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progetto Porta a Mare , Osservatorio

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                              1) progetto Porta a Mare e piano Regolatore

                              2) osservazioni sul piano strutturale, reinterpretato

                              3) ricorso al T.A.R.

                              4) ultimi sviluppi del luglio 2005

                              5) sintesi del nostro gruppo di lavoro, sul tema. 

per il caricamento immagini attendere un attimo, il testo è invece immediatamente leggibile.

 

sabato 20 dicembre 2003
ore 10,30 Sala Nomellini - Provincia di Livorno
Per un OSSERVATORIO CIVILE SULLA "Porta a Mare"

Un controvertice riuscito in pieno. Alla sala Nomellini non sono bastate le sedie per ospitare tutti coloro che volevano partecipare al primo incontro dell'osservatorio civile sulla "Porta a Mare". Solo posti in piedi per assistere alla nascita dell'osservatorio promosso da una folta schiera di associazioni e forze politiche. Si potrebbe dire che mentre al Lem si celebrava il progetto della Porta a Mare alla sala Nomellini si discuteva di come si è potuti arrivare alle villette vista-mare sulle aree del Cantiere. L'associazione Sequenze Cultura, impegnata da sempre in una maratona di conferenze sempre con un occhio critico alla realtà politica italiana, ha introdotto la questione all'insegna dell'approfondimento delle conoscenze. La discussione è andata subito a toccare i punti più critici del piano: l'impatto urbanistico, le abitazioni non previste dalle norme, la mancata procedura di evidenza pubblica. Giampaolo Bitossi, del Movimento Piazza Maggiore, ha criticato le dimensioni del progetto e la mancata valutazione delle ricadute sulla città. Daria Faggi, architetto, ha ribadito che il Piano Regolatore non prevede case nella zona della Porta a Mare, l'Amministrazione Comunale è caduta in contraddizione. Alessandro Trotta, segretario di Rifondazione Comunista, ha ribadito la sua contrarietà all'operazione che non promette di salvare il Cantiere, ma ha solo il sapore di un'operazione immobiliare. Il verde Mario Lupi, segretario regionale degli ambientalisti, ha ricordato che non è stato l'Ulivo ad approvare la Porta a Mare. I Verdi si sono espressi contro la Porta a Mare insieme ad alcuni movimenti ed associazioni. Lupi ha tenuto a precisare che l'Ulivo si costruisce allargandolo e non dividendolo come a Livorno. Gabriele Volpi ha ricordato che la Regione, dove l'Ulivo c'è, può bloccare l'operazione. Marco della Pina, assessore della provincia, ha voluto sottolineare il ruolo della Provincia che ha denunciato le irregolarità della Porta a Mare. I poteri forti che governano Livorno, ha continuato Della Pina, hanno prodotto un modello di sviluppo della città "di periferia" rispetto al resto della Toscana. Una periferia che non è a misura di uomo e che può solo peggiorare con la politica delle privatizzazioni. Sono intervenuti anche il Forum Ambientalista, l'Eco-Istituto della Toscana, Verdi Ambiente Società, l'Unione Inquilini ed alcuni cittadini. Gli interventi hanno criticato la vendita della fabbrica, inizialmente non prevista, che ha chiuso la più grande esperienza cooperativa della città. Il piano regolatore, che prevedeva lo spostamento a mare del Cantiere, sembra sia stato ribaltato pianificando lo spostamento a mare della città. Molti si sono chiesti che fine farà il cantiere dei panfili quando si ritroverà a fianco della città "dorata" dei villeggianti; quali sono i motivi per i quali il porto turistico è sottodimensionato rispetto a quelli che si vedono in giro per l'Europa; le motivazioni per cui sono state moltiplicate per dieci le superfici dedicate al commercio. Una preoccupazione, espressa da molti, riguarda il ruolo occupazionale di quelle aree se l'operazione andrà avanti. Dunque in città non tutti sono convinti che il salvataggio del Cantiere sia tale ed il controvertice lo ha dimostrato. L'osservatorio si è dato appuntamento a gennaio per proseguire la discussione.

Porta a Mare
LE MOTIVAZIONI DI UN RICORSO
venerdì 19 marzo 2004 - ore 17,00 - Sala della Provincia (g.c.)


Il Piano regolatore prevede ZERO mq per la realizzazione di appartamenti e solo 2000 mq per negozi ed artigiani. Il progetto della Porta a Mare va contro le previsioni del Piano regolatore e prevede case per 13200 mq e negozi fino a 33000 mq (con il rischio di desertificare il centro di Livorno).


