di violazione delle norme del presente Piano si applicano le
sanzioni amministrative previste dalla L.R. 49/95, artt. 22 e seguenti.
ALLEGATO 1 : PROGETTI SPECIFICI
Progetto: Orto botanico delle Rocce verdi
della Valle del Chioma (Le Palazzine)
Ubicazione: in ambito ANPIL, in area sottostante
l’edificio denominato Le Palazzine, a
poche decine di metri dalla strada provinciale, ove esiste
una vecchia cava dismessa di
rocce verdi (ofioliti), che tra l’altro rappresenta
un’area di degradazione che necessita di
interventi di risistemazione.
Indicazioni progettuali: in questa area potrebbe
essere costruito un piccolo orto botanico
ove inserire le specie floristiche tipiche di questo tipo
di costituzione geologica
(serpentinofite). Potrebbero essere ricavati, nelle rocce
affioranti, aiuole ove inserire le
singole specie inquadrate sistematicamente ed
ecologicamente. Il percorso all’interno
dell’Orto botanico potrebbe avvenire tramite comodi
vialetti, opportunamente lastricati, in
modo da essere percorsi anche dai portatori di handicap.
L’allestimento dell’Orto botanico potrebbe essere
curato dagli operatori del Museo
Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo, del quale
questa struttura dovrebbe
divenire una dependance.
Gestione: da parte dell’Ente, in collaborazione
con il Museo Provinciale di Storia Naturale
del Mediterraneo e con la Sezione didattica dell’Acquario
Comunale “D.Cestoni”.
Prevedibili eventuali convenzioni con privati.
Progetto: Laboratorio artigianale per la
lavorazione della Steatite (Loc. Pian della Rena)
Ubicazione: In ambito ANPIL nelle vecchie cave di
steatite di Pian della Rena
Indicazioni progettuali: si potrebbe allestire un
laboratorio artigianale per la produzione di
manufatti, ripercorrendo le tecniche di lavorazione della
preistoria. I prodotti artigianali
potrebbero trovare collocazione nel mercato dei prodotti
tipici del parco, ma il laboratorio,
per le metodologie di lavoro impiegate, potrebbe divenire
un centro didattico.
Gestione: nell’iniziativa potrebbe essere
coinvolta la locale comunità di recupero ex
tossicodipendenti, per la quale potrebbe essere previsto un
corso formativo per
l’acquisizione delle tecniche di lavorazione.
Progetto: La Fattoria sperimentale (Località
Limone)
Ubicazione: in zona contigua, presso Loc. Limone.
Indicazioni progettuali: l’azienda, ubicata in
località Limone, conduce attività di
coltivazione ed allevamento.
In collaborazione con i proprietari dell’Azienda è
possibile organizzare un percorso
didattico relativo agli aspetti della vita rurale.
I bambini delle scuole materne, elementari e medie
avrebbero la possibilità di prendere
contatto con le coltivazioni agricole tradizionali, con
l’allevamento degli animali da cortile,
con le produzioni tipiche della zona. Il programma di
massima delle attività proposte dalla
proprietà riguardano: la coltivazione degli ortaggi, il
lavoro dei campi; la raccolta dei
prodotti della campagna; le produzioni tradizionali, oltre
che ad Attività didattiche
complementari.
Gestione: privata, da parte dei proprietari
dell’azienda, ma coinvolgendo associazioni e
società naturalistiche
Progetto: La gestione del bosco (località
da individuare)
Ubicazione: da localizzare.
Indicazioni progettuali: individuare un’area di
bosco ceduo sulla quale intraprendere una
turnazione ed operare il taglio ceduo, al fine di mostrare
(anche con supporti espositivi
fissi) le tecniche di taglio, di trasporto, di cura alle
matricine nella tradizione forestale
locale. Allestimento di una carbonaia. E’ possibile
l’allestimento di un piccolo Orto
botanico con la catalogazione delle principali specie
arboree ed arbustive presenti sul
territorio, con riferimenti alle caratteristiche botaniche,
produttive, ecosistemiche.
Gestione: da parte dell’Ente, o in convenzione con
privati
Progetto: Arboreto di Villa Cristina (Sequoie, alberi
del passato e Lecci, alberi del
presente)
Ubicazione: in zona Parco.
