Homepage

   forum

 Come aderire

La nostra storia

Le foto

I link

Le escursioni

no gas offshore

                    

                                

  Parco dei Monti Livornesi

Il Piano del Parco dei Monti Livornesi

Ambiente e provincia di Livorno

Indice dell’area

Sentieri ed escursioni Agireverde, nel Parco 

  Norme del piano:

 Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e contenuti del Piano

Art. 2 - Gestione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi

Art. 3 - Modalità di formazione ed approvazione del Piano. 

Art. 3 - Efficacia del Piano 

Art. 4 - Attuazione del Piano

Art. 6 - Elaborati costitutivi

Art. 7 - Quadro conoscitivo 

Capo II – Disciplina degli ambiti territoriali

Art. 8 – Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi 

Art. 9 – Parco Provinciale 

Art. 10 – Aree Naturali Protette di Interesse Locale 

Art. 11 – Aree esterne al Sistema delle Aree Protette 

Capo III – Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche ed ambientali  

Art. 12 – Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche 

Art. 13 – Tutela della flora e della vegetazione naturale 

Art. 14 – Tutela della fauna 

Art. 15 – Tutela delle emergenze geologiche e paleontologiche

Art. 16 – Tutela del suolo

Art. 17 – Tutela delle acque

Art. 18 – Tutela delle componenti di interesse archeologico, 

storico, paesaggistico ed ambientale 

Art. 19 – Recupero del patrimonio edilizio esistente

Capo IV – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi  

Art. 20 – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi 

Art. 21 – Accessi e percorsi

Art. 22 – Strutture e servizi 

Art. 23 – Piani Attuativi e di settore 

Art. 24 – Progetti specifici

Art. 25 – Indirizzi per la predisposizione del Regolamento del Parco

e del Piano Pluriennale Economico e Sociale

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 26 - Procedure autorizzative 

Art. 27 – Vigilanza

Art. 28 – Sanzioni 

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e contenuti del Piano

1. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi è finalizzato a garantire la conservazione e la

valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico culturale e naturalistico

all’interno del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, ed a promuovere le attività

compatibili nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla L. 6.12.1991 n. 394 e dalla L.R.

11.4.1995 n. 49, nonché degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Territoriale di

Coordinamento della Provincia di Livorno.

2. L’ambito territoriale di applicazione del Piano è costituito dalle aree comprese nel Parco

Provinciale dei Monti Livornesi, istituito in attuazione del Sistema Provinciale delle Aree

Protette di cui alla del. C. P. n. 346 del 27.09.96. Il Piano fornisce inoltre direttive ed indirizzi

per la pianificazione unitaria del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, oggetto di

specifico accordo di programma sottoscritto dalla Provincia di Livorno e dai Comuni di

Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

Il Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi è costituito:

− dal Parco Provinciale dei Monti Livornesi istituito dalla Provincia di Livorno con

deliberazione n. 936 del 19.2.1999;

− dalle Aree Naturali Protette di Interesse Locale dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e

Rosignano Marittimo istituite con specifica deliberazione dalle rispettive

Amministrazioni comunali.

3. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi costituisce lo strumento unitario di riferimento per la

pianificazione e la gestione degli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle Aree Protette

dei Monti Livornesi, nel rispetto delle competenze territoriali ed amministrative stabilite dalla

legislazione vigente.

4. Il Piano del Parco, in conformità ai principi stabiliti all’art. 12 della L. 6.12.1991 n. 394 e nel

rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 16.1.95 n.5, individua in via definitiva i perimetri del Parco

Provinciale e disciplina:

a) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in funzione delle diverse forme

di uso, di godimento e di tutela;

4

b) i vincoli, le destinazioni d’uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con

riferimento ai vari ambiti ed aree individuate;

c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, agli accessi

ed alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap ed agli anziani;

d) i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco

e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in

genere

f) gli ambiti territoriali e gli interventi in relazione ai quali si procede attraverso strumenti

attuativi particolareggiati.

g) le procedure di attuazione del Piano.

5. L’esercizio delle attività consentite entro l’ambito territoriale di applicazione del Piano è

disciplinato, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi espressi dal Piano stesso, dal Regolamento di

cui agli artt. 12 e 19 della L.R. 11.4.1995 n. 49. Tale strumento potrà essere approvato

contestualmente all'approvazione del Piano e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione

del medesimo.

Art. 2 - Gestione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi

1. In conseguenza dello specifico accordo di programma fra la Provincia ed i comuni interessati,

gli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi di cui al

comma 2 del precedente art. 1 sono oggetto di gestione unitaria da parte della Provincia che

esercita tale funzione di concerto con i comuni competenti, direttamente o attraverso la

costituzione di aziende speciali o istituzioni in attuazione della L. 8.6.1990 n. 142.

2. In via sperimentale, la succitata convenzione individua l’organismo gestore denominato

“Autorità del Parco” e composto dalla Commissione e dagli Uffici del Parco, nonché dagli

organismi consultivi di partecipazione e di consulenza scientifica da nominare con atti

successivi.

3. La Provincia garantisce la partecipazione degli enti locali alla gestione del Sistema delle Aree

Protette dei Monti Livornesi in applicazione dei contenuti dell’art.9 della L. 6.12.1991 n. 394,

nonché di quanto stabilito nello specifico accordo di programma.

 

Art. 3 - Modalità di formazione ed approvazione del Piano.

1. La Provincia promuove la formazione del Piano del Parco quale strumento di tutela dei valori

naturali ed ambientali del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi. Il processo di

formazione del Piano deve garantire la partecipazione degli enti locali interessati in conformità

ai principi ed alle finalità della L. 6.12.1991 n. 394 e della L.R. 11.4.1995 n. 49

2. Le disposizioni del Piano inerenti al Parco Provinciale sono approvate dalla Provincia secondo

le procedure definite dall’art. 11 della LR. 11.4.1995 n. 49. Le eventuali varianti al Piano

seguono le stesse procedure sopra descritte.

3. Le disposizioni del Piano inerenti alle A.N.P.I.L. sono approvate dai Comuni competenti

secondo le procedure definite dall’art. 19 della LR. 11.4.1995 n. 49. Le eventuali varianti al

Piano seguono le stesse procedure sopra descritte.

Art. 3 - Efficacia del Piano

1. Il Piano del Parco ha valore di Piano Paesistico e di Piano urbanistico. In conformità con

quanto stabilito dalla LR. 11.4.1995 n. 49, il Piano del Parco ha effetto di dichiarazione di

pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e

sostituisce, negli ambiti territoriali oggetto di disciplina, i piani paesistici, territoriali ed

urbanistici di qualsiasi livello.

Art. 4 - Attuazione del Piano

1. Il Piano si attua attraverso i seguenti strumenti:

a) Piani di Settore o strumenti attuativi particolareggiati predisposti dall’organismo di

gestione o da altri soggetti competenti in attuazione delle previsioni del Piano.

b) Interventi diretti da parte dell’organismo di gestione o di altri soggetti competenti

relativi ad opere o azioni previste dal Piano, quali interventi di manutenzione o

realizzazione di strutture ed infrastrutture del Parco, interventi di gestione forestale e

naturalistica, interventi di ripristino ambientale e messa in sicurezza, ecc.

c) Piani di settore e Piani Attuativi di cui all’art. 31 della L.R. 16.1.95 n.5 (Piani

Particolareggiati, Piani di Recupero, Piani di gestione forestale, ecc.) di iniziativa

pubblica o privata convenzionata, nei casi e secondo le modalità specificatamente

previste dal Piano.

d) Interventi diretti da parte di soggetti pubblici e privati

Gli interventi sopra descritti sono subordinati, nei casi previsti dalla legislazione vigente, al

preventivo nulla osta dell’organismo di gestione. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della L. 6.12.1991 n. 394.

2. L’ente gestore provvede inoltre all’ordinaria gestione del Piano attraverso:

a) L’applicazione della presente normativa, anche attraverso azione di vigilanza sul

territorio del Parco e segnalazione agli Enti competenti di eventuali infrazioni;

b) La corresponsione di indennizzi o di incentivi finanziari a soggetti pubblici e/o privati

nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente o dal presente strumento.

Art. 6 - Elaborati costitutivi

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale ed allegati (schede tematiche)

- Norme del Piano ed allegati (schede per le disciplina del patrimonio edilizio)

- Elaborati grafici:

a) Analisi svolte ad integrazione del quadro conoscitivo esistente:

- Tav. 1 – Uso del suolo (scala 1:25.000)

- Tav. 2 – Vegetazione (scala 1:25.000)

- Tav. 3 – Densità degli appostamenti fissi di caccia (scala 1:25.000)

b) Sintesi interpretativa degli elementi del quadro conoscitivo:

- Tav. 4 – Emergenze storiche, archeologiche ed architettoniche (scala 1:25.000)

- Tav. 5 – Emergenze naturalistiche (scala 1:25.000)

- Tav. 6 – Sensibilità ambientali (scala 1:25.000)

c) Piano del Parco – proposta progettuale

- Tav. 7 – Relazioni con il sistema territoriale delle aree protette (scala 1:175.000)

- Tav. 8 – Sistema delle aree protette dei Monti Livornesi (scala 1:25.000)

- Tav. 9 – Zonazione del Parco e delle A.N.P.I.L. (scala 1:25.000)

- Tav. 10 – Organizzazione degli accessi, dei percorsi, dei servizi (scala 1:25.000)

- Tav. 11 – Sentieristica (scala 1:25.000)

- Tav. 12 – Dettaglio delle previsioni (scala 1:10.000)

 

Art. 7 - Quadro conoscitivo

1. Il Quadro Conoscitivo dettagliato delle risorse essenziali del territorio, così come definite

dall’art.2 della L.R. 16.1.95 n°5, fa parte integrante del Piano del Parco e costituisce il

riferimento fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica

dei loro effetti. Il Quadro Conoscitivo costituisce indirizzo per la formazione del Regolamento

e dei Piani di settore, nonché per le varianti e gli aggiornamenti dello stesso Piano del Parco.

2. Il Quadro Conoscitivo del Piano del Parco è costituito da:

a) Quadro conoscitivo delle risorse contenuto nel PTC provinciale

b) Repertorio degli studi esistenti sul territorio dei monti livornesi

c) Studi e ricerche svolte preliminarmente alla formazione del Piano

L’ente gestore dovrà costituire presso la propria sede un archivio permanente ed aggiornabile

dei documenti sopra descritti, accessibile e consultabile da tutti i cittadini, secondo le modalità

di legge.

3. Attraverso il Sistema Informativo Territoriale della Provincia, il Quadro Conoscitivo viene

costantemente aggiornato nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 4 della L.R 16.1.95 n.5.

8

Capo II – Disciplina degli ambiti territoriali

Art. 8 – Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi

1. Il Piano del Parco disciplina gli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle Aree Protette

dei Monti Livornesi mediante la definizione di prescrizioni, direttive ed indirizzi differenziati

per i singoli ambiti. In relazione alle specifiche valenze storiche, naturalistiche ed ambientali

individuate nel Quadro Conoscitivo di cui all’art. 7 ed in funzione degli obiettivi stabiliti dal

Piano, detti ambiti sono ulteriormente articolati in aree caratterizzate da differenti gradi di

accessibilità, fruizione e tutela.

2. In particolare, il Piano contiene disposizioni ed indirizzi relativi a:

− Aree ricadenti nel Parco Provinciale dei Monti Livornesi, al cui interno sono individuate

le “Aree di Particolare Tutela”, caratterizzate da un maggiore grado di protezione in

relazione ai valori naturalistici ed ambientali presenti.