Non si possono costruire case e centri commerciali nelle aree del Cantiere.
Questo progetto ucciderà il Cantiere ed il commercio. Altro che migliorare la città!

E' stato presentato un ricorso al TAR (tribunale amministrativo regionale) contro la previsione di costruire case nelle aree del Cantiere. Lo ha promosso l'"Osservatorio sulla Porta a mare" nato a dicembre, con il sostegno di Verdi, Rifondazione Comunista e di molte associazioni (Sequenze cultura, Forum ambientalista, Unione Inquilini, ecc). Questa iniziativa permette di mantenere aperto uno spiraglio per molte imprese livornesi, per il lavoratori del Cantiere e dell'indotto, la stragrande maggioranza dei quali ha perso il lavoro senza alcuna garanzia sociale e salariale, oppure è in mobilità, a poco più di 300 euro mensili, privi di alcuna certezza di reingresso nel lavoro. Siamo di fronte a un intervento speculativo che cambia il codice genetico al sistema economico della città. Mentre il Piano regolatore prevedeva lo spostamento a mare del Cantiere e la creazione di una zona cuscinetto a servizio del porto turistico, questo progetto sposta anche la città a mare mettendo a rischio la sopravvivenza del Cantiere, il cui futuro è sempre più incerto e precario.

Porta a Mare
LE MOTIVAZIONI DI UN RICORSO
venerdì 19 marzo 2004 - ore 17,00
Sala della Provincia - Livorno
interviene Avv. Giancarlo Altavilla
(per lo Studio legale che ha redatto il ricorso al TAR)
a cura dell'Osservatorio civile Porta a Mare

L'Osservatorio civile sulla Porta a Mare prosegue l'indagine sul progetto di trasformazione urbana delle aree portuali ex Cantiere Orlando. Lo ha fatto nel corso di una assemblea molto partecipata da esponenti dei soggetti sociali promotori (tra cui Sequenze Cultura, Forum Ambientalista, Unione Inquilini, Comitato per la salvaguardia del Verde Cittadino, Città Diversa) e dai rappresentanti dei gruppi consiliari della Federazione dei Verdi e di Rifondazione Comunista.

Al centro dell'incontro la relazione dell'avvocato Giancarlo Altavilla, coordinatore, per conto dello Studio Legale D'Antone, del gruppo di lavoro tecnico-professionale che ha redatto il ricorso al Tar promosso dall'Osservatorio. Ricorso validamente recepito dall'organo giurisdizionale il 16 gennaio scorso. Sono state discusse le motivazioni che stanno alla base del ricorso. La deliberazione della Porta a Mare provoca un'alterazione delle funzioni previste dal piano regolatore nelle aree portuali. Una previsione di incremento dei volumi edificabili che non trova riscontro, in particolare, nel piano strutturale. Il Comune, secondo i ricorrenti, avrebbe deliberato l'incremento degli indici edificatori senza adottare una variante al regolamento urbanistico, cosi' come previsto dalle prescrizioni vincolanti del Piano Strutturale e dai protocolli dell'Accordo di Programma sancito fra gli Enti preposti alla programmazione urbanistica territoriale.

Di dubbia legittimità anche gli atti ed l'operazione urbanistica che, nel suo complesso, ha determinato il conferimento del valore fondiario teorico dell'area di Piazza Mazzini quale elemento di scambio delle destinazioni residenziali aggiuntive. Da qui l'uso improprio del piano particolareggiato, mediante il quale è stato realizzato un allargamento del perimetro delle aree (in buona parte demaniali) destinate all'utilizzo commerciale e residenziale. L'Osservatorio, recepite le indicazioni dello Studio Legale, preso atto dei rischi di cementificazione dell'area e dei danni alla sua originaria vocazione produttiva e al collegamento funzionale con l'area commerciale del centro storico (con rischi crescenti di desertificazione del centro di Livorno) si riserva ogni azione legale contro questo intervento di edilizia speculativa destinato a mutare il codice genetico al sistema economico commerciale della città.

L'Osservatorio, pertanto, secondo i coordinatori Altavilla, Nieri, Gangemi, Volpi, prevede di ricorrere in via sospensiva al Tar quando la Giunta Comunale delibererà la convenzione urbanistica con la Società di trasformazione urbana e si disponga al rilascio delle concessioni edilizie necessarie per la realizzazione delle abitazioni.

Nello stesso tempo si appella alle Autorità competenti (ivi compreso l'Ente Autorità Portuale, per quanto si riferisce alla concessione delle aree ove insistono i bacini di carenaggio), affinchè le procedure concessorie corrispondano ad un principio di pubblica utilità nell'ottica della salvaguardia del patrimonio professionale espresso dalla manodopera locale.