Indicazioni progettuali: i Monti Livornesi nel
passato, a partire da circa 6 milioni di anni
fa (Messiniano), avevano un manto vegetale con piante ad
affinità tropicale, quindi di
clima caldo come: Myricacee, Nyctaginacee, Hamamelidacee,
Anacardiacee, Sapindacee
e di tipo subtropicale come: Pinacee, Taxodiacee,
Cupressacee, Salicacee, Juglandacee,
ecc. Le piante ad affinità tropicale, con il
deterioramento del clima, avvenuto a causa della
chiusura dello stretto di Gibilterra, 5,5 milioni di anni
fa, scomparvero, mentre rimasero
quelle subtropicali e comparvero quelle di clima temperato,
come le querce caducifoglie e
le zelkova.
Con il ripristino dello stretto di Gibilterra e la
formazione del Mediterraneo, avvenuta 5,2
milioni di anni fa (Pliocene inferiore), i Monti Livornesi
divennero isole ed il clima
temperato- caldo favorì il permanere della componente
floristica subtropicale che, intorno
ai 2 milioni di anni fa (Pliocene sup.-Pleistocene
inferiore) si estinguerà a causa degli
eventi glaciali (Thuja, Glyptostrobus, Libocedrus,
Sequoia, Taxodium,
Cinnamomophyllum, ecc.). Barriere naturali:
montagne, mare, non hanno permesso a
queste piante di spostarsi o trovare stazioni di rifugio,
come invece è avvenuto in America
ed in Asia, dove ancora sono presenti. In seguito l’uomo
ha cominciato a diffonderle nei
luoghi dove sono scomparse, ed oggi Sequoia, Thuya,
Taxodium, ecc,, provenienti dai
succitati continenti, sono presenti in giardini e parchi di
varie località italiane.Dal
momento che le condizioni climatiche attuali dei Monti
Livornesi permettono
l’attecchimento e la sopravvivenza di queste piante del
passato, perché non costituire un
“arboreto” dove accanto agli alberi attuali vi siano
anche quelli che milioni di anni fa
erano presenti in queste contrade o meglio i loro
discendenti ?
L’indicazione di Villa Cristina (Molino), nell’alta
Valle del Torrente Ugione, è scaturita
perché qui vi possono essere le condizioni ideali per la
costituzione di questo arboreto, dal
momento che è possibile sfruttare esposizioni diverse, ed
è possibile realizzare una zona
umida in prossimità del torrente, per la messa a dimora di
piante come i Tassodi, Pioppi,
Salici, ecc.
Con la realizzazione dell’arboreto, quest’area
acquisirebbe una notevole valenza didattica
e turistica.
In uno specifico allegato si riportano le specie di piante
viventi in America settentrionale,
in Asia, in Europa e nel bacino Mediterraneo, affini a
quelle fossili, che potrebbero far
parte dell’arboreto.
Gestione: da parte dell’Ente gestore
Progetto: L’osservatorio astronomico (alla
Sambuca)
Ubicazione: in zona Parco
Indicazioni progettuali: in collaborazione col
Gruppo astronomico del Museo Provinciale
di Storia Naturale del Mediterraneo è possibile
predisporre, nella zona di Villa Cristina, un
piccolo centro per l’osservazione degli astri.
Gestione: da parte dell’Ente gestore, in
collaborazione con il Gruppo Astronomico del
Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo.
Progetto: Centro pratico di orientamento e
tiro con l’arco (Cave di Acquabona. I
Poggetti)
Ubicazione: in zona Parco, ai Poggetti nell’area
della ex cava, nel settore nord orientale
del Parco dei Poggetti,
Indicazioni progettuali: si tratta, in linea
generale, di interventi di risistemazione e di
messa in sicurezza della ex cava, ove attualmente sono
dislocate le piazzole per il tiro con
l’arco di campagna. Gli stessi percorsi ora utilizzati
per il tiro con l’arco (attività da
mantenere e da valorizzare) possono essere utilizzati (con
opportuni turni) anche per
esperienze sul campo di orientamento ed uso delle carte. Le
piazzole di tiro e le sagome
degli animali possono essere usate come stazioni di
riferimento nella pratica di
orientamento, rivolta ai bambini delle scuole elementari e
medie. In virtù delle
caratteristiche geologiche del luogo possono essere trovati
ulteriori indirizzi per la
didattica dell’ambiente.