− Aree ricadenti nelle A.N.P.I.L. dei comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano, la cui

disciplina è definita dallo specifico Regolamento di Gestione ai sensi della L.R. 49/95. Il

Piano individua anche nelle A.N.P.I.L., con valore propositivo per le Amministrazioni

comunali competenti, alcune “Aree di Particolare Tutela”, richiedenti un maggiore

grado di protezione in relazione ai valori naturalistici ed ambientali presenti.

Art. 9 – Parco Provinciale

1. Il Parco Provinciale dei Monti Livornesi, istituito dalla Provincia di Livorno con deliberazione

n. 936 del 19.2.1999, comprende aree di proprietà pubblica (Regione Toscana, Comune di

Rosignano Marittimo) e privata. In tali aree il Piano disciplina le modalità di accesso e fruizione,

la realizzazione di interventi edilizi, l’esercizio delle attività agricole, ed in generale tutte le

attività suscettibili di avere effetti sull’equilibrio ecologico e sull’assetto paesaggistico del Parco.

In relazione agli obiettivi di tutela e conservazione perseguiti dal Piano, all’interno del Parco

Provinciale sono individuate aree caratterizzate da un maggiore grado di protezione,

denominate Aree a Particolare Tutela. Tali ambiti, la cui disciplina è definita al successivo

comma 4, sono oggetto di differenti modalità di accessibilità, fruizione e tutela rispetto al resto

del Parco.

2. Nelle aree ricadenti all’interno del Parco Provinciale valgono le disposizioni di cui ai successivi

commi.

3. L’accesso e la circolazione sono consentiti con le seguenti limitazioni e modalita:

- l’accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono consentiti al personale dell’ente

gestore ed ai soggetti autorizzati dall’ente stesso per motivi di servizio o di studio. L’accesso

e la circolazione con mezzi motorizzati è consentita inoltre ai residenti ed agli aventi titolo

di accesso a proprietà fondiarie situate nel Parco, limitatamente ai tratti necessari per

raggiungere tali residenze e proprietà e comunque subordinatamente a rilascio di specifica

autorizzazione da parte dell’ente gestore.

- l’accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con altri mezzi non motorizzati sono

consentiti esclusivamente all’interno dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati

dall’ente gestore con specifica cartellonistica.

- l’accesso e la circolazione pedonale, purché condotti nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente

naturale, sono liberamente consentiti, ad eccezione delle zone di cui al seguente comma 4.

4. Nelle zone individuate negli elaborati grafici del Piano come Aree di Particolare Tutela l’accesso e la fruizione sono controllati dall’ente gestore al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione dei valori naturalistici ed ambientali presenti. In queste aree l’accesso e la

circolazione sono consentiti esclusivamente all’interno dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati dall’ente gestore con specifica cartellonistica (di carattere informativo e scientificodidattico).

In relazione alle diverse esigenze di tutela, l’ente gestore potrà individuare specifiche

modalità di fruizione per le singole A.P.T. (visite guidate, limitazione del numero di accessi,

divieto di accesso in particolari periodi , ecc.).

5. Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni edilizie e di nuove strade o altre

infrastrutture, ad eccezione degli interventi specificatamente finalizzati alla promozione ed alla

valorizzazione del parco previsti dal Piano attraverso specifici Piani Attuativi e

subordinatamente alla valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni ai sensi dell’art.

32 della L.R. 5/95. Sono consentiti interventi di recupero, riqualificazione e ristrutturazione

degli edifici e dei complessi edilizi esistenti nel rispetto delle indicazioni e della disciplina di

dettaglio contenuta nell’art. 19 delle presenti norme.

6. Le attività agricole dovranno essere condotte secondo criteri di agricoltura biologica o, in

alternativa, adottare tecniche di coltivazione a basso impatto. In tal senso le aziende presenti

dovranno presentare all’ente gestore specifici Piani Aziendali (aventi i contenuti del Piano di

Miglioramento Agricolo Ambientale della L.R. 64/95 e succ. mod.). L’utilizzazione a fini

agricoli di aree in stato di abbandono o in fase di rinaturalizzazione (non considerabili come

aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000) è consentita esclusivamente attraverso la presentazione di specifici Piani Aziendali che prevedano l’adozione di tecniche di agricoltura biologica. Non è ammessa l’edificazione di nuovi annessi od altri edifici ad uso agricolo. Al fine della riqualificazione e valorizzazione delle aziende agricole e faunistiche presenti all’interno del Parco, l’ente gestore potrà promuovere uno specifico piano di settore, esteso all’intero ambito

territoriale di competenza, che individui le esigenze e le potenzialità di valorizzazione delle

aziende esistenti e preveda la possibilità di eventuali interventi di ampliamento delle strutture

aziendali esistenti. Tale piano potrà valutare la possibilità di interventi di promozione ed

incentivazione delle attività agricole presenti sul territorio, anche attraverso la realizzazione di

consorzi o marchi pubblicitari.

7. E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria. E’ consentita la raccolta dei prodotti secondari del

bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale vigente, eccetto che nelle Aree di

Particolare Tutela di cui al precedente comma 1, dove tale pratica potrà essere vietata o limitata dall’ente gestore in funzione di particolari esigenze di tutela naturalistica ed ambientale. Il   Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite.

8. Tutti gli interventi che interessino le componenti naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali dell’area dovranno rispettare gli indirizzi e le prescrizioni di cui al Capo III delle presenti norme.

 

Art. 10 – Aree Naturali Protette di Interesse Locale

1. Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Marittimo, istituite da specifiche deliberazioni delle Amministrazioni comunali predette.

comprendono aree di proprietà pubblica (Regione Toscana) e privata. In tali aree, oggetto di

gestione unitaria con il Parco Provinciale, la disciplina delle modalità di accesso e fruizione, la

realizzazione di interventi edilizi, l’esercizio delle attività agricole, ed in generale tutte le attività suscettibili di avere effetti sull’equilibrio ecologico e sull’assetto paesaggistico sono disciplinate degli specifici Regolamenti di gestione approvati dai Comuni competenti ai sensi della L.R. 49/95. L’Autorità del Parco assicura l’unitarietà e la coerenza fra il Piano del Parco ed i Regolamenti delle A.N.P.I.L., ai fini di una effettiva gestione unitaria del Sistema delle Areeprotette dei Monti Livornesi.

 

Art. 11 – Aree esterne al Sistema delle Aree Protette

1. Il Piano del Parco prevede la possibilità di localizzare, attraverso specifici accordi con i comuni

interessati, strutture e servizi del parco anche all’esterno del perimetro dell’Area Protetta, in una logica di integrazione funzionale dei diversi ambiti territoriali. All’interno di tali aree potrà

inoltre essere estesa, sotto il coordinamento dell’ente gestore, la rete di sentieristica e la

segnaletica informativa del Parco, assicurando la reale continuità di fruizione del territorio.

 

Capo III – Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche ed ambientali

Art. 12 – Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche

1. Il Piano del Parco definisce indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle diverse componenti naturalistiche ed ambientali. Tali indirizzi si compongono di:

 

− Criteri e direttive per la formazione di piani e programmi e per la gestione naturalistica

del Parco: a tali criteri e direttive sono tenuti ad attenersi l’ente gestore e gli altri soggetti

pubblici e privati nel predisporre programmi, piani e progetti specifici, nonché

nell’attuazione degli interventi di gestione ordinaria e straordinaria.

− Disposizioni normative per la disciplina delle attività e dei comportamenti antropici

all’interno del Parco.: tali disposizioni sono immediatamente efficaci ed operative nei

confronti dei soggetti pubblici e privati operanti nelle Aree Protette, della popolazione

residente e dei visitatori.

Art. 13 – Tutela della flora e della vegetazione naturale

1. Il Piano ha come obiettivo la conservazione e la tutela dei valori floristici e vegetazionali

presenti nell’area del Parco, da perseguire favorendo lo sviluppo spontaneo delle specie

autoctone o storicamente presenti nell’area verso condizioni di equilibrio e stabilità ambientale crescenti.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate politiche di gestione

“passiva” della vegetazione e della flora, con interventi mirati esclusivamente alla prevenzione

ed al superamento di condizioni di criticità in grado di generare degrado dell’ecosistema (azioni

antropiche, patologie, incendi, ecc.). Sono pertanto da evitare politiche di gestione forestale

finalizzate ad usi produttivi e/o colturali, in particolare per quanto riguarda il patrimonio

forestale demaniale.

3. Gli interventi forestali pubblici e gli interventi selvicolturali attuati da soggetti privati sono

ammessi nelle modalità e con le procedure stabilite dalla L.R. 39/2000 e comunque previo nulla osta dell’ente gestore. Tali interventi dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal presente Piano, ed in particolare con gli indirizzi indicati ai commi successivi.

 

4. All’interno delle aree boscate dovrà essere favorito il processo di sviluppo spontaneo delle

specie autoctone, prevedendo interventi puntuali solo per situazioni di criticità in

corrispondenza di sentieri o spazi di fruizione (alberi crollati, vegetazione invasiva dei percorsi,ecc.). In tutti gli altri casi dovrà essere favorito il consolidamento del bosco, anche attraverso la conservazione della necromassa ed il mantenimento del soprassuolo spontaneo.

In relazione alla necessità di prevenzione degli incendi potranno essere previsti, all’interno di

piani specifici approvati dall’ente gestore, interventi di diradamento degli impianti di conifere ed altri interventi indirizzati alla graduale riduzione della componente rappresentata dalle specie resinose a vantaggio delle latifoglie. E’ comunque importante non eliminare mai del tutto le conifere perché esse rivestono il ruolo biologico dei grandi alberi.

L’ente gestore potrà consentire interventi specifici sulle singole cenosi forestali in presenza di

accertati fenomeni di degrado (patologie, presenza di specie nocive o infestanti, ecc.)

5. Dovranno essere oggetto di tutela le aree di margine forestale, in ragione della loro importanza quali spazi ecotonali. L’ente gestore del Parco dovrà predisporre specifiche misure di salvaguardia, anche attraverso l’individuazione di zone di rispetto, vietandone l’utilizzo a fini agricoli e qualsiasi altro tipo di trasformazione morfologica ed ambientale.

6. Nelle aree agricole abbandonate dovrà essere favorito il recupero naturale della vegetazione, preferibilmente arrestato allo stadio di prato/pascolo o arbusteto. La permanenza di aree a prato/pascolo è ritenuta positiva come fattore di diversificazione ambientale e paesaggistica; per queste aree è ammessa la gestione tramite pascolamento e sfalcio a rotazione periodica. In alternativa, l’ente gestore potrà promuovere il recupero programmato di queste aree con attività produttive compatibili (agricoltura di qualità e biologica).

7. Dovranno essere promossi, anche attraverso la predisposizione di specifici piani da parte

dell’ente gestore, interventi mirati al mantenimento della biodiversità floristica. In particolare si

dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle specie floristiche di elevato valore

ambientale, nonché all’individuazione delle aree floristiche, con regolamentazione delle attività

che comportano danneggiamento o disturbo delle specie in funzione del grado di protezione

stabilito per le singole specie o nelle singole aree (raccolta, danneggiamento, transito con

automezzi al di fuori dei percorsi esistenti, alterazioni dell’assetto dei suoli, ecc.). La

reintroduzione di specie floristiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte

dell’ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del

livello di biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono precise

testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque tipiche dell’areale di

appartenenza. La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata caso per caso.