L'Osservatorio attribuisce grande valore alla trasparenza delle procedure, di cui l'opinione pubblica deve essere tenuta costantemente informata, che conferiscono, alla Società di trasformazione urbana, aree pubbliche legate alla riconversione industriale sostenuta dal finanziamento governativo. Ogni eventuale "semplificazione" sarebbe incomprensibile ed aggraverebbe i conflitti di interesse tra la funzione pubblica e l'interesse privato.

"il Piano Strutturale reinterpretato dall'Amministrazione Comunale", osservazioni in merito:

1)    Rispetto alle indicazioni del Piano Strutturale del Comune di Livorno approvato dalla Regione Toscana le aree previste sono state ampliate con il Regolamento Urbanistico. Non si capisce con quale meccanismo. Il Piano Strutturale dice all’art 30:

Art. 30 - Dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni nonché dei servizi necessari

Le dimensioni massime ammissibili sono esplicitate all’interno dei sistemi, ulteriormente specificati per sottosistemi e per unità territoriale organica elementare, in presenza di categorie di intervento che consentono incrementi significativi degli insediamenti e dei servizi e sono riportate nelle tavole normative n.2 allegate alle presenti norme.

In sede di Regolamento Urbanistico potrà essere valutata l’opportunità di incrementi delle dimensioni degli insediamenti e delle funzioni nella misura massima del 20% rispetto alla capacità insediativa complessiva del Piano Strutturale, da valutarsi all’interno di ogni sistema, sottosistema e unità territoriale organica elementare.

Nel Piano Strutturale si trovano i seguenti dati:

UTOE 4B4 - Cantiere Orlando - Superficie 84000 mq (indice 0,5: previsti 42.000 mq di SLP);
UTOE 5A1 - Porto Mediceo - Superficie 122600 mq (previsti 15.000 mq di SLP).

Da quanto riportato sopra non sembra che si possa utilizzare l’art. 30 del Piano Strutturale per giustificare l’incremento di SLP proposto nei provvedimenti
adottati dal Consiglio Comunale di Livorno riportati di seguito:

UTOE 4B4 - Cantiere Orlando - SLP aumentata da 42.000 mq a 46.800 mq;
UTOE 5A1 - Porto Mediceo - SLP aumentata da 15.000 a 18.600 mq.

L’articolo 30 del Piano Strutturale in questione prevede la possibilità di aumento del 20% “in sede di Regolamento Urbanistico”, ciò significa in sede di costruzione del Regolamento Urbanistico. Non è scritta in nessuna parte del Piano Strutturale l’esplicita possibilità di aumentare del 20% gli insediamenti previsti successivamente all’approvazione del Regolamento Urbanistico come si propone di fare con i provvedimenti in oggetto.

Osserviamo che per incrementare l’indice occorre una variante al Piano Strutturale. Non bastano questi provvedimenti che non risultano essere una variante al Regolamento Urbanistico (da quanto è scritto nei provvedimenti). Occorrerebbe dunque un’altra procedura amministrativa rispetto a quella seguita finora. Riteniamo pertanto che con la procedura seguita non si sia data attuazione alla legge regionale in materia.

Pertanto chiediamo al Comune, alla Provincia ed alla Regione una verifica sulla legittimità di tali provvedimenti e di verificare il rispetto della legge regionale 5/95.

2)    Rispetto alle indicazioni del Piano Strutturale del Comune di Livorno approvato dalla Regione Toscana è stata inserita la residenza tra le destinazioni d’uso. Non si capisce con quale meccanismo. Il Piano Strutturale del Comune di Livorno riporta nelle “prescrizioni vincolanti” in merito all’area della Porta a Mare il riferimento alle schede normative dove la residenza non viene menzionata né nella scheda del Cantiere Orlando, né nella scheda del Porto Mediceo. Riportiamo di seguito gli articoli del Piano Strutturale:

Art. 26 - Sistema n.6 delle centralità
[...]
6-D Porta a mare:
[...]
c. Prescrizioni vincolanti (art.4.b)
Categorie d’intervento:
trasformazione (art.3.f): per la realizzazione degli interventi nei sottosistemi 6-A, 6-C 6-D, corrispondenti alle unità territoriali organiche elementari 4-B-4 Cantiere Orlando, 4-C-16 Porta a Terra, 4-C-18 Nuovo centro, 4-C-19 Stazione marittima sono vincolanti le prescrizioni delle schede allegate alle presenti norme;
Allegato n. 4 - SCHEDE NORMATIVE
[...]
Unita’ territoriale organica elementare 4b.4:
Cantiere Orlando