Gestione: da parte dell’Ente gestore, o in
convenzione con privati.
Progetto: Laboratorio geo–minerario di Case
San Quirico (Località case San Quirico.
Nibbiaia)
Ubicazione: in corrispondenza delle miniere di
magnesite abbandonate di Campolecciano.
Indicazioni progettuali: potrebbe essere allestita
una piccola mostra documentaria delle
antiche attività estrattive. Possibilità di allestimento
anche di un piccolo spazio espositivo
dei principali minerali dell’area del Parco (o della
Provincia di Livorno), con criteri
didattici.
Le gallerie che ancora si prestano, messe in condizioni di
assoluta sicurezza, potrebbero
essere agevolmente visitate.
Visitabile dai portatori di handicap.
Gestione: da parte dell’Ente gestore, o in
convenzione con privati.
Progetto: L’oasi del Laghetto di Casa de’
Corsi.
Ubicazione: in zona ANPIL, nella tenuta attorno a
Casa de’ Corsi, nei pressi del
Castellaccio
Indicazioni progettuali: grazie alla disponibilità
dei proprietari della piccola tenuta, che
racchiude circa 30 ettari, tra bosco ed incolto, sarebbe
possibile realizzare un’oasi
naturalistica presso la quale organizzare programmi di
educazione ambientale. La
presenza di un piccolo invaso artificiale ormai
naturalizzato nel perimetro della proprietà,
può consentire la fruizione di un ecosistema legato agli
ambienti acquatici che ben si
integra con l’area circostante, di alta valenza
naturalistica.
Nelle indicazioni progettuali di massima della proprietà,
viene indicata la ristrutturazione
del rudere denominato Casa de’ Corsi (per la quale sono
già state concesse le
autorizzazioni per il recupero). Queste volumetrie, oltre
ad essere destinate a civile
abitazione per la proprietà, potrebbero divenire un Centro
culturale per lo studio
dell’alimentazione naturale ed alternativa, in
collegamento con con il centro “Cibo per la
Pace”, di Livorno, degli stessi proprietari.
Per la valenza naturalistica dell’area e per l natura
delle attività previste, potrebbe essere
prevista un’inclusione dell’area all’interno del
Parco provinciale, o comunque rivista la
regolamentazione venatoria ora vigente.
Gestione: diretta, da parte dei proprietari della
tenuta, in convenzione con l’ente gestore
Progetto: Campo base per l’osservazione
della fauna dell’Azienda faunistica Benedetti
(Parrane, Collesalvetti)
Ubicazione: in zona Parco; il progetto è da
realizzare sul territorio dell’Azienda faunistica
(circa 180 ha) compreso nel Parco provinciale.
Indicazioni progettuali: L’Azienda dispone sul
proprio territorio, in stato di libertà entro il
perimetro recintato della proprietà, di numerosi capi di
Artiodattili, quali il Daino (Cervus
dama), il Cervo (Cervus elaphus), il Muflone
(Ovis orientalis musimon), il Cinghiale (Sus
scrofa). Il progetto del Campo base dovrebbe
prevedere il recupero e la riqualificazione
dei fabbricati esistenti presso il centro aziendale, per la
predisposizione di strutture per la
ricettività (ostello, refettorio con punto ristoro, aula
didattica) nonché la risistemazione
della rete dei sentieri, comunque già ben sviluppata. Il
progetto potrà prevedere la
formazione di alcuni punti di osservazione, a pulpito o a
capanno, da far fruire ai
visitatori, in particolar modo per la realizzazione di
programmi di didattica ambientale.
Le attività possibili all’interno dell’area, che
ricade totalmente nel Parco provinciale,
saranno regolamentate dagli strumenti di gestione del Parco
stesso che dovranno altresì
prevedere piani di riconversione faunistica e i criteri di
recupero delle strutture esistenti..
Data la particolare ricchezza faunistica, la zonazione
prevista può far considerare l’intera
zona come Riserva faunistica, previa una revisione dei
carichi animali presenti, da
effettuarsi, con criteri rigorosamente scientifici, a cura
dell’ente gestore.