 

8. E’ vietata la raccolta ed il danneggiamento della flora. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi consentiti sulla vegetazione e regolamenterà la raccolta dei prodotti secondari del bosco.

Art. 14 – Tutela della fauna

1. Il Piano ha come obiettivo la protezione della fauna presente nell’area del Parco, da perseguire

favorendo la formazione ed il mantenimento di un equilibrato rapporto tra le specie.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere promosse azioni dirette ed indirette

per la tutela e la gestione delle specie faunistiche, predisponendo idonee misure per la

conservazione degli habitat naturali, controllando e regolamentando gli interventi per

l’incremento o il contenimento delle singole specie, disciplinando le modalità di esercizio

dell’attività venatoria e delle altre attività antropiche in grado di arrecare disturbo alla fauna.

3. E’ vietata, in linea generale, ogni forma di disturbo e danneggiamento della fauna. Il Piano

individua al Capo II delle presenti norme le aree nelle quali è vietato l’esercizio dell’attività

venatoria; nelle restanti aree è consentito l’esercizio dell’attività venatoria nei limiti e nelle

modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, nonché dagli specifici Piani

approvati dall’ente gestore del Parco. In relazione a particolari esigenze di tutela delle specie

faunistiche, l’ente gestore del Parco può disporre la temporanea sospensione dell’attività

venatoria in aree specificatamente individuate, indicando le modalità e le condizioni necessarie per la ripresa dell’attività stessa.

4. Dovranno essere promossi, anche attraverso la predisposizione di specifici piani da parte

dell’ente gestore, interventi mirati al mantenimento della biodiversità faunistica. In particolare si dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle specie faunistiche di elevato valore ambientale, nonché all’individuazione degli habitat naturali delle specie, con regolamentazione delle attività che comportano disturbo delle specie in funzione del grado di protezione stabilito (regolamentazione degli accessi in aree e periodi caratterizzati da particolare presenze o comportamenti della fauna, divieto di attività rumorose, ecc.) e realizzazione di interventi per l’incremento della fauna autoctona (nidi artificiali, punti di abbeverata, ecc.). Dovranno essere inoltre promossi interventi per la conservazione degli habitat naturali delle specie mediante il mantenimento degli elementi diffusi del paesaggio agrario (siepi, vegetazione ripariale, ecc.) e la regolamentazione dell’uso di pesticidi e diserbanti nelle attività agricole.

 

5. La reintroduzione di specie faunistiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell’ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono precise testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque tipiche dell’areale di appartenenza

La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata caso per caso.

6. L’Ente gestore potrà promuovere la formazione di specifici piani o programmi per eventuali

prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco, indicando gli obiettivi prefissati ed i risultati da raggiungere per gli interventi previsti da tali piani o programmi. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per

iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente gestore ed essere attuati dal

personale dell'Ente gestore o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente gestore stesso.

7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel

dettaglio gli interventi e le attività consentite nelle diverse aree del Parco.

Art. 15 – Tutela delle emergenze geologiche e paleontologiche

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle emergenze e dei siti di interesse

geologico e geomorfologico presenti nell’area del Parco, con particolare riferimento alle

formazioni rocciose ed ai minerali, nonché alle emergenze geomorfologiche dovute a fenomeni

naturali (incisioni dei torrenti, frane) ed all’azione umana (cave, miniere). Il Piano ha inoltre

come obiettivo la salvaguardia e la tutela delle emergenze paleontologiche e dei giacimenti

fossiliferi.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione per le aree interessate

da tali emergenze. In particolare si dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle

emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di elevato valore naturalistico,

scientifico e paesaggistico-ambientale, nonché all’individuazione dei siti di interesse geologico e

paleontologico, regolamentando l’accesso e l’esercizio di attività che comportano

danneggiamento o degrado (prelievo, danneggiamento, transito con automezzi al di fuori dei

percorsi esistenti, alterazioni dell’assetto dei suoli, ecc.).

3. Dovranno essere promossi inoltre, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o

progetti, interventi per la valorizzazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche e

paleontologiche, con individuazione delle modalità di fruizione collegate ad attività scientifiche

e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti interventi di limitazione e controllo della

vegetazione spontanea per il mantenimento della visibilità e riconoscibilità delle formazioni di

pregio, nonché la realizzazione di apposita segnaletica contenente informazioni di tipo didattico

–scientifico.

4. E’ vietato il prelievo ed il danneggiamento di rocce, minerali, fossili, se non per attività di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell’ente gestore. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite nelle diverse aree del Parco.

Art. 16 – Tutela del suolo

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la difesa dei suoli, da perseguire promuovendo interventi

finalizzati a ridurne la fragilità idrogeologica ed a favorire il raggiungimento di condizioni di

equilibrio dal punto di vista ambientale.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione e riqualificazione per le

aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (zone in frana, zone soggette al rischio

idraulico, zone ad elevata vulnerabilità della falda, aree di cava dismesse). In particolare si dovrà

procedere al riconoscimento ed al censimento delle situazioni di rischio e dei fenomeni di

dissesto in atto, predisponendo, previe approfondite analisi tecniche e scientifiche, interventi di

prevenzione e recupero ambientale quali: interventi di regimazione idraulica, interventi di

consolidamento dei soprassuoli, interventi puntuali di consolidamento e messa in sicurezza dei

versanti in presenza di fenomeni di dissesto.

3. L’ente gestore del Parco esercita le funzioni di cui all’art. 70 della L.R. 39/2000 in materia di

prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con le modalità attuative previste nel Piano

Operativo Anti Incendi Boschivi predisposto dalla Regione. A tale proposito l’ente gestore

dovrà adottare idonee misure e provvedimenti, anche attraverso la predisposizione di specifici

piani e programmi, in coerenza con gli indirizzi di tutela e valorizzazione della flora e della

vegetazione enunciati nella presente normativa. Gli interventi forestali finalizzati alla

prevenzione incendi effettuati dai soggetti competenti per legge sono comunque subordinati al

nulla osta da parte dell’ente gestore del parco.

4. In attesa della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di dettaglio da parte

dell’ente gestore, tutti gli interventi previsti all’interno del Parco dovranno rispettare le

prescrizioni e gli indirizzi in materia di difesa del suolo contenuti nel vigente PTC della

Provincia di Livorno.

 

5. E’ vietata l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere, di discariche. Sono vietati inoltre tutti gli interventi che comportino alterazione morfologica dei suoli e del regime delle acque o che

comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi, compresa la costruzione di nuove

strade, ad esclusione delle ordinarie lavorazioni agricole. Per le attività estrattive attualmente in esercizio è ammessa la prosecuzione delle attività esclusivamente nei tempi e nelle modalità previsti dalla vigente convenzione. Ogni variazione o rinnovo della convenzione è subordinato al nulla osta preventivo dell’Ente gestore

6. Sono consentiti interventi di recupero ambientale di siti estrattivi e/o di aree degradate ed

inquinate, purchè attuati in coerenza con i principi di tutela e conservazione dei valori

naturalistici ed ambientali dell’area protetta; tali interventi sono subordinati a preventiva verifica di compatibilità da parte dell’ente gestore mediante la valutazione dell’incidenza ambientale, ai sensi della legislazione vigente, delle azioni previste. In tal senso, l’Autorità del Parco dovrà esprime preventivo parere di compatibilità relativamente ai progetti predisposti in attuazione del Piano Programma Atlante per il ripristino delle aree ex estrattive del Comune di Livorno.

7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel

dettaglio gli interventi e le attività consentite nei diversi ambiti disciplinati.

Art. 17 – Tutela delle acque

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle acque, da perseguire promuovendo interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio ecologico ed il corretto funzionamento del sistema idraulico, salvaguardandone al tempo stesso i valori paesaggistici ed ambientali.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere previste, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani o progetti, azioni dirette ed indirette per la salvaguardia ed il

mantenimento delle condizioni di naturalità ed funzionalità ecologica dei corsi d’acqua, con

particolare riferimento ai torrenti ed ai botri che caratterizzano l’area collinare del parco. Il

reticolo idraulico delle aree di pianura, prodotto da azioni di bonifica finalizzate all’utilizzazione

agricola del territorio, dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e tutelato nelle sue

caratteristiche paesaggistiche significative (siepi, alberature, manufatti idraulici ed opere di

regimazione, ecc.). Dovranno inoltre essere adottate le necessarie misure per minimizzare le

condizioni di rischio idraulico.

Tutti gli interventi, sia quelli di gestione diretta che quelli facenti parte di piani e programmi di

settore, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito indicati.

 

3. Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e

sotterranee, con analisi periodiche e regolamentazione dei prelievi. Gli interventi per la

realizzazione di pozzi e di scarichi per lo smaltimento delle acque sono soggetti a nulla osta da parte dell’ente gestore, che potrà definire criteri, requisiti prestazionali e tecnologici specifici da soddisfare in relazione agli obiettivi di tutela ambientale.

4. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed alla valorizzazione delle sorgenti con caratteristiche idrotermali presenti nel parco, che costituiscono una risorsa locale di significativo valore. L’ente gestore dovrà procedere al censimento ed allo studio delle sorgenti esistenti, individuando, anche attraverso specifici piani o progetti, le strategie e le modalità per la loro valorizzazione scientifica e per la corretta fruizione.

5. Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli alvei, al fine di programmi eventuali interventi di manutenzione e pulizia laddove ritenuto necessario ed  in ogni caso con l’esclusiva finalità di prevenire situazioni di rischio e garantire il corretto regime delle acque.

6. Non sono ammessi interventi di alterazione della morfologia dell’alveo dei torrenti o comunque di corsi d’acqua, compresi le opere di intubamento ed artificializzazione di tratti dei medesimi.

 

A tale scopo l’ente gestore potrà individuare adeguate fasce di rispetto, comprensive delle

eventuali opere d’argine ed aree di espansione, anche per i corsi d’acqua non soggetti a vincoli sovraordinati. Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni potranno essere autorizzate solo relative ad interventi di regimazione idraulica e di messa in sicurezza non attuabili con altre tipologie di opere.

7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel

dettaglio gli interventi e le attività consentite nei diversi ambiti disciplinati dal Piano. In attesa

della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di dettaglio da parte dell’ente

gestore, tutti gli interventi previsti all’interno del Parco e delle A.N.P.I.L. dovranno rispettare le

prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio idraulico contenuti nel vigente PTC della

Provincia di Livorno.

Art. 18 – Tutela delle componenti di interesse archeologico,

storico, paesaggistico ed ambientale

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle componenti di interesse

archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento ai siti di interesse archeologico, alle emergenze architettoniche e monumentali, ai manufatti storici testimonianza dell’antica organizzazione colturale e produttiva del territorio (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi storici, alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.), agli elementi naturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari arborei monumentali, filari alberati, siepi, ecc.).

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere predisposte, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani o progetti, misure ed interventi per la salvaguardia e la

valorizzazione degli elementi sopra descritti. Tutti gli interventi, siano essi attuati da soggetti

pubblici o privati, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito indicati.

3. Nei siti di interesse archeologico sono ammessi unicamente gli interventi volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del sistema di relazioni che tali beni hanno instaurato con il contesto ambientale e paesaggistico. L’ente gestore, in accordo con gli altri enti competenti, dovrà promuovere, attraverso piani e progetti specifici, misure per il

riconoscimento, il censimento e lo studio dei siti di interesse archeologico esistenti, nonché per la regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. Fino all’approvazione di tali piani e

progetti nelle aree di interesse archeologico è vietato qualsiasi intervento che comporti

trasformazione morfologica del suolo.