Prescrizioni vincolanti per il Regolamento Urbanistico e per il Programma Integrato di Intervento:
Indice territoriale (mq slp/mq ST): fino a 0,5
Destinazioni d’uso principali:
Attività terziarie
Attività ricettive
Attività di servizio per la nautica
Destinazioni d’uso secondarie:
Attività commerciali
Centro congressi
Aree a servizi min (% ST) 50%
 [...]
Sistema territoriale n. 5 portuale
Sottosistema 5a portuale
Sistema funzionale n. 6 delle centralità
Unità territoriale organica elementare 5a.1:
Porto Mediceo (Porta a mare)
Prescrizioni vincolanti per il Regolamento Urbanistico e per il Programma Integrato di Intervento:
Slp max (mq): 15.000
Destinazioni d’uso principali:
Attività di servizio per la nautica
Attività ricettive
Destinazioni d’uso secondarie:
Attività commerciali
[...]

Nel Regolamento Urbanistico viene riportata la scheda del Piano Strutturale senza aggiungere altro.

Osserviamo che per inserire la residenza occorre una variante al Piano Strutturale. Non bastano questi provvedimenti che non risultano essere una variante al Regolamento Urbanistico (da quanto è scritto nei provvedimenti). Occorrerebbe dunque un’altra procedura amministrativa rispetto a quella seguita finora. Riteniamo pertanto che con la procedura seguita non si sia data attuazione alla legge regionale in materia.

Pertanto chiediamo al Comune, alla Provincia ed alla Regione una verifica sulla legittimità dei provvedimenti in oggetto e di verificare il rispetto della legge regionale 5/95.

3)    Osserviamo inoltre che il Piano Particolareggiato della S.T.U. Porta a Mare contiene elementi che sono in contrasto con il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico anche perchè:

¨     sembra sia stato modificato il confine della UTOE di P.S. tra "Sistema territoriale portuale e delle attività" (art. 23 N.T.A. e "Sistema territoriale insediativo" (art. 18 delle N.T.A.);

¨     sembra siano stati modificati i confini dell’area di trasformazione
(art.17 del Regolamento Urbanistico) corrispondente all UTOE 4B4 Cantiere Orlando. Per fare questo occorre una variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, cosa non fatta e non prevista;

¨     sembra che manchi completamente la Valutazione di Impatto Ambientale delle opere previste dal Piano Particolareggiato;

¨     sembra che l‘indice edificatorio maturato dalle aree demaniali è completamente riversato sulle altre aree, senza prevedere alcuna compensazione per il demanio;

¨     sembra che le aree a verde necessarie a soddisfare lo standard di P.P. sono individuate in Piazza Mazzini. Quest’area è già area a verde! Non è una nuova area da realizzare in rapporto ai nuovi insediamenti;

¨     sembra che gli oneri di urbanizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sono calcolati a forfait (euro 137 per mq) pari a poco più di 8 milioni di euro. Non sembra siano calcolati sulla base delle opere da realizzare, i cui costi supereranno di gran lunga quella cifra e quindi saranno a carico dei cittadini, anche perché non è prevista la realizzazione diretta da parte dell’operatore delle opere di urbanizzazione del Piano Particolareggiato;

¨     sembra che il Piano Particolareggiato non è stato redatto come prevede la legge, mancano molti elaborati e quelli fatti sono in scala insufficiente ad un corretto dimensionamento ed una precisa lettura.

Pertanto chiediamo al Comune alla luce delle sopraesposte osservazioni  al Comune, alla Provincia ed alla Regione una verifica sulla legittimità di tali provvedimenti e di verificare il rispetto della legge regionale 5/95.

 

 

RICORSO AL T.A.R.

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA - FIRENZE -

Ricorso:

dei Sig.ri XXXX XXXX, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Giancarlo Altavilla e Carmelo D’Antone ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo Studio dell’Avv. Andrea Cuccurullo, Lungarno Vespucci, 20, per delega in calce al presente atto

contro

il Comune di Livorno, in persona del Sindaco pro tempore;

per l’annullamento

delle deliberazioni C.C. 14 ottobre 2003, n. 169, e 17 luglio 2003, n. 125, con le quali sono stati rispettivamente approvati e adottati il piano particolareggiato relativo alla zona c.d. del ‘Cantiere Orlando’ e del ‘Porto Mediceo’, e la contestuale variante al vigente regolamento urbanistico, oltre che di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente.