Prescrizioni: E’ ammessa la ristrutturazione urbanistica
dei corpi edilizi esistenti, con
eventuale incremento del volume esistente, fino a ricavare
spazi per la ricettività
potenziale di gruppi scolastici e/o turistici per la
didattica ambientale (max 50 persone). Il
progetto dovrà adottare soluzioni tali da garantire un
corretto inserimento nel contesto,
attraverso il ricorso a tipologie e materiali appropriati
nonché a sistemazioni
paesaggistiche ed ambientali. L’Autorità del Parco
valuterà la compatibilità ambientale
della proposta progettuale anche attraverso specificia
Valutazione degli Effetti Ambientali
ai sensi dell’art. 32 L.R. 5/95.
Gestione: diretta, da parte della proprietà
dell’azienda attraverso convenzionamento con

elaborato dei percorsi effettuati
1) I mulini della Sanguigna (Gabbro)
2) anello della Valle Benedetta
Vie di acqua tra memoria e progetto: un
itinerario sul territorio di Rosignano Marittimo e nel Parco delle Colline
livornesi.
L’ associazione Ambientalista
Agire Verde si occupa di tempo
libero, organizzando escursioni atte a conoscere il nostro territorio e di
pratiche di consumo critico, turismo responsabile e progetti ecologici, sia in
ambito urbano che naturale.
La gita da noi proposta, per
domenica 4 Dicembre, sarà strutturata in questo modo: in mattinata esploreremo
il complesso molitorio dell’alta valle del Botro Sanguigna al Gabbro e
l’ecosistema della zona, che propone notevoli specificità naturalistiche,
geologiche e biologiche. Nel
pomeriggio invece, andremo sul monte Carvoli, nel cuore del parco delle Colline
Livornesi, per esplorare la necropoli etrusca del II-III sec.
I
mulini del Gabbro rappresentano una testimonianza fisica, in apprezzabile stato
di conservazione, nell’area dei Monti Livornesi di edifici destinati a tale
scopo. In altre zone gli stessi manufatti si presentano in uno stato di
conservazione molto
più fatiscente. Nell’ambito dell’escursione sarà presentato anche il
sistema idraulico con derivazione delle acque dal Torrente, collegato ai Mulini,
che forniva l’energia idraulica necessaria
al funzionamento
delle macine e le notevoli opere territoriali, presenti e funzionali
all’accumulo delle acque e alla sua canalizzazione.
Il
dott. Roberto Branchetti, del gruppo archeologico del museo di Storia Naturale,
illustrerà la storia di tali opifici, il loro sistema di funzionamento,
descrivendo il contesto storico ed ambientale nel quale erano insediati in modo
operativo .
Ci domanderemo se è possibile e
come, trasformare
tali resti edilizi di valore storico-documentale e di immagine,
da pura preesistenza,
destinata alla rovina per esposizione alle intemperie, senza protezione,
in una possibile risorsa, anche di sviluppo del territorio, tramite il
loro recupero funzionale.
In altri contesti territoriali sono stati realizzati Parchi a
tema, in cui tale tipo di archeologia è uno degli elementi di attrazione, perché
non pensare ad un simile impiego del nostro territorio?
Nel
pomeriggio ci sposteremo poi sul monte Carvoli, nel cuore del parco delle
Colline Livornesi, per esplorare la necropoli etrusca del II-III sec. A.C.
assistiti sempre dal dott. R. Branchetti che ci illustrerà le caratteristiche
tipiche di un insediamento archeologico, sconosciuto ai più.
Il pranzo è previsto al sacco, a
pian dei Lupi. C’è tuttavia la possibilità, per chi lo desidera, di
prenotare un pranzo rustico, presso il pastore insediato a Pian dei Lupi,
richiedendolo nell’ambito della prenotazione da effettuare presso Picardi
Salvatore al n. 0586/867563 durante il giorno oppure al n.° 0586/861138 dalle
21.15 in poi (possibilmente entro venerdi sera, per motivi organizzativi.
Nota a margine:
E’ da qualche tempo che, come
associazione Agire Verde, stiamo maturando l’intenzione di
adottare un progetto o con
valenze naturalistiche e storiche in un sistema ambientale naturale o con
valenze urbanistiche nel sistema
urbano, diretto a promuoverne poi la realizzazione.
L’iniziativa odierna vale come iniziale ricognizione, volta allo scopo.
Ne seguiranno altre, con il medesimo intento, in altre zone: a villa Mauro
Gordato ad esempio, porteremo avanti questo discorso, nel mese di gennaio.