4. Le emergenze architettoniche e monumentali ed in generale tutti i beni culturali vincolati ai

sensi del D. Lgs 490/99 sono soggetti esclusivamente ad interventi di restauro conservativo. Per tali beni sono ammesse ed auspicate, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche, destinazioni d’uso e forme di utilizzazione integrate con le attività del Parco. A tale scopo, l’ente gestore potrà promuovere specifici programmi e convenzioni con i soggetti pubblici e privati interessati.

5. I manufatti sopra individuati come elementi di valore storico e ambientale (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia

necessario, di restauro. Tali interventi devono essere estesi all’immediato intorno spaziale ed

ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e

percettive con il contesto ambientale di riferimento. Potranno essere promossi, anche attraverso piani e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione dei manufatti storici estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e ricreativa. Tutti gli interventi sui manufatti che superino la manutenzione ordinaria sono soggetti a nulla osta dell’ente gestore.

6. Non è consentita l’alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e

materiali dei percorsi vicinali e poderali, se non per comprovate esigenze e comunque da

effettuarsi sempre previo nulla osta dell’ente gestore. Dette strade, qualora non di proprietà

pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte dei proprietari dei fondi interessati;gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzat a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od ainterventi alterativi. La rete dei percorsi storici dovrà essere valorizzata nella sua interezza attraverso un progetto complessivo di riqualificazione della sentieristica che preveda, oltre alla cura ed alla manutenzione dei percorsi, la dotazione di spazi di sosta attrezzati, di segnaletica e cartellonistica a carattere didattico-informativo, ecc.

7. Non è consentita la demolizione o l’alterazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria tradizionali quali, a titolo esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti, lunette. Dovrà essere prevista la manutenzione delle medesime senza modificarne l’assetto e le funzionalità originarie. L’ente gestore potrà promuovere ed incentivare, anche attraverso programmi e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione di tali opere, estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e ricreativa.

8. Per gli elementi naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o di valore

paesaggistico, alberature di valore storico e ambientale disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, è obbligatoria la tutela. Gli interventi di tutela devono essere estesi all’immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l’elemento o gli elementi sono   collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento.

Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali

elementi naturali. L’eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato dall’ente gestore

esclusivamente per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione

dovrà essere effettuata con piante della stessa specie. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non classificabili come interventi di manutenzione sono soggetti a nulla osta dell’ente gestore.

9. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, potrà prevedere una specifica

disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo e di illuminazione, di recinzioni, di

pavimentazioni esterne, di sistemazioni vegetazionali, siano esse a servizio della viabilità che di pertinenze private. Non è comunque ammessa la recinzione dei fondi agricoli, eccetto che in presenza di attività di allevamento e solamente finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di custodia degli animali. Il Regolamento preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite nelle diverse aree del Parco.

 

Art. 19 – Patrimonio edilizio esistente

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con

particolare riferimento all’edilizia rurale storica, che costituisce parte significativa e prevalente

del patrimonio edilizio presente nell’ambito territoriale disciplinato.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, il Piano definisce la disciplina per la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli edifici presenti nell’ambito territoriale di competenza. A questo scopo, il Piano individua:

a) gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili per ciascun edificio o complesso edilizio

presente nel Parco, attraverso la predisposizione di specifiche schede di dettaglio comprendenti il rilevamento dello stato di fatto e prescrizioni normative per l’attuazione degli interventi.

b) le aree ed i complessi edilizi per i quali ogni intervento è subordinato alla preventiva

formazione di un Piano Attuativo, nei casi dove tale strumento è ritenuto necessario per

procedere alla riqualificazione dell’esistente, nonché le disposizioni normative per la redazione del piano.

3. La disciplina di cui al precedente comma 2 è definita in coerenza con le disposizioni generali di seguito indicate:

a) Per gli edifici storici individuati attraverso gli studi del quadro conoscitivo sono ammessi

interventi di restauro e riqualificazione finalizzati alla conservazione dei caratteri

architettonici e tipologici di pregio. Le schede di cui al comma precedente definiscono nel

dettaglio le categorie di intervento ammesse per i singoli edifici.

b) Per gli edifici privi di valore storico e/o tipologico sono ammessi interventi di

ristrutturazione edilizia con modifica degli elementi strutturali, riorganizzazione distributiva

e riqualificazione dei prospetti nel rispetto del volume esistente. Le schede di cui al comma

precedente definiscono nel dettaglio le categorie di intervento ammesse per i singoli edifici.

c) Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 4 comma 2 lettera d) punti 1) e 2) della

L.R. 52/99 sono ammessi unicamente per gli annessi ed i manufatti pertinenziali privi di

valore storico e tipologico. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui

all’art. 4 comma 2 lettera d) punto 3) della L.R. 52/99.

d) Per il patrimonio edilizio presente nell’ambito territoriale disciplinato sono ammesse le

seguenti destinazioni d’uso:

- residenza permanente o temporanea;

- attività agricole o connesse all’agricoltura, come definite dall’art. 2 della L.R. 64/95 e

s.m.i.

- strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione così

come definite ai sensi della L.R. 42/2000 (affittacamere, case ed appartamenti per

vacanza, locazioni ad uso turistico, residenze d’epoca), previo convenzionamento con

l’ente gestore e compatibilmente con le condizioni di accessibilità previste dal presente

Piano per l’area interessata.

- attività connesse alla gestione ed alla fruizione del Parco (punti informativi e di ristoro,

sedi di attività didattiche e ricreative, ecc.) previo convenzionamento con l’ente gestore e

compatibilmente con le condizioni di accessibilità previste dal presente Piano per l’area

interessata.

Le schede normative di cui al precedente comma 2 riportano per ciascun edificio la

destinazione d’uso indicata dal Piano. Tale destinazione non ha carattere prescrittivo; sono

ammesse eventuali modifiche o variazioni purché coerenti con le disposizioni del presente

comma e nel rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia previsti

dalla legislazione vigente e dal Piano del Parco.

4. Ciascun edificio può essere oggetto unicamente delle trasformazioni per esso individualmente ammesse, intendendo come tali tutte le trasformazioni riconducibili alla categoria di intervento

indicata o a quelle rispetto ad essa più restrittive; in difetto di indicazioni specifiche gli interventi ammessi sono limitati alla categoria della ristrutturazione edilizia interna e nel rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e formali dell’edificio.

5. La classificazione degli interventi edilizi è definita ai sensi dell’art. 31 della L. 457/78 come

specificato dall’art. 4 comma 2 della L.R. 52/99. Tali definizioni sono ulteriormente specificate

e articolate dal Piano, in funzione degli obiettivi di tutela e conservazione del patrimonio

edilizio esistente. In particolare, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono così definiti:

- D/a: Ristrutturazione edilizia limitata alla riorganizzazione funzionale interna delle singole

unità immobiliari senza che ne vengano alterati volumi e superfici, con modifiche agli

elementi verticali non strutturali e fermi restando i caratteri tipologici, architettonici e

decorativi dell’edificio, nonché gli elementi caratterizzanti storicamente l’organismo edilizio

ed il contesto ambientale.

- D/b: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla riorganizzazione funzionale e all’adeguamento

igienico-sanitario con modifiche incidenti anche sugli elementi strutturali verticali ma nel

rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi dell’edificio, nonché degli elementi

caratterizzanti storicamente l’organismo edilizio ed il contesto ambientale.

- D/c: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione complessiva dell’edificio

comportante anche la modifica degli elementi strutturali, la diversa organizzazione

distributiva e la riqualificazione dei prospetti e delle aperture, fino allo svuotamento

dell’involucro edilizio. Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto degli eventuali

elementi tipologici, architettonici e formali significativi o di pregio esistenti.

6. Tutti gli interventi edilizi sono subordinati al nulla osta da parte dell’ente gestore. Qualora la

documentazione allegata ad una richiesta di concessione o ad una attestazione di conformità

evidenzi la presenza di particolari elementi di pregio architettonico, tipologico o ambientale non segnalati nella scheda relativa all’edificio in oggetto è facoltà dell'ente gestore ricondurre la trasformazione edilizia entro categorie più restrittive rispetto a quelle previste dal Piano per

l’edificio stesso.

7. Per quanto non specificato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni della L.R.

52/99 e dei Regolamenti Edilizi vigenti nei Comuni interessati. Il Regolamento del Parco, da

approvare ai sensi della L.R. 49/95 preciserà le procedure e le modalità di attuazione degli

interventi nei diversi ambiti territoriali e definirà nel dettaglio la disciplina per la realizzazione di recinzioni, strutture temporanee, impianti ed altre opere suscettibili di produrre modificazioni del contesto paesaggistico ed ambientale. Il Regolamento del Parco potrà inoltre predisporre specifiche norme di carattere urbanistico edilizio finalizzate ad incentivare l’adozione, nelle operazioni di restauro e recupero del patrimonio edilizio, di tecniche di bioarchitettura o comunque di soluzioni progettuali che prevedano l’uso di energie rinnovabili.

 

Capo IV – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi

Art. 20 – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi

1. Il Piano esprime indirizzi e proposte di valorizzazione relativi all’intero Sistema delle Aree Protette

dei Monti Livornesi, in un quadro di integrazione funzionale dei diversi ambiti territoriali nell’ottica di una gestione e fruizione unitaria, aperta alla interazione con le aree esterne. In particolare, il Piano del Parco individua il sistema degli accessi e dei percorsi interni del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, e definisce la localizzazione e le caratteristiche delle principali strutture per la gestione e la fruizione del Parco stesso. Il Piano individua inoltre progetti specifici e di settore rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché alla promozione della fruizione scientifica, educativa, turistica e ricreativa dell’area. Le strutture ed i servizi sopra indicati sono oggetto di descrizioni di dettaglio ed indicazioni normative per la loro attuazione e gestione.

2. L’attuazione delle strutture e dei servizi di cui al comma precedente è subordinata all’approvazione di specifici Piani di settore o Piani Attuativi ai sensi della L.R. 5/95. Tali piani, qualora promossi da soggetti pubblici o privati diversi dall’ente gestore, dovranno prevedere il convenzionamento con lo stesso ente riguardo alle modalità di gestione e di utilizzazione delle strutture ed ai rapporti con gli altri soggetti operanti nel Parco.

Art. 21 – Accessi e percorsi 

1. Il sistema degli accessi e dei percorsi individuato dal Piano si articola in:

a) Porte del Parco

b) Accessi del Parco

c) Rete dei Percorsi

Ognuna di queste componenti fa parte di un sistema complessivo finalizzato alla razionalizzazione ed alla valorizzazione delle possibilità di fruizione dell’area protetta. Tale sistema è relazionato ed

ntegrato con i servizi e le strutture previste dal Piano.

 

2. Le Porte del Parco costituiscono ingressi privilegiati al Sistema delle Aree Protette, adeguatamente segnalati ed attrezzati, in grado di razionalizzare al massimo la fruibilità dei servizi previsti. Le Porte rappresentano inoltre:

- un’occasione di "pubblicità" diretta, di informazione della presenza del Parco;

- un luogo di orientamento ed informazione dei servizi esistenti, delle possibilità di accesso, delle

caratteristiche dei sentieri, delle difficoltà di percorso e altro;

I principali criteri adottati per un’adeguata dislocazione e una razionale utilizzazione delle porte

sono stati la facile accessibilità, ovvero la possibilità di essere facilmente raggiungibili dalle principali

direttrici stradali; la disponibilità in zona di parcheggi, la presenza di strutture di accoglienza per i visitatori, la possibilità di sistemi di orientamento per i portatori di handicap.