FATTO

I ricorrenti sono tutti cittadini livornesi; alcuni di essi sono pure titolari di cariche elettive nel consiglio comunale (e segnatamente i Sig,ri Gabriele Volpi, Alessandro Trotta, Pasquale Gangemi, Gina Fornaciari, Luigi Vanni), altri si occupano di tutela ambientale e della città in diverse associazioni senza fini di lucro (e segnatamente i Sig.ri Irio Verani, presidente provinciale dei Verdi di Livorno, Angiolo Naldi, presidente dei Verdi di Livorno, Gabriella Morini, presidente dell’associazione Agire Verde). Tutti risiedono nella zona del porto di Livorno.

Con gli atti indicati in epigrafe, il Comune di Livorno ha approvato il piano attuativo d’iniziativa pubblica teso alla disciplina urbanistica delle utoe portuali denominate ‘Cantiere Orlando’ e ‘Porto Mediceo’.

Il piano, che comporta una massiccia cementificazione dell’area, ed una sua alterazione funzionale nel senso della eliminazione della vocazione portuale, a vantaggio dell’utilizzo residenziale e commerciale dei nuovi volumi aedificandi, è illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Illegittimità degli atti impugnati per violazione delle prescrizioni urbanistiche del piano strutturale e di quelle contenute nell’accordo di programma per il porto di Livorno 26.9.1997, e dell’art. 27 l.r. 16.1.1995, n. 5; e sotto il profilo dell’eccesso di potere per mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria e perplessità.

Preliminare, per la giusta valutazione degli atti impugnati, è l’inquadramento urbanistico dei fatti di causa.

1.1 Il piano strutturale del Comune di Livorno, nell’ambito del Sistema n. 6 delle centralità, prevede e disciplina il sottosistema 6 - D ‘Porta a Mare’, corrispondente all’insieme delle unità territoriali organiche elementari (utoe) 4B4 ‘Cantiere Orlando’ e 5A1 ‘Porto Mediceo’, che sono quelle cui si riferisce il piano particolareggiato impugnato.

Gli obiettivi generali del sistema n. 6 sono indicati nell’art. 26 delle nta del piano strutturale, che qualifica come ‘vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del prg, le prescrizioni delle schede allegate alle norme medesime’.

Gli interventi di trasformazione del sistema n. 6 sono sottoposti - recita ancora l’art. 26 - alla procedura del piano attuativo, nel rispetto dei contenuti delle schede normativa allegate alle norme del p.s.’.

Ai fini di quanto qui rileva (e cioè, considerato il contenuto del piano particolareggiato impugnato), è utile dare conto di quanto prescritto dal p.s., nelle schede normative delle utoe 4B4 e 5A1.

Per il ‘Cantiere Orlando’, la scheda dispone:

Indice territoriale (mq slp/mq ST): fino a 0,5

Destinazioni d’uso principali:

attività terziarie, ricettive e di servizio per la nautica;

Destinazioni d’uso secondarie: attività commerciali, centro congressi.

Aree a servizi min (% ST) 50%.

Per l’utoe 5A1 ‘Porto Mediceo’, la scheda normativa del P.S. così dispone:

Slp max (mq): 15.000

Destinazioni d’uso principali: attività di servizio per la nautica, attività ricettive

Destinazioni d’uso secondarie: attività commerciali.

Nell’ambito delle norme ‘generali’ valevoli per la parte c.d. gestionale del prg, il piano strutturale di Livorno prevede inoltre, all’art. 30, che ‘in sede di regolamento urbanistico potrà essere valutata l’opportunità di incrementi delle dimensioni degli insediamenti e delle funzioni nella misura massima del 20% rispetto alla capacità insediativa complessiva del p.s., da valutarsi all’interno di ogni sistema, sottosistema e unità territoriale organica elementare’; all’art. 31, che ‘per le utoe di trasformazione, in sede di approvazione di piano attuativo, l’ambito può essere esteso ad aree confinanti ove risulti motivatamente necessario per il miglior conseguimento degli obiettivi definiti dal p.s.’.

1.2 In conformità alle prescrizioni del p.s., il regolamento urbanistico di Livorno (si veda l’art. 17 delle nta) ha inserito le utoe in esame tra le ‘Aree di trasformazione’, prescrivendo che ‘per le aree ricomprese all’interno delle utoe 4B4 Cantiere Orlando e 5A1 Porto Mediceo, deve essere rispettato quanto è previsto dall’Accordo di Programma per il porto di Livorno, sottoscritto tra Autorità Portuale, Regione Toscana, Comune di Livorno e Provincia di Livorno, in data 26 settembre 1997, pubblicato sul BURT del 26 novembre 1997’’.

Nelle schede normative, il r.u. ha ovviamente confermato le previsioni vincolanti del piano strutturale e rinviato, ai fini della pianificazione di dettaglio, alla approvazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica secondo le indicazioni dell’accordo di programma espressamente richiamato.