Abbiamo chiamato questi itinerari di conoscenza del
territorio che ci circonda “Conoscere per Adottare
un Progetto “.
In altre realtà esistono scuole che adottano monumenti e ne
promuovono il restauro, facendoli uscire dal silenzio che li circonda, noi, come
Associazione in primo luogo, ci proponiamo di ampliare il più possibile la
conoscenza dei cittadini sulle emergenze territoriali, tentando contemporaneamente
di far pressione affinchè un
qualche progetto di restauro e sviluppo venga infine avviato, attivando
investitimenti, sia pubblici che privati.
Ps: alla nostra iniziativa sono ovviamente invitate le
associazioni aderenti ai forum ambientali e pacifisti, ritenendo che un
confronto leale ed aperto sulle tematiche da noi proposte, non possa che essere
produttivo per un territorio
livornese duramente toccato da una crisi economica senza
precedenti………….“Conoscere per Adottare
un Progetto “, non risolverà la crisi ma……..è pur sempre
un’idea per uno sviluppo a venire, in mezzo a tante chiacchiere.
sez.ambiente e territorio
il percorso dettagliato dell'anello:

Lo sterrato, dopo un primo tratto in salita, trovando alla nostra sinistra ed in alto e recintati i ruderi di un antico mulino a vento, arriva, dopo 10/15 minuti, nei pressi di un evidente incrocio di sentieri.
Andiamo a sinistra ed iniziamo a percorrere il bosco, in leggera discesa, e dopo circa 20 minuti troviamo una sbarra alla nostra sinistra, proprio accanto al segnale della regione. Andiamo oltre, ancora a diritto, e dopo poco si esce dal bosco per trovare ruderi di un vecchio podere, oramai soltanto un cumulo di pietre sormontate da alberi secchi ( guardare in alto e a destra per vederlo, sopra la collina). Un pino solitario si trova più in basso e sulla nostra destra, mentre in alto, sulla collina di fronte ed a destra, vediamo “la palla” della Valle Benedetta con di fronte a noi l’ampio e splendido panorama della piana che da Colognole va a Parrana S.Giusto, al lago di Santa Luce ed alle colline pisane, a sinistra, con in fondo il promontorio di Piombino ed il mare che nelle giornate terse è veramente uno spettacolo da godere.
Siamo adesso al Calvario, detto così perchè l’abate Colombino Bassi, monaco vallombrosano, verso la fine del ‘600, vi issò tre croci per ricordare il Golgotha. A quel tempo l’eremo della Sambuca era passato dall’utilizzo dei Gesuiti a quello dei Benedettini.
Rientriamo adesso nel bosco, restando sempre sulla sinistra del crinale e, seguendo un largo sentiero principale, ben evidente, troviamo uno slargo, una radura ed un bivio di sentieri dove prendiamo quello davanti a noi e non quello alla nostra sinistra. Usciamo dal bosco e cominciamo a scendere: “La palla” è sempre in alto alla nostra destra ed oramai sarà lontana dietro di noi. Continuiamo a scendere per altri 20/30 minuti e troviamo prima i resti di un casale abbandonato e recintato e quindi le prime case della frazione di Pandoiano. Alla fine della discesa, entrando nell’abitato, vedremo un lampione e l’asfalto (Dalla nostra partenza, per arrivare qui, saranno passate circa due ore), giriamo adesso a destra, fino ad arrivare ad un circolo a.r.c.i. Opzione 1) davanti a noi vediamo un cartello di divieto di transito ed uno sterratelo con l’indicazione strada privata, lo imbocchiamo ed arriviamo al guado del torrente Morra dopo altri 10/15 minuti. Qui potremo sostare per il pranzo, come anche nei prati del circolino arci. Guadare adesso il torrente, all’altezza di un ponticello in ferro, che adesso è sfondato e quindi pericoloso e conseguentemente non utilizzabile, bagnarsi un po’ i piedi e passare oltre. Proprio di fronte troveremo una salita, larga e abbastanza ripida, tra la macchia, e, risalendola per circa 30/40 minuti (dislivello mt.150), aiutandoci un po’ con dei bastoncini da montagna, almeno finchè non verrà attrezzato opportunamente per una sua comoda fruibilità, alla fine saremo sulla strada asfaltata proprio all’inizio dell’abitato di Colognole, all’altezza del cimitero. Prenderemo adesso a destra, per circa un chilometro, arrivando ad una trentina di metri prima del bivio per il Gabbro ( alla nostra sinistra sull’asfaltata), e, sulla destra, prenderemo il sentiero che scendendo arriverà ad una spianata sull’acquedotto (si riconosce perché c’è una sbarra proprio all’inizio, ad impedire il transito alle auto), l’inizio della camminata lungo la struttura. Dall’inizio dell’escursione saranno trascorse circa tre ore, soste escluse.