Sulla base di queste considerazioni sono state individuate le seguenti Porte del Parco:

- Porta nord: IL CISTERNINO (porta principale del Parco): Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti

- Porta est n.1: COLOGNOLE: Punto Accoglienza Visitatori ex scuola elementare

- Porta est n.2 (integrata con la n. 1): PARRANA S. MARTINO: Punto Accoglienza Visitatori

presso strutture esistenti

- Porta sud: NIBBIAIA: Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti da concordare

con l’Amministrazione Comunale

- Porta ovest: CASTELLACCIO: Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti

- Porta decentrata sud: I POGGETTI: Punto Accoglienza Visitatori Villa Pertusati

In corrispondenza di ciascuna Porta dovrà essere previsto un Punto Accoglienza Visitatori gestito direttamente dall’Ente gestore o da soggetti convenzionati. La localizzazione delle Porte privilegia l’utilizzazione di strutture esistenti e consente la possibilità di collaborazione con attività private locali (circoli, attività di ristoro, ecc,) per fornire servizi supplementari al visitatore.

3. Gli Accessi al Parco sono stati individuati tenendo in considerazione lo sviluppo della rete dei sentieri, la facilità di raggiungimento, la valenza delle località limitrofi, la possibilità di valorizzare il più possibili i centri contigui all’area protetta. Gli accessi sono i seguenti:

- Accessi Nord: Il Crocione, La Puzzolente-Bagnetti

- Accessi Ovest: Calignaia, Maroccone, Foce del Chioma (Approdi del “Battello del Parco”)

- Altri accessi: Il Limoncino, Le Focerelle, Le Palazzine, Villa del Molino Nuovo

In corrispondenza di ognuno di questi punti dovrà essere predisposto un adeguato spazio di

parcheggio ed almeno uno o più pannelli informativi sul Parco e sulla rete dei Percorsi, In

corrispondenza degli accessi più importanti potrà essere previsto anche l’allestimento di un punto informazioni permanente o temporaneo.

 

4. Il Piano individua inoltre la rete dei percorsi e la sentieristica per la fruizione del Sistema delle Aree

Protette e delle Aree esterne al Parco. La rete dei percorsi è individuata in specifiche schede

progettuali, facenti parte integrante degli elaborati del Piano, che ne definiscono estensione,

caratteristiche, modalità di fruizione ed interventi necessari per il ripristino o la riqualificazione. Si rimanda agli elaborati sopra citati per l’approfondimento di dettaglio dei singoli percorsi. L’ente gestore dovrà prevedere, anche attraverso un piano specifico, criteri ed interventi per la soddisfacente riqualificazione, manutenzione e gestione della rete di percorsi individuata, nonché per la realizzazione della segnaletica a carattere informativo e scientifico didattico.

Art. 22 – Strutture e servizi

1. Il Piano individua le strutture e gli edifici di servizio alla gestione ed alla fruizione del Parco,

all’interno dell’area del Parco stesso o nelle zone contigue, definendo per ciascuno di essi le

funzioni e le modalità di gestione ipotizzate. Le strutture individuate sono le seguenti:

- Centro Accoglienza Visitatori (ex scuola Valle Benedetta)

- Centro Visite e Foresteria (Villa Cristina)

- Centro Convegni e soggiorni studio (Eremo della Sambuca)

- Centro Studi Ambientali (Case Poggetti – Villa Pertusati)

- Rifugi, Punti Ristoro e Punti tappa

- Punti informazioni

- Punti sorveglianza e primo soccorso

Tali servizi, oltre ad ospitare le funzioni principali del Parco, devono risolvere i problemi di

attrazione, accoglienza, orientamento, ristoro, primo soccorso per i visitatori. La loro localizzazione è stata effettuata seguendo il criterio del riuso di strutture ed edifici esistenti nell’area, dando priorità a quelli di proprietà pubblica.

2. Gli elaborati di Piano definiscono nel dettaglio le caratteristiche e la localizzazione delle strutture

individuate, le funzioni previste e le possibili modalità di gestione. L’attuazione e la gestione dei servizi previsti dovrà essere definita, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 comma 2, attraverso l’approvazione di Piani e progetti specifici e previo accordo fra gli Enti ed i soggetti interessati.

 

Art. 23 – Piani Attuativi e di settore

1. Il Piano del Parco individua i Piani Attuativi e di settore necessari per la realizzazione degli

interventi previsti, ed in particolare:

- Piani di settore o strumenti attuativi particolareggiati predisposti dall’organismo di gestione in

attuazione delle previsioni del Piano

- Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata convenzionata di cui all’art. 31 della L.R. 16.1.95 n. 5 (Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, ecc.) nei casi e secondo le modalità

specificatamente previste dalle presenti norme.

2. L’Ente gestore potrà predisporre la redazione di ulteriori Piani Attuativi e di settore qualora ritenuti necessari per la migliore attuazione del Piano del Parco. Tali Piani dovranno essere

predisposti in coerenza e nel rispetto delle previsioni di intervento e degli indirizzi di gestione del Piano stesso.

 

3. L’Ente gestore dovrà verificare e garantire, attraverso rilascio di nulla osta, la coerenza con le previsioni di intervento e gli indirizzi di gestione del Piano del Parco anche per quanto

riguarda Piani di settore predisposti da soggetti pubblici e privati in attuazione di specifiche

competente (Piano di gestione forestale del demanio regionale, ecc.)

 

Art. 24 – Progetti specifici

1. Il Piano del Parco individua Progetti d’Area e Progetti Tematici collegati alla promozione delle attività di didattica ambientale, di educazione permanente, di turismo naturalistico e sportivo in grado di consentire adeguati livelli di valorizzazione dell’area protetta. Sono così individuati progetti  di area (progetto per il Parco ai Poggetti) ed una serie di progetti tematici, per ognuno dei quali gli elaborati del Piano indicano le linee generali di definizione progettuale, le funzioni e le modalità di gestione e fruizione ipotizzate. Per i progetti localizzati in ambienti con elevate caratteristiche di naturalità (boschi, aree in corso di rinaturalizzazione spontanea, ecc.) è stata valutata la compatibilità ecosistemica.

2. La realizzazione dei singoli progetti è subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo

predisposto dall’ente gestore o da soggetti pubblici e privati convenzionati. I progetti che

interessano l’utilizzo di edifici e complessi edilizi prevedono prioritariamente interventi di restauro, recupero e riuso dell’esistente. I progetti relativi a complessi edilizi in condizioni di degrado per i quali il Piano preveda esplicitamente la possibilità di ricorrere ad operazioni di riqualificazione urbanistica complessiva, anche con limitati incrementi di volume rispetto all’esistente, dovranno essere corredati da specifica valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell’art. 32 della L.R. 5/95 che contenga:

 

- l’individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale

- l’analisi dello stato delle risorse soggetto a modificazione

- l’indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre

alternative

- la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente

- l’individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate

- l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi

sull’ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare

- l’accertamento del rispetto delle norme igienico sanitarie

3. All’interno del Piano sono individuati i seguenti progetti specifici:

- Progetto per il Parco ai Poggetti (Progetto d’area)

- Le Palazzine: Orto botanico delle rocce verdi

- Pian della Rena: Laboratorio di lavorazione artigianale della steatite

- (Loc. Limone ): Fattoria sperimentale

- (Loc. da individuare): centro per la gestione forestale del bosco

- Villa Cristina: arboreto

- Cave di Acquabona: Centro pratico di orientamento

- Eremo della Sambuca: Osservatorio astronomico

- Azienda Benedetti: Campo Base per l’osservazione della fauna

- Case San Quirico: Laboratorio geo-minerario

- Laghetto di Casa de’Corsi: Oasi faunistica

Per ognuno dei progetti è predisposta una specifica scheda tecnico-normativa facente parte

integrante delle presenti norme, alla quale si rimanda.

Art. 25 – Indirizzi per la predisposizione del Regolamento del Parco

e del Piano Pluriennale Economico e Sociale

1. Il Piano del Parco esprime indirizzi per la futura predisposizione del Regolamento del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 49/95, nonché  dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.

2. Il Regolamento del Parco, nel disciplinare l’esercizio delle attività consentite all’interno del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, dovrà conformarsi alla disposizioni ed alla direttive contenute nel presente Piano, con particolare riferimento a:

 

- tutela delle componenti storiche, naturalistiche ed ambientali

- disciplina del patrimonio edilizio esistente

- modalità di accesso e circolazione

- svolgimento delle attività di servizio ed agro-silvo-pastorali

- svolgimento delle attività scientifiche, educative, sportive, ricreative

- accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani

Il Regolamento del Parco dovrà predisporre, in conformità a quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno,

una specifica disciplina di dettaglio relativa alla:

- la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

- lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

- il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

- lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

- i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

- lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato,

con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

- l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori

di handicap e anziani.

Il Regolamento, salvo eventuali diritti esclusivi di caccia o di prelievi faunistici previsti a favore delle

comunità locali, dovrà inoltre vietare:

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il

danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvo-

pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare

l'equilibrio naturale;

- l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

- la modificazione del regime delle acque;

- lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente

parco;

- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli

biogeochimici;

- l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

- l'uso di fuochi all'aperto;

- il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Il Regolamento potrà stabilire altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui sopra, in coerenza e nel rispetto di quanto disposto dal presente Piano.

3. Attraverso l’approvazione del Piano pluriennale economico e sociale, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del parco e delle aree contigue.

Tale Piano dovrà essere predisposto nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del presente Piano e nei limiti stabiliti dal Regolamento del parco.

Il Piano economico e sociale può prevedere:

- la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;

- la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;

- servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico;

- l’agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, servizi sociali e culturali, restauro anche di beni naturali

Una quota parte di tali attività è diretta a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

Nella predisposizione del Piano pluriennale economico e sociale, la Provincia dovrà riferirsi

coerentemente agli indirizzi ed alla previsioni del presente Piano del Parco, con particolare

riferimento alla individuazione ed alla localizzazione dei servizi e delle strutture del Parco, alla

individuazione ed alla caratterizzazione dei progetti finalizzati, agli indirizzi per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione delle attività agricole e selvicolturali, e più in generale, alle strategie di valorizzazione indicate dal Piano del Parco.

L’attuazione dei progetti e delle attività previste dal Piano dovrà essere perseguita sia attraverso il sovvenzionamento di privati ed enti locali per la realizzazione dei progetti stessi, sia attraverso la promozione e l’incentivazione di associazioni e società, anche cooperative, per la gestione e la fruizione dei servizi ad essi collegati.

Per un’ampia e coerente azione di valorizzazione del territorio, particolare rilevanza assume il

coinvolgimento dei soggetti e delle attività presenti nelle aree contigue al Parco Provinciale, da perseguire attraverso specifici accordi con gli enti locali interessati.

 

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 26 - Procedure autorizzative

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree

ricomprese nel Parco e’ subordinato al preventivo nulla osta della Provincia. Nel caso in cui la

gestione dell’area protetta sia affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, il nulla osta e’ rilasciato dall’organismo di gestione. Al nulla osta si applicano le disposizioni stabilite dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 27 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Piano e’ affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell’art. 27, comma 2 della legge 6

dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma puo’ essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall’organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di

interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti

stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell’art. 138 del TU delle leggi di

Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

3. L’organismo di gestione organizza, ai sensi dell’art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, d’intesa con la Regione e con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.