1.3 Il contenuto di tale Accordo di programma, recepito dal prg, è anch’esso rilevante ai fini di causa.

Ivi si legge, all’art. 7, lett. a), che ‘i piani attuativi assumeranno come vincolanti le prescrizioni normative contenute nelle schede del p.s. del Comune di Livorno relative alle utoe 4B4 Cantiere Orlando e 5A1 Porto Mediceo’.

Rilevante ai fini di causa è anche quanto sancito dall’art. 8 dell’A.d.P., ove si stabilisce che ‘all’approvazione dei piani attuativi e del progetto preliminare si procederà mediante la sottoscrizione di un secondo accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia, il Comune e l’Autorità Portuale di Livorno, la cui conferenza istruttoria sarà convocata dal Presidente della Regione’.

1.3 A fronte di questo quadro normativo, il Comune di Livorno ha licenziato il piano attuativo impugnato, il quale tuttavia contrasta insanabilmente con le prescrizioni urbanistiche fin qui descritte, e ad esso sovraordinate.

Brevemente, i contenuti del p.p.

I - Innanzitutto, esso prevede ‘di incrementare fino al massimo del 20% le dimensioni degli insediamenti e delle funzioni indicate nel piano strutturale’; così che, nell’utoe 5A1, da mq 15.000 (di nuova edificazione), si passa a mq 18.000, nell’utoe 4B4, da mq 42.500, si passa a mq 46.800.

II - Allo scopo di consentire la realizzazione di volumi residenziali, il p.p. de quo è stato licenziato in variante al vigente regolamento urbanistico, di cui sono state modificate le schede normative, e segnatamente quella della utoe 4B4, in cui è stata inserita, tra le ‘destinazioni secondarie, la residenza collegata alle attività turistico-portuali’.

III - Le previsioni urbanistiche del piano attuativo sono state estese al di là dei confini delle utoe, così come perimetrate dal prg.

In tutto ciò l’illegittimità degli atti impugnati.

1.4 La norma dell’art. 30 del p.s. afferma che in sede di regolamento urbanistico, l’Amministrazione possa valutare l’opportunità di incrementare le dimensioni degli insediamenti, facendo riferimento alla capacità insediativa complessiva dell’intero p.s.

Con la disposizione in esame, il pianificatore comunale ha evidentemente inteso di consentire alla p.a., in sede di definizione della pianificazione di dettaglio (nel r.u.), una migliore determinazione della ‘capienza insediativa’ complessiva nel territorio, da valutarsi con riferimento ad ogni sistema, sottosistema e utoe.

La possibilità di incrementare la dimensione degli insediamenti, è stata riconosciuta dal p.s. esclusivamente ‘in sede di regolamento urbanistico’ (così la norma) e pertanto facendo riferimento non alla pianificazione attuativa (ex se circoscritta a parti minime del territorio comunale) ma ad un momento deliberativo in cui la p.a. è chiamata a definire la pianificazione generale.

Solo infatti in sede di elaborazione del regolamento urbanistico il pianificatore è nelle condizioni di valutare l’opportunità degli incrementi insediativi in parola, da intendersi non come mere ‘plusvalenze’ edificatorie da concedere discrezionalmente, e caso per caso (senza una valutazione d’insieme dell’intero territorio comunale), ma come possibilità di inserire nel prg quegli ‘aggiustamenti’ delle previsioni urbanistiche, che si evidenziassero necessari, ovvero opportuni, in sede di definizione della pianificazione generale, c.d. gestionale.

Non può essere infatti un caso che la norma dell’art. 30 del p.s. espressamente rinvii alla sola ‘sede’ del regolamento urbanistico la possibilità di valutare l’opportunità di incrementare le dimensioni degli insediamenti; in tal modo sottolineando la necessità di una valutazione complessiva degli incrementi dimensionali e della loro ‘ricaduta’ urbanistica sull’intero territorio comunale.

Quanto detto non impedisce di ritenere che l’art. 30 del p.s. possa essere applicato anche ‘in sede di variante al regolamento urbanistico’; tuttavia la natura irrinunciabilmente generale delle valutazioni da porre a base della valutazione di incrementare o meno le dimensioni degli insediamenti (anche solo in determinate utoe), certo impone che la p.a. proceda a considerare le implicazioni urbanistiche generali di quell’incremento, in un’ottica di pianificazione (anche dimensionale) necessariamente unitaria.

In sostanza, per variare (ai fini dell’art. 30 del p.s.) la disciplina del r.u. in determinate utoe, la p.a. deve necessariamente procedere ad una valutazione urbanistica complessiva del rilievo che certi incrementi possono assumere in generale sul territorio comunale.