Il sentiero, Immerso nella macchia mediterranea. Arriva subito ad una curva a gomito (praticamente la prima) ed entra nella lecceta, aprendosi in una radura, la spianata di cui si diceva e che porta ai "tempietti” del Poccianti, custodi delle sorgenti principali dell'acquedotto.
Scendiamo ora verso il Morra, utilizzando la scalinata realizzata al di sopra del condotto che porta le acque al Bottin Tondo, raggiungendo e una sorta di “terrazza” che ci offrirà una splendida vista panoramica sull’intero ambiente.
Le possibilità adesso sono due: risalite le arcate dell’acquedotto o scendere verso valle per risalire nuovamente alla Valle Benedetta.
Variante 1: alla nostra sinistra ed in alto, una volta arrivati alla terrazza panoramica con vista sui tempietti, si può risalire per un lungo ed incantevole percorso sulle arcate in muratura dell’acquedotto, alla scoperta dell’ultima sorgente, quella della Terrazza (nota: per chi soffre di vertigini è possibile, in alcuni passaggi ed in tarda primavera/estate, transitare da sotto le arcate invece che sopra, stando sulla destra) .Passeranno altri 30/40 minuti quando infine troveremo una ripida salita alla nostra destra ( per un 3 o 4 metri), a questo punto, per un sentiero che sale proprio davanti a noi, usciremo dal bosco, vedendo gli affioramenti delle verdi rocce ofilitiche della cava della Focerella. Ci troveremo adesso su una carrareccia che prenderemo a destra ( a sinistra, andando un po’ avanti, arriveremmo nuovamente all’asfaltata e percorrendola saremmo ancora a Colognole –- oppure, prendendo il sentiero in salita, subito a destra dell’ippovia su cui adesso siamo- prima dell'asfaltata - si ritorna in via del radar alla valle Benedetta, in 30 minuti-.Nota: uscendo dal bosco e trovandoci sulla carrareccia, se invece che a sinistra si va a destra e la si segue, si arriva lo stesso alla Valle Benedetta in 45/60 minuti, è una variante più lunga ma meno faticosa.
Variante 2)
Un’alternativa più corta che seguire le arcate dell’acquedotto, sarebbe, sempre al terrazzamento iniziale da cui si partiva per percorrere le arcate, di seguire l’acquedotto in discesa, proprio davanti a noi e non salendo a sinistra, ma scendendo fino ai ruderi di un edificio – ci sono recintati in plastica arancione – dove si guaderà un torrentello alla nostra sinistra, arrivando sempre alla ippovia, sentiero 00, di cui si diceva prima, risalendola sulla destra per 45 minuti……………perdendo però la passeggiata sulle arcate, anche se più breve.
Opzione 2) invece che a Pandoiano, proseguire per Loti e scendere tra le case, proprio di fronte a noi, per girare a destra ed arrivare subito nei campi (seguire dei segni bianco/rossi sfumati e mirare un traliccio dell’enel, davanti a noi (10 minuti). Prendere uno sterrato a destra e trovare una salita alla nostra sinistra, sempre individuando con attenzione i segni sfumati: si arriverà al Morra, trovando un ponte in pietra, molto suggestivo. Salendo ancora ci si ritroverà proprio dove abbiamo detto che avremmo trovato il rudere di edificio, sul torrente. Per arrivare ai tempietti del Poccianti adesso, si può o prendere lo sterrato a sinistra ed in salita, rientrando nel bosco alla prima deviazione a destra o risalire il torrente dal basso (nota: prima del rudere c’è un mulino ad acqua restaurato ed abitato.
attenzione a non fare questa escursione durante la stagione delle piogge perchè il terreno sarebbe molto fangoso ed anche non da fine novembre a fine gennaio perchè all'acquedotto c'è la caccia al cinghiale ............rischiate di venire impallinati! L'ideale è maggio, bello anche per le fioriture.
note storiche e brevi cenni sull'acquedotto di Colognole ( nella foto: i "tempietti" del Poccianti).
brevi cenni sui Mulini della Valle Benedetta
Molta della documentazione relativa alla costruzione dell’Acquedotto di Colognole, durante la direzione dei lavori dell’ingegnere Giuseppe Salvetti (1793-1801), relativa alla fornitura dei materiali e le prestazioni di lavoro, è a tutt’oggi conservata negli archivi e ne permette così una interessante ricostruzione storica.