Art. 28 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle norme del presente Piano si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 49/95, artt. 22 e seguenti.

 

ALLEGATO 1 : PROGETTI SPECIFICI

Progetto: Orto botanico delle Rocce verdi della Valle del Chioma (Le Palazzine)

Ubicazione: in ambito ANPIL, in area sottostante l’edificio denominato Le Palazzine, a

poche decine di metri dalla strada provinciale, ove esiste una vecchia cava dismessa di

rocce verdi (ofioliti), che tra l’altro rappresenta un’area di degradazione che necessita di

interventi di risistemazione.

Indicazioni progettuali: in questa area potrebbe essere costruito un piccolo orto botanico

ove inserire le specie floristiche tipiche di questo tipo di costituzione geologica

(serpentinofite). Potrebbero essere ricavati, nelle rocce affioranti, aiuole ove inserire le

singole specie inquadrate sistematicamente ed ecologicamente. Il percorso all’interno

dell’Orto botanico potrebbe avvenire tramite comodi vialetti, opportunamente lastricati, in

modo da essere percorsi anche dai portatori di handicap.

L’allestimento dell’Orto botanico potrebbe essere curato dagli operatori del Museo

Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo, del quale questa struttura dovrebbe

divenire una dependance.

Gestione: da parte dell’Ente, in collaborazione con il Museo Provinciale di Storia Naturale

del Mediterraneo e con la Sezione didattica dell’Acquario Comunale “D.Cestoni”.

Prevedibili eventuali convenzioni con privati.

Progetto: Laboratorio artigianale per la lavorazione della Steatite (Loc. Pian della Rena)

Ubicazione: In ambito ANPIL nelle vecchie cave di steatite di Pian della Rena

Indicazioni progettuali: si potrebbe allestire un laboratorio artigianale per la produzione di

manufatti, ripercorrendo le tecniche di lavorazione della preistoria. I prodotti artigianali

potrebbero trovare collocazione nel mercato dei prodotti tipici del parco, ma il laboratorio,

per le metodologie di lavoro impiegate, potrebbe divenire un centro didattico.

Gestione: nell’iniziativa potrebbe essere coinvolta la locale comunità di recupero ex

tossicodipendenti, per la quale potrebbe essere previsto un corso formativo per

l’acquisizione delle tecniche di lavorazione.

Progetto: La Fattoria sperimentale (Località Limone)

Ubicazione: in zona contigua, presso Loc. Limone.

Indicazioni progettuali: l’azienda, ubicata in località Limone, conduce attività di

coltivazione ed allevamento.

In collaborazione con i proprietari dell’Azienda è possibile organizzare un percorso

didattico relativo agli aspetti della vita rurale.

I bambini delle scuole materne, elementari e medie avrebbero la possibilità di prendere

contatto con le coltivazioni agricole tradizionali, con l’allevamento degli animali da cortile,

con le produzioni tipiche della zona. Il programma di massima delle attività proposte dalla

proprietà riguardano: la coltivazione degli ortaggi, il lavoro dei campi; la raccolta dei

prodotti della campagna; le produzioni tradizionali, oltre che ad Attività didattiche

complementari.

Gestione: privata, da parte dei proprietari dell’azienda, ma coinvolgendo associazioni e

società naturalistiche

 

Progetto: La gestione del bosco (località da individuare)

Ubicazione: da localizzare.

Indicazioni progettuali: individuare un’area di bosco ceduo sulla quale intraprendere una

turnazione ed operare il taglio ceduo, al fine di mostrare (anche con supporti espositivi

fissi) le tecniche di taglio, di trasporto, di cura alle matricine nella tradizione forestale

locale. Allestimento di una carbonaia. E’ possibile l’allestimento di un piccolo Orto

botanico con la catalogazione delle principali specie arboree ed arbustive presenti sul

territorio, con riferimenti alle caratteristiche botaniche, produttive, ecosistemiche.

Gestione: da parte dell’Ente, o in convenzione con privati

Progetto: Arboreto di Villa Cristina (Sequoie, alberi del passato e Lecci, alberi del

presente)

Ubicazione: in zona Parco.

Indicazioni progettuali: i Monti Livornesi nel passato, a partire da circa 6 milioni di anni

fa (Messiniano), avevano un manto vegetale con piante ad affinità tropicale, quindi di

clima caldo come: Myricacee, Nyctaginacee, Hamamelidacee, Anacardiacee, Sapindacee

e di tipo subtropicale come: Pinacee, Taxodiacee, Cupressacee, Salicacee, Juglandacee,

ecc. Le piante ad affinità tropicale, con il deterioramento del clima, avvenuto a causa della

chiusura dello stretto di Gibilterra, 5,5 milioni di anni fa, scomparvero, mentre rimasero

quelle subtropicali e comparvero quelle di clima temperato, come le querce caducifoglie e

le zelkova.

Con il ripristino dello stretto di Gibilterra e la formazione del Mediterraneo, avvenuta 5,2

milioni di anni fa (Pliocene inferiore), i Monti Livornesi divennero isole ed il clima

temperato- caldo favorì il permanere della componente floristica subtropicale che, intorno

ai 2 milioni di anni fa (Pliocene sup.-Pleistocene inferiore) si estinguerà a causa degli

eventi glaciali (Thuja, Glyptostrobus, Libocedrus, Sequoia, Taxodium,

Cinnamomophyllum, ecc.). Barriere naturali: montagne, mare, non hanno permesso a

queste piante di spostarsi o trovare stazioni di rifugio, come invece è avvenuto in America

ed in Asia, dove ancora sono presenti. In seguito l’uomo ha cominciato a diffonderle nei

luoghi dove sono scomparse, ed oggi Sequoia, Thuya, Taxodium, ecc,, provenienti dai

succitati continenti, sono presenti in giardini e parchi di varie località italiane.Dal

momento che le condizioni climatiche attuali dei Monti Livornesi permettono

l’attecchimento e la sopravvivenza di queste piante del passato, perché non costituire un

“arboreto” dove accanto agli alberi attuali vi siano anche quelli che milioni di anni fa

erano presenti in queste contrade o meglio i loro discendenti ?

L’indicazione di Villa Cristina (Molino), nell’alta Valle del Torrente Ugione, è scaturita

perché qui vi possono essere le condizioni ideali per la costituzione di questo arboreto, dal

momento che è possibile sfruttare esposizioni diverse, ed è possibile realizzare una zona

umida in prossimità del torrente, per la messa a dimora di piante come i Tassodi, Pioppi,

Salici, ecc.

Con la realizzazione dell’arboreto, quest’area acquisirebbe una notevole valenza didattica

e turistica.

In uno specifico allegato si riportano le specie di piante viventi in America settentrionale,

in Asia, in Europa e nel bacino Mediterraneo, affini a quelle fossili, che potrebbero far

parte dell’arboreto.

Gestione: da parte dell’Ente gestore

 

Progetto: L’osservatorio astronomico (alla Sambuca)

Ubicazione: in zona Parco

Indicazioni progettuali: in collaborazione col Gruppo astronomico del Museo Provinciale

di Storia Naturale del Mediterraneo è possibile predisporre, nella zona di Villa Cristina, un

piccolo centro per l’osservazione degli astri.

Gestione: da parte dell’Ente gestore, in collaborazione con il Gruppo Astronomico del

Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo.

Progetto: Centro pratico di orientamento e tiro con l’arco (Cave di Acquabona. I

Poggetti)

Ubicazione: in zona Parco, ai Poggetti nell’area della ex cava, nel settore nord orientale

del Parco dei Poggetti,

Indicazioni progettuali: si tratta, in linea generale, di interventi di risistemazione e di

messa in sicurezza della ex cava, ove attualmente sono dislocate le piazzole per il tiro con

l’arco di campagna. Gli stessi percorsi ora utilizzati per il tiro con l’arco (attività da

mantenere e da valorizzare) possono essere utilizzati (con opportuni turni) anche per

esperienze sul campo di orientamento ed uso delle carte. Le piazzole di tiro e le sagome

degli animali possono essere usate come stazioni di riferimento nella pratica di

orientamento, rivolta ai bambini delle scuole elementari e medie. In virtù delle

caratteristiche geologiche del luogo possono essere trovati ulteriori indirizzi per la

didattica dell’ambiente.

Gestione: da parte dell’Ente gestore, o in convenzione con privati.

Progetto: Laboratorio geo–minerario di Case San Quirico (Località case San Quirico.

Nibbiaia)

Ubicazione: in corrispondenza delle miniere di magnesite abbandonate di Campolecciano.

Indicazioni progettuali: potrebbe essere allestita una piccola mostra documentaria delle

antiche attività estrattive. Possibilità di allestimento anche di un piccolo spazio espositivo

dei principali minerali dell’area del Parco (o della Provincia di Livorno), con criteri

didattici.

Le gallerie che ancora si prestano, messe in condizioni di assoluta sicurezza, potrebbero

essere agevolmente visitate.

Visitabile dai portatori di handicap.

Gestione: da parte dell’Ente gestore, o in convenzione con privati.

 

Progetto: L’oasi del Laghetto di Casa de’ Corsi.

Ubicazione: in zona ANPIL, nella tenuta attorno a Casa de’ Corsi, nei pressi del

Castellaccio

Indicazioni progettuali: grazie alla disponibilità dei proprietari della piccola tenuta, che

racchiude circa 30 ettari, tra bosco ed incolto, sarebbe possibile realizzare un’oasi

naturalistica presso la quale organizzare programmi di educazione ambientale. La

presenza di un piccolo invaso artificiale ormai naturalizzato nel perimetro della proprietà,

può consentire la fruizione di un ecosistema legato agli ambienti acquatici che ben si

integra con l’area circostante, di alta valenza naturalistica.

Nelle indicazioni progettuali di massima della proprietà, viene indicata la ristrutturazione

del rudere denominato Casa de’ Corsi (per la quale sono già state concesse le

autorizzazioni per il recupero). Queste volumetrie, oltre ad essere destinate a civile

abitazione per la proprietà, potrebbero divenire un Centro culturale per lo studio

dell’alimentazione naturale ed alternativa, in collegamento con con il centro “Cibo per la

Pace”, di Livorno, degli stessi proprietari.

Per la valenza naturalistica dell’area e per l natura delle attività previste, potrebbe essere

prevista un’inclusione dell’area all’interno del Parco provinciale, o comunque rivista la

regolamentazione venatoria ora vigente.

Gestione: diretta, da parte dei proprietari della tenuta, in convenzione con l’ente gestore

Progetto: Campo base per l’osservazione della fauna dell’Azienda faunistica Benedetti

(Parrane, Collesalvetti)

Ubicazione: in zona Parco; il progetto è da realizzare sul territorio dell’Azienda faunistica

(circa 180 ha) compreso nel Parco provinciale.