Nella specie, è sufficiente analizzare gli atti con i quali è stato definito il piano particolareggiato impugnato per rilevare la circostanza che l’incremento di oltre 6ooo metri quadrati di superficie edificabile nella zona (notoriamente congestionata) del porto è stato deliberato in mancanza di qualsivoglia analisi urbanistica, non solo ‘allargata’ a tutto il territorio comunale, ma anche solo interna alle utoe portuali, immotivatamente ‘premiate’ con un massiccio incremento della vocazione edificabile.

Il Comune di Livorno ha inteso (così espressamente si legge nelle deliberazioni impugnate) come una ‘facoltà’, quella dell’art. 30 delle nta del piano strutturale, di cui pertanto ha ritenuto di avvalersi apoditticamente, senza alcuna previa valutazione di opportunità urbanistica e di equilibrio tra le nuove dimensioni degli insediamenti, e l’intero sistema delineato dal piano regolatore.

E questo è illegittimo.

1.5 Il piano attuativo impugnato, attraverso la variazione delle schede normative delle utoe 4B4 e 5A1, contenute nel r.u., prevede, tra le destinazioni d’uso secondarie, anche la ‘residenza collegata alle attività turistico portuali’.

In verità, il Comune di Livorno non poteva consentire nelle aree del piano de quo la realizzazione di volumi residenziali per la insuperabile ragione che oltre al regolamento urbanistico (perciò variato), anche il piano strutturale (nelle sue norme prescrittive e vincolanti) impedisce la destinazione abitativa dei nuovi volumi realizzabili nelle utoe portuali.

Abbiamo supra già dato conto delle previsioni in proposito contenute nel p.s., ed è superfluo ribadirle. Basti ripetere solo che l’art. 26 delle nta del p.s. espressamente qualifica come vincolanti per il regolamento urbanistico (e perciò per le sue varianti) le prescrizioni sulle utoe contenute nelle schede normative, le quali escludono la destinazione residenziale sia del Cantiere Orlano, sia del Porto Mediceo.

Tale divieto non poteva essere superato variando il (solo) regolamento urbanistico, il quale, nella sua formulazione successiva agli atti impugnati, illegittimamente contrasta con le previsioni del piano strutturale, oltre che con quelle dell’accordo di programma 26.9.1997 (e su questo, infra).

E non basta.

A proposito delle destinazioni d’uso sancite dal p.p. impugnato, deve rilevarsi la illegittimità della attuale disciplina urbanistica di zona anche a causa della sua genericità, che è vaghezza e presupposto colpevole per la sua insindacabile adattabilità alle scelte progettuali esecutive del piano particolareggiato (in altri termini, per consentire ‘travasi’ di volumi con destinazioni d’uso meno utili, verso altre maggiormente retributive).

A parte infatti un breve riferimento, contenuto nella relazione tecnica sulla ‘valutazione degli effetti ambientali del piano’, la destinazione d’uso dei volumi sanciti dal p.p., rimane cosa affatto indeterminata: infatti, nelle nuove schede normative delle utoe, non è data alcuna indicazione (se non quella del volume complessivo) e non esiste tavola o elaborato tecnico in cui è dato di individuare le quantità (residenziali, commerciali etc.) realizzabili, sulle quali l’art. 6 delle nta si premura anzi di stabilire che ’fermo restando il rispetto della S.L.P. massima ammissibile all’interno del perimetro del piano particolareggiato, sono comunque consentite variazioni in più o in meno della misura delle singole categorie di destinazioni d’uso, fino ad un massimo del 20% della quantità prevista, senza che ciò costituisca variante al piano particolareggiato medesimo’.

Costituisce un principio informatore della pianificazione urbanistica quello secondo cui in sede di c.d. zonizzazione (ossia di determinazione delle destinazioni d’uso delle aree), la p.a. debba necessariamente stabilire gli indici di fabbricabilità, oppure (secondo i nuovi orientamenti degli strumenti urbanistici) le volumetrie massime realizzabili nelle aree o nei lotti minimi d’intervento.

In tal modo il piano urbanistico (generale o attuativo) prestabilisce sia le dimensioni, sia la qualità (rectius, la destinazione) dei volumi realizzabili, a garanzia di uno sviluppo effettivamente pianificato e ‘controllabile’ delle diverse zone omogenee.

Nella specie, a fronte della determinazione di una volumetria massima a destinazione varia (primaria e secondaria) il piano particolareggiato non stabilisce qual è la destinazione dei nuovi volumi, omettendo così di adempiere a quella che è una funzione propria e obbligatoria degli strumenti urbanistici attuativi.