Alla fine del 1700 la situazione idrica della città di Livorno era molto preoccupante in quanto l’approvvigionamento idrico era del tutto insufficiente.
Sul finire del governo di Pietro Leopoldo in Toscana, il 13 aprile 1790 veniva incaricato l’ingegnere Giuseppe Salvetti di esprimersi su un progetto, effettuato precedentemente dell’ingegnere Francesco Bombici, per il tracciato dei nuovi acquedotti livornesi.
Si intendeva allacciare le sorgenti di acqua rinvenute nelle valle di Popogna alle sorgenti iniziali del rio Ardenza e dei suoi affluenti, per incanalarle lungo la vallata, con un condotto che sarebbe penetrato in città in direzione della via di Salviano. Si prevedeva anche di unire le acque delle sorgenti di Colognole, immettendole nel condotto, con un traforo attraverso il monte Maggiore, proprio in prossimità delle sorgenti stesse.
Questo traforo, lungo più di un chilometro e mezzo, fu valutato imprudente dal Salvetti, sia per il rischio di deviazione delle sorgenti, sia per la pericolosità ed il disagio dei lavori.
Egli propose di fare affidamento solo alle sorgenti di Colognole, più abbondanti, e di seguire un tracciato alle spalle della città, dopo un accurato studio di livellazione.
L’approvazione del progetto del Salvetti e l’incarico della direzione dei lavori, si ebbero sotto FerdinandoIII l’11 novembre 1792.
Con Notificazione Governativa del 23 gennaio 1793 si dava inizio ufficiale ai lavori.
Il tracciato dell’acquedotto, lungo circa diciotto chilometri, fu diviso in undici tronchi.
Punti chiave per lo svolgersi del condotto, oltre che per l’impegno costruttivo, erano gli attraversamenti su archi della valle del Rio dell’Acqua Puzzolente e della fornace vicino a Livorno, della Valle della Tanna prima di Cordecimo, della valle del Rio Corsara o Mulinaccio nelle Parrane. I lavori comincia appunto in queste località.
I lavori procedettero con alacrità e notevoli spese fino al 27 marzo 1799, quando il Granduca Ferdinando III, a causa della complicata situazione politica internazionale, fu costretto ad abbandonare la Toscana.
A quel momento erano state eseguite: le arcate dell’acqua Puzzolente e della valle della Fornace, nei pressi della città; le arcate sul Rio Tanna, quelle sul Botro della Casa, la doppia arcata sul Rio Mulinaccio ed altre due più piccole, queste ultime tutte nelle Parrane.
Restava comunque da costruire una parte notevole del condotto, compreso l’allacciamento alle sorgenti.
I tempi previsti per la costruzione dell’acquedotto erano stati stabiliti in 4 anni e la spesa preventivata in scudi 193.000.
Negli oltre sette anni trascorsi dall’inizio dei lavori, la spesa raggiunta ammontava a 261.575 scudi, molto di più di quanto era stato preventivato.
A causa della scarsità dei finanziamenti, la costruzione dell’acquedotto venne sospesa ed i lavori rimasero sostanzialmente fermi, tranne alcune opere di mantenimento e consolidamento.
Con la sospensione dei lavori e la relativa assenza di personale, iniziarono i furti ed i danneggiamenti. I furti continuarono anche dopo la ripresa dei lavori.
Si deve arrivare al 1806 perche Maria Luisa, reggente di Carlo Ludovica, disponga della ripresa dei lavori ed incarichi l’ingegnere Neri Zocchi ed il matematico Pietro Paoli, per la parte idraulica.
Questi rimasero alla direzione dell’opera sino al 1809.
Nel 1808 la direzione dei lavori venne affidata all’architetto Pasquale Poccianti, che nel ruolo di ingegnere del Comune di Livorno, ebbe l’incarico di occuparsi anche dell’acquedotto portando a termine i lavori dall’allacciamento delle acque.