Indicazioni progettuali: L’Azienda dispone sul proprio territorio, in stato di libertà entro il

perimetro recintato della proprietà, di numerosi capi di Artiodattili, quali il Daino (Cervus

dama), il Cervo (Cervus elaphus), il Muflone (Ovis orientalis musimon), il Cinghiale (Sus

scrofa). Il progetto del Campo base dovrebbe prevedere il recupero e la riqualificazione

dei fabbricati esistenti presso il centro aziendale, per la predisposizione di strutture per la

ricettività (ostello, refettorio con punto ristoro, aula didattica) nonché la risistemazione

della rete dei sentieri, comunque già ben sviluppata. Il progetto potrà prevedere la

formazione di alcuni punti di osservazione, a pulpito o a capanno, da far fruire ai

visitatori, in particolar modo per la realizzazione di programmi di didattica ambientale.

Le attività possibili all’interno dell’area, che ricade totalmente nel Parco provinciale,

saranno regolamentate dagli strumenti di gestione del Parco stesso che dovranno altresì

prevedere piani di riconversione faunistica e i criteri di recupero delle strutture esistenti..

Data la particolare ricchezza faunistica, la zonazione prevista può far considerare l’intera

zona come Riserva faunistica, previa una revisione dei carichi animali presenti, da

effettuarsi, con criteri rigorosamente scientifici, a cura dell’ente gestore.

Prescrizioni: E’ ammessa la ristrutturazione urbanistica dei corpi edilizi esistenti, con

eventuale incremento del volume esistente, fino a ricavare spazi per la ricettività

potenziale di gruppi scolastici e/o turistici per la didattica ambientale (max 50 persone). Il

progetto dovrà adottare soluzioni tali da garantire un corretto inserimento nel contesto,

attraverso il ricorso a tipologie e materiali appropriati nonché a sistemazioni

paesaggistiche ed ambientali. L’Autorità del Parco valuterà la compatibilità ambientale

della proposta progettuale anche attraverso specificia Valutazione degli Effetti Ambientali

ai sensi dell’art. 32 L.R. 5/95.

Gestione: diretta, da parte della proprietà dell’azienda attraverso convenzionamento con l’ente gestore

 

 elaborato dei percorsi effettuati

1) I mulini della Sanguigna (Gabbro)

2) anello della Valle Benedetta

Vie  di acqua tra memoria e progetto: un itinerario sul territorio di Rosignano Marittimo e nel Parco delle Colline livornesi.

L’ associazione Ambientalista Agire Verde si occupa di  tempo libero, organizzando escursioni atte a conoscere il nostro territorio e di pratiche di consumo critico, turismo responsabile e progetti ecologici, sia in ambito urbano che naturale.

La gita da noi proposta, per domenica 4 Dicembre, sarà strutturata in questo modo: in mattinata esploreremo il complesso molitorio dell’alta valle del Botro Sanguigna al Gabbro e l’ecosistema della zona, che propone notevoli specificità naturalistiche, geologiche e  biologiche. Nel pomeriggio invece, andremo sul monte Carvoli, nel cuore del parco delle Colline Livornesi, per esplorare la necropoli etrusca del II-III sec.   

I mulini del Gabbro rappresentano una testimonianza fisica, in apprezzabile stato di conservazione, nell’area dei Monti Livornesi di edifici destinati a tale scopo. In altre zone gli stessi manufatti si presentano in uno stato di conservazione  molto più fatiscente. Nell’ambito dell’escursione sarà presentato anche il sistema idraulico con derivazione delle acque dal Torrente, collegato ai Mulini, che forniva l’energia idraulica  necessaria al funzionamento  delle macine e le notevoli opere territoriali, presenti e funzionali all’accumulo delle acque e alla sua canalizzazione.

Il dott. Roberto Branchetti, del gruppo archeologico del museo di Storia Naturale, illustrerà la storia di tali opifici, il loro sistema di funzionamento, descrivendo il contesto storico ed ambientale nel quale erano insediati in modo operativo .

Ci domanderemo se è possibile e come,  trasformare  tali resti edilizi di valore storico-documentale e di immagine,  da  pura preesistenza, destinata alla rovina per esposizione alle intemperie, senza protezione,  in una possibile risorsa, anche di sviluppo del territorio, tramite il loro recupero funzionale.

In altri contesti territoriali sono stati realizzati Parchi a tema, in cui tale tipo di archeologia è uno degli elementi di attrazione, perché non pensare ad un simile impiego del nostro territorio?

Nel pomeriggio ci sposteremo poi sul monte Carvoli, nel cuore del parco delle Colline Livornesi, per esplorare la necropoli etrusca del II-III sec. A.C. assistiti sempre dal dott. R. Branchetti che ci illustrerà le caratteristiche tipiche di un insediamento archeologico, sconosciuto ai più.

Il pranzo è previsto al sacco, a pian dei Lupi. C’è tuttavia la possibilità, per chi lo desidera, di prenotare un pranzo rustico, presso il pastore insediato a Pian dei Lupi, richiedendolo nell’ambito della prenotazione da effettuare presso Picardi Salvatore al n. 0586/867563 durante il giorno oppure al n.° 0586/861138 dalle 21.15 in poi (possibilmente entro venerdi sera, per motivi organizzativi.

Nota a margine:

E’ da qualche tempo che, come associazione Agire Verde, stiamo maturando l’intenzione di  adottare un progetto  o con valenze naturalistiche e storiche in un sistema ambientale naturale o con valenze urbanistiche  nel sistema urbano, diretto a promuoverne poi la realizzazione.  L’iniziativa odierna vale come iniziale ricognizione, volta allo scopo. Ne seguiranno altre, con il medesimo intento, in altre zone: a villa Mauro Gordato ad esempio, porteremo avanti questo discorso, nel mese di gennaio.

Abbiamo chiamato questi itinerari di conoscenza del territorio che ci circonda “Conoscere per Adottare  un Progetto “. 

In altre realtà esistono scuole che adottano monumenti e ne promuovono il restauro, facendoli uscire dal silenzio che li circonda, noi, come Associazione in primo luogo, ci proponiamo di ampliare il più possibile la conoscenza dei cittadini sulle emergenze territoriali, tentando contemporaneamente di  far pressione affinchè un qualche progetto di restauro e sviluppo venga infine avviato, attivando investitimenti, sia pubblici che privati.

Ps: alla nostra iniziativa sono ovviamente invitate le associazioni aderenti ai forum ambientali e pacifisti, ritenendo che un confronto leale ed aperto sulle tematiche da noi proposte, non possa che essere produttivo per  un territorio livornese duramente toccato da una crisi economica senza precedenti………….“Conoscere per Adottare  un Progetto “, non risolverà la crisi ma……..è pur sempre un’idea per uno sviluppo a venire, in mezzo a tante chiacchiere.

sez.ambiente e territorio

nota:

Per apprezzare pienamente l'itinerario da noi seguito e le intenzioni espresse con "conoscere per adottare un progetto", cliccare qui......uno dei partecipanti all'escursione ha fatto un ottimo lavoro di documentazione, anche fotografica che vale veramente la pena di ammirare

il percorso dettagliato dell'anello:

Dalla piazzetta della Valle Benedetta, dove si legge via del radar, si lascia alla nostra sinistra la discesa che porterebbe alla Sambuca e ci si dirige invece verso lo sterrato proprio di fronte a noi, c’è solo quello e non ci si può sbagliare.

Lo sterrato, dopo un primo tratto in salita, trovando alla nostra sinistra ed in alto e recintati   i ruderi di un antico mulino a vento, arriva, dopo 10/15 minuti, nei pressi di un evidente incrocio di sentieri.

Andiamo a sinistra ed iniziamo a percorrere il bosco, in leggera discesa, e dopo circa 20 minuti troviamo una sbarra alla nostra sinistra, proprio accanto al segnale della regione. Andiamo oltre, ancora a diritto, e dopo poco si esce dal bosco per trovare ruderi di un vecchio podere, oramai soltanto un cumulo di pietre sormontate da alberi secchi ( guardare in alto e a destra per vederlo, sopra la collina). Un pino solitario si trova più in basso e sulla nostra destra, mentre in alto, sulla collina di fronte ed a destra, vediamo “la palla” della Valle Benedetta con di fronte a noi l’ampio e splendido panorama della piana che da Colognole va a Parrana S.Giusto, al lago di Santa Luce ed  alle colline pisane, a sinistra, con in fondo il promontorio di Piombino ed il mare che nelle giornate terse è veramente uno spettacolo da godere.

Siamo adesso al Calvario, detto così perchè l’abate Colombino Bassi, monaco vallombrosano, verso la fine del ‘600, vi issò tre croci per ricordare il Golgotha. A quel tempo l’eremo della Sambuca era passato dall’utilizzo dei Gesuiti a quello dei Benedettini.

Rientriamo adesso nel bosco, restando sempre sulla sinistra del crinale e, seguendo un largo sentiero principale, ben evidente, troviamo uno slargo, una radura ed un bivio di sentieri dove prendiamo quello davanti a noi e non quello alla nostra sinistra. Usciamo dal bosco e cominciamo a scendere:  “La palla” è sempre in alto alla nostra destra ed oramai sarà lontana dietro di noi. Continuiamo a scendere per altri 20/30 minuti e troviamo prima i resti di un casale abbandonato e recintato e quindi le prime case della frazione di Pandoiano. Alla fine della discesa, entrando nell’abitato, vedremo un lampione e l’asfalto (Dalla nostra partenza, per arrivare qui, saranno passate circa due ore), giriamo adesso a destra, fino ad arrivare ad un circolo a.r.c.i. Opzione 1)  davanti a noi vediamo un cartello di divieto di transito ed uno sterratelo con l’indicazione strada privata, lo imbocchiamo ed arriviamo al guado del torrente Morra dopo altri 10/15 minuti. Qui potremo sostare per il pranzo, come anche nei prati del circolino arci. Guadare adesso il torrente, all’altezza di un ponticello in ferro, che adesso è sfondato e quindi pericoloso e conseguentemente non utilizzabile, bagnarsi un po’ i piedi e passare oltre. Proprio di fronte troveremo una salita, larga e abbastanza ripida, tra la macchia, e, risalendola per circa 30/40 minuti (dislivello mt.150), aiutandoci un po’ con dei bastoncini da montagna, almeno finchè non verrà attrezzato opportunamente per una sua comoda fruibilità, alla fine saremo sulla strada asfaltata proprio all’inizio dell’abitato di Colognole, all’altezza del cimitero. Prenderemo adesso a destra, per circa un chilometro, arrivando ad una trentina di metri prima del bivio per il Gabbro ( alla nostra sinistra sull’asfaltata), e, sulla destra, prenderemo il sentiero che scendendo arriverà ad una spianata sull’acquedotto (si riconosce perché c’è una sbarra proprio all’inizio, ad impedire il transito alle auto), l’inizio della camminata lungo la struttura. Dall’inizio dell’escursione saranno trascorse circa tre ore, soste escluse.

Il sentiero, Immerso nella macchia mediterranea. Arriva subito ad una curva a gomito (praticamente la prima) ed entra nella lecceta, aprendosi in una radura, la spianata di cui si diceva e che porta ai "tempietti”  del Poccianti, custodi delle sorgenti principali dell'acquedotto.

Scendiamo ora verso il Morra, utilizzando la scalinata realizzata al di sopra del condotto che porta le acque al Bottin Tondo, raggiungendo e una sorta di “terrazza” che ci offrirà una splendida vista panoramica sull’intero ambiente.

Le possibilità adesso sono due: risalite le arcate dell’acquedotto o scendere verso valle per risalire nuovamente alla Valle Benedetta.