Nel 1814, dopo la” restaurazione” ed il ritorno di Ferdinando III sul trono granducale, la costruzione dell’acquedotto riprese a pieno ritmo ed il 30 maggio 1816, da una fonte a quattro zampilli, alla cosiddetta Pina d’Oro, sgorga per la prima volta l’acqua dell’imponente acquedotto di Colognole.
La costruzione continuò ancora per molti anni; infatti il Poccianti aveva apportato importanti modifiche al progetto del Salvetti.
Le opere eseguite dal Poccianti, nei primi anni della sua direzione, furono di fatto interamente rivolte al miglioramento della tenuta del sistema idraulico alle sorgenti e lungo il condotto.
Tra le opere ideate in questi anni vi sono anche alcuni “casotti” la cui funzione era quella di ridurre la velocità delle acque e di consentire l’ispezione dei condotti. A lui si devono il Purgatoio o Costernino di Pian di Rota, Il Cisternone ed il Costernino, Oggi in fase di restauro e nuova destinazione d’uso.
L’acquedotto fu terminato dopo circa 590 anni.
Il Poccianti mantenne la direzione dei lavori fino al 1858, quando gli subentrò l’architetto Angiolo Della Valle.
L’ingegnere Pasquale Poccianti, sul percorso dell’acquedotto di Colognole, aveva progettato di costruire una passeggiata, al fine di indurre gli abitanti di Livorno “alla scoperta” della sua opera e, per questo motivo, aveva ampliato la larghezza della fascia di terreno di pertinenza dell’acquedotto, portandola a 24 braccia, con spazi più ampi in prossimità dei pozzetti di areazione e di ispezione.
Il tracciato della nuova via delle Sorgenti venne costruito lungo il percorso dell’acquedotto, come il Poccianti aveva più volte caldeggiato e, ancora oggi, percorrendo questa strada, potremmo ammirare questa splendida opera, se non fosse completamente ricoperta dai rovi.
Nel 1854 il nuovo percorso, in molti punti aderente a quello della vecchia via livornese, venne ultimato dal fiume Tanna fino in località Torciano.
Qui i lavori si fermarono.
Tratto da "Vita civile e religiosa nel territorio di Collesalvetti La Sambuca, le Parrane
ed altri luoghi collinari fra il XVI e il XX secolo" Clara Errico e Michele Montanelli- Felici Editori .
per ulteriori approfondimenti e maggiori, vi rimandiamo a http://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto_Leopoldino
I mulini della della Valle Benedetta
(da un lavoro sviluppato dal liceo F.Enriques di Livorno – vedi in particolare gli autori– e dal gruppo archeologico di Pisa – a cui vi rimandiamo, visionando questo sito web: http://www.comune.pisa.it/gr-archeologico/musvir/mulini/home.htm

Nel 1740 alcuni imprenditori livornesi, credendo in questa
tecnologia, danno un nuovo impulso all'utilizzo di mulini a vento, forti anche
dell' apporto di personaggi del calibro di M. Vayringe, professore di meccanica
e filosofia sperimentale presso l'accademia di Nancy e poi di Firenze. Il suo
progetto definito "grandioso, comodo e sicuro" viene applicato alla costruzione
di alcuni mulini sul poggio di Valle Bendetta.
Nel 1742 il signor Filippo Tidi (famiglia che possedeva i mulini ad acqua sul
Rio Ardenza) inizia a costruire sei mulini. In realtà, alla fine solo quattro
strutture verranno effettivamente costruite, come si individuano in alcune carte
della costa livornese ad uso dei naviganti, nelle quali i mulini della Valle
Benedetta, per la loro posizione eminente sono presi a referimento e mira per l'
attraversamento delle secche della Meloria e l' ingresso in porto. Le carte sono
datate 1769-1795. Attualmente i mulini sono da tempo in via di degrado e posti
su terreni privati, un vero peccato che questo, che dovrebbe essere patrimonio
pubblico, sia di fatto non accessibile per una adeguata fruibilità sia culturale
che turistica …………..ma tant’è!
Agireverde
Associazione per l'ambiente
www.agireverde.it
e-mail: agireverde@tin.it
Agireverde, via Anna Frank 17, 57124
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