Variante 1:  alla nostra sinistra ed in alto, una volta arrivati alla terrazza panoramica con vista sui tempietti, si può risalire per un lungo ed incantevole percorso  sulle arcate in muratura  dell’acquedotto, alla scoperta dell’ultima sorgente, quella della Terrazza (nota: per chi soffre di vertigini è possibile, in alcuni passaggi ed in tarda primavera/estate, transitare da sotto le arcate invece che sopra, stando sulla destra) .Passeranno altri 30/40 minuti quando infine troveremo una ripida salita alla nostra destra ( per un 3 o 4 metri), a questo punto, per un sentiero che sale proprio davanti a noi, usciremo dal bosco, vedendo gli affioramenti delle verdi rocce ofilitiche della cava della Focerella. Ci troveremo adesso   su una carrareccia che prenderemo a destra ( a sinistra, andando un po’ avanti, arriveremmo nuovamente all’asfaltata e percorrendola saremmo ancora a Colognole –- oppure, prendendo il sentiero in salita, subito a destra dell’ippovia  su cui adesso siamo- prima dell'asfaltata - si ritorna in via del radar alla valle Benedetta, in 30 minuti-.Nota: uscendo dal bosco e trovandoci sulla carrareccia, se invece che a sinistra si va a destra e la si segue, si arriva lo stesso alla Valle Benedetta in 45/60 minuti, è una variante più lunga ma meno faticosa.

Variante 2)

Un’alternativa più corta che seguire le arcate dell’acquedotto, sarebbe, sempre al terrazzamento iniziale da cui si partiva per percorrere le arcate, di seguire l’acquedotto in discesa, proprio davanti a noi e non salendo a sinistra, ma scendendo fino ai ruderi di un edificio – ci sono recintati in plastica arancione – dove si guaderà un torrentello alla nostra sinistra, arrivando sempre alla ippovia, sentiero 00, di cui si diceva prima, risalendola sulla destra per 45 minuti……………perdendo però la passeggiata sulle arcate, anche se più breve.

Opzione 2) invece che a Pandoiano, proseguire per Loti e scendere tra le case, proprio di fronte a noi, per girare a destra ed arrivare subito nei campi (seguire dei  segni bianco/rossi sfumati e mirare un traliccio dell’enel, davanti a noi (10 minuti). Prendere uno sterrato a destra e trovare una salita alla nostra sinistra, sempre individuando con attenzione i segni sfumati: si arriverà al Morra, trovando un ponte in pietra, molto suggestivo. Salendo ancora ci si ritroverà proprio dove abbiamo detto che avremmo trovato il rudere di edificio, sul torrente. Per arrivare ai tempietti del Poccianti adesso, si può o prendere lo sterrato a sinistra ed in salita, rientrando nel bosco alla prima deviazione a destra o risalire il torrente dal basso (nota: prima del rudere c’è un mulino ad acqua restaurato ed abitato.

attenzione a non fare questa escursione durante la stagione delle piogge perchè il terreno sarebbe molto fangoso ed anche non da fine novembre a fine gennaio perchè all'acquedotto c'è la caccia al cinghiale ............rischiate di venire impallinati! L'ideale è maggio, bello anche per le fioriture.

note storiche e brevi cenni sull'acquedotto di Colognole ( nella foto: i "tempietti" del Poccianti).

brevi cenni sui Mulini della Valle Benedetta

Acquedotto:

Molta della documentazione relativa alla costruzione dell’Acquedotto di Colognole, durante la direzione dei lavori dell’ingegnere Giuseppe Salvetti (1793-1801), relativa alla fornitura dei materiali e le prestazioni di lavoro, è  a tutt’oggi  conservata negli archivi e ne permette così una interessante ricostruzione storica.

Alla fine del 1700 la situazione idrica della città di Livorno era molto preoccupante in quanto l’approvvigionamento idrico era del tutto insufficiente.

Sul finire del governo di Pietro Leopoldo in Toscana, il 13 aprile 1790 veniva incaricato l’ingegnere Giuseppe Salvetti di esprimersi su un progetto, effettuato precedentemente dell’ingegnere Francesco Bombici, per il tracciato dei nuovi acquedotti livornesi.

Si intendeva allacciare le sorgenti di acqua rinvenute nelle valle di Popogna alle sorgenti iniziali del rio Ardenza e dei suoi affluenti, per incanalarle lungo la vallata, con un condotto che sarebbe penetrato in città in direzione della via di Salviano. Si prevedeva anche di unire le acque delle sorgenti di Colognole, immettendole nel condotto, con un traforo attraverso il monte Maggiore, proprio in prossimità delle sorgenti stesse.

Questo traforo, lungo più di un chilometro e mezzo, fu valutato imprudente dal Salvetti, sia per il rischio di deviazione delle sorgenti, sia per la pericolosità ed il disagio dei lavori.

Egli propose di fare affidamento solo alle sorgenti di Colognole, più abbondanti, e di seguire un tracciato alle spalle della città, dopo un accurato studio di livellazione.

L’approvazione del progetto del Salvetti e l’incarico della direzione dei lavori, si ebbero sotto FerdinandoIII l’11 novembre 1792.

Con Notificazione Governativa del 23 gennaio 1793 si dava inizio ufficiale ai lavori.

Il tracciato dell’acquedotto, lungo circa diciotto chilometri, fu diviso in undici tronchi.

Punti chiave per lo svolgersi del condotto, oltre che per l’impegno costruttivo, erano gli attraversamenti su archi della valle del Rio dell’Acqua Puzzolente e della fornace vicino a Livorno, della Valle della Tanna prima di Cordecimo, della valle del Rio Corsara o Mulinaccio nelle Parrane. I lavori comincia appunto in queste località.

I lavori procedettero con alacrità e notevoli spese fino al 27 marzo 1799, quando il Granduca Ferdinando III, a causa della complicata situazione politica internazionale, fu costretto ad abbandonare la Toscana.

A quel momento erano state eseguite: le arcate dell’acqua Puzzolente e della valle della Fornace, nei pressi della città; le arcate sul Rio Tanna, quelle sul Botro della Casa, la doppia arcata sul Rio Mulinaccio ed altre due più piccole, queste ultime tutte nelle Parrane.

Restava comunque da costruire una parte notevole del condotto, compreso l’allacciamento alle sorgenti.

I tempi previsti per la costruzione dell’acquedotto erano stati stabiliti in 4 anni e la spesa preventivata in scudi 193.000.

Negli oltre sette anni trascorsi dall’inizio dei lavori, la spesa raggiunta ammontava a 261.575 scudi, molto di più di quanto era stato preventivato.

A causa della scarsità dei finanziamenti, la costruzione dell’acquedotto venne sospesa ed i lavori rimasero sostanzialmente fermi, tranne alcune opere di mantenimento e consolidamento.

Con la sospensione dei lavori e la relativa assenza di personale, iniziarono i furti ed i danneggiamenti. I furti continuarono anche dopo la ripresa dei lavori.

Si deve arrivare al 1806 perche Maria Luisa, reggente di Carlo Ludovica, disponga della ripresa dei lavori ed incarichi l’ingegnere Neri Zocchi ed il matematico Pietro Paoli, per la parte idraulica.

Questi rimasero alla direzione dell’opera sino al 1809.

Nel 1808 la direzione dei lavori venne affidata all’architetto Pasquale Poccianti, che nel ruolo di ingegnere del Comune di Livorno, ebbe l’incarico di occuparsi anche dell’acquedotto portando a termine i lavori dall’allacciamento delle acque.

Nel 1814, dopo la” restaurazione” ed il ritorno di Ferdinando III sul trono granducale, la costruzione dell’acquedotto riprese a pieno ritmo ed il 30 maggio 1816, da una fonte a quattro zampilli, alla cosiddetta Pina d’Oro, sgorga per la prima volta l’acqua dell’imponente acquedotto di Colognole.

La costruzione continuò ancora per molti anni; infatti il Poccianti aveva apportato importanti modifiche al progetto del Salvetti.

Le opere eseguite dal Poccianti, nei primi anni della sua direzione, furono di fatto interamente rivolte al miglioramento della tenuta del sistema idraulico alle sorgenti e lungo il condotto.

Tra le opere ideate in questi anni vi sono anche alcuni “casotti” la cui funzione era quella di ridurre la velocità delle acque e di consentire l’ispezione dei condotti. A lui si devono il Purgatoio o Costernino di Pian di Rota, Il Cisternone ed il Costernino, Oggi in fase di restauro e nuova destinazione d’uso.

L’acquedotto fu terminato dopo circa 590 anni.

Il Poccianti mantenne la direzione dei lavori fino al 1858, quando gli subentrò l’architetto Angiolo Della Valle.

L’ingegnere Pasquale Poccianti, sul percorso dell’acquedotto di Colognole, aveva progettato di costruire una passeggiata, al fine di indurre gli abitanti di Livorno “alla scoperta” della sua opera e, per questo motivo, aveva ampliato la larghezza della fascia di terreno di pertinenza dell’acquedotto, portandola a 24 braccia, con spazi più ampi in prossimità dei pozzetti di areazione e di ispezione.

Il tracciato della nuova via delle Sorgenti venne costruito lungo il percorso dell’acquedotto, come il Poccianti aveva più volte caldeggiato e, ancora oggi, percorrendo questa strada, potremmo ammirare questa splendida opera, se non fosse completamente ricoperta dai rovi.

Nel 1854 il nuovo percorso, in molti punti aderente a quello della vecchia via livornese, venne ultimato dal fiume Tanna fino in località Torciano.

Qui i lavori si fermarono.

Tratto da "Vita civile e religiosa nel territorio di Collesalvetti La Sambuca, le Parrane

ed altri luoghi collinari fra il XVI e il XX secolo" Clara Errico e Michele Montanelli- Felici Editori .

per ulteriori approfondimenti e maggiori, vi rimandiamo a http://it.wikipedia.org/wiki/Acquedotto_Leopoldino

I mulini della della Valle Benedetta

(da un lavoro sviluppato dal liceo F.Enriques di Livorno – vedi in particolare gli autori– e dal gruppo archeologico di Pisa – a cui vi rimandiamo, visionando questo sito web: http://www.comune.pisa.it/gr-archeologico/musvir/mulini/home.htm

Nel 1740 alcuni imprenditori livornesi, credendo in questa tecnologia, danno un nuovo impulso all'utilizzo di mulini a vento, forti anche dell' apporto di personaggi del calibro di M. Vayringe, professore di meccanica e filosofia sperimentale presso l'accademia di Nancy e poi di Firenze. Il suo progetto definito "grandioso, comodo e sicuro" viene applicato alla costruzione di alcuni mulini sul poggio di Valle Bendetta.
Nel 1742 il signor Filippo Tidi (famiglia che possedeva i mulini ad acqua sul Rio Ardenza) inizia a costruire sei mulini. In realtà, alla fine solo quattro strutture verranno effettivamente costruite, come si individuano in alcune carte della costa livornese ad uso dei naviganti, nelle quali i mulini della Valle Benedetta, per la loro posizione eminente sono presi a referimento e mira per l' attraversamento delle secche della Meloria e l' ingresso in porto. Le carte sono datate 1769-1795. Attualmente i mulini sono da tempo in via di degrado e posti su terreni privati, un vero peccato che questo, che dovrebbe essere patrimonio pubblico, sia di fatto non accessibile per una adeguata fruibilità sia culturale che turistica …………..ma tant’è!

Agireverde
Associazione per l'ambiente
www.agireverde.it
e-mail: agireverde@tin.it
Agireverde, via Anna Frank 17,  57124 Livorno

Homepage

   forum

 Come aderire

La nostra storia

Le foto

I link

Le escursioni

no gas offshore