E tale indeterminatezza si evidenzia grave e illegittima anche dal punto di vista della mancata indicazione delle ragioni che giustificano (o forse è più giusto dire, giustificheranno) i rapporti quantitativi tra le diverse tipologie funzionali dei volumi realizzabili, la cui destinazione non è dato di capire secondo quali regole sia stata (rectius, sarà) stabilita, tra commerciale e ricettiva, 'principale' e 'secondaria'.

Dal piano impugnato, non è dato di capire nemmeno come si intenda attuare la previsione del prg secondo cui la residenza nella zona portuale de qua debba essere ‘collegata alla attività turistico portuale’, risultando così, anche per questo verso, illegittimamente vaga la disciplina attuativa licenziata dalla p.a.

1.6 In applicazione dell’art. 31 delle nta del p.s., il Comune di Livorno ha esteso le previsioni urbanistiche del piano attuativo al di là dei confini delle utoe.

Solo che, in violazione di quanto prescritto dalla norma citata, secondo cui l’ambito dello strumento attuativo può essere esteso ad aree confinanti esclusivamente ‘ove risulti motivatamente necessario per il miglior conseguimento degli obiettivi definiti dal p.s.’, il p.p. impugnato è stato esteso oltre i confini suoi propri senza che la p.a. fornisse la benché minima motivazione delle ragioni urbanistiche giustificative di tale determinazione.

1.7 Ma gli atti impugnati sono illegittimi anche per altri motivi.

Come già evidenziato, il Comune di Livorno, la Provincia, l’Autorità Portuale e la Regione, nel settembre 1997 hanno sottoscritto un accordo di programma col quale hanno stabilito non solo che il piano attuativo impugnato dovesse ‘assumere come vincolanti le prescrizioni normative contenute nelle schede del p.s. del Comune di Livorno relative alle utoe 4B4 Cantiere Orlando e 5A1 Porto Mediceo’ (così, l’art. 7), ma anche che esso e il progetto preliminare dovesse essere approvato mediante la sottoscrizione di un secondo accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia, il Comune e l’Autorità Portuale di Livorno, la cui conferenza istruttoria sarà convocata dal Presidente della Regione’ (così, l’art. 8).

Tale accordo è stato insanabilmente violato dal Comune di Livorno, che ha approvato il p.p. de quo violando sia la disciplina urbanistica sostanziale (del p.s. e dell’A.d.P.), sia quella per così dire procedimentale, relativa alle modalità di definizione della pianificazione attuativa della zona portuale.

Per ragioni che non giova sforzarsi di intuire, la p.a., dopo essersi ‘autolimitata’ (per ragioni che stanno evidentemente nella necessità di garantire la più ampia valutazione delle scelte urbanistiche in una zona cruciale com’è quella del porto di Livorno) ha ritenuto di non dare corso al contenuto prescrittivo dell’accordo di programma, interamente recepito dal p.r.g., per procedere alla approvazione autonoma del piano particolareggiato (senza coinvolgere la Provincia e la Regione) e contraddicendo le previsioni urbanistiche sancite dal p.s. e rese vincolanti non solo dal regolamento urbanistico, ma anche dall’accordo di programma sul porto.

Tali censure sono state in verità espresse, in sede di osservazioni al piano attuativo adottato, dalla Provincia di Livorno; circostanza che consente fin d’ora di rilevare la grossolana erroneità delle giustificazioni che il Comune ha ritenuto di fornire alla propria scelta di violare la disciplina dell’accordo.

Non è infatti di alcun pregio la tesi comunale secondo cui la necessità del secondo accordo sulla pianificazione attuativa si sarebbe posta solo laddove il piano (così nella delibera di approvazione) ‘riguardasse anche la definizione dell’assetto di interessi pubblici rimessi alla competenza delle altre amministrazioni, e non, viceversa, ove si tratti, come nella specie, di definire esclusivamente l’assetto urbanistico di una parte del territorio comunale, attraverso la semplice approvazione di un piano particolareggiato’.

L’accordo di programma non è passibile di tale interpretazione.

Esso è stato concluso proprio per disciplinare le modalità di esame dei diversi possibili assetti urbanistici della zona portuale di Livorno (addirittura prevedendo un Collegio di Vigilanza sull’attuazione dell’accordo), così che di tutta evidenza risulta, per un verso, la colpevole determinazione della amministrazione di sottrarsi agli obblighi assunti, per l’altro, la illegittimità del piano ‘autonomamente’ approvato in sede esclusivamente comunale.

Discende, da tutto quanto fin qui detto, la illegittimità degli atti impugnati per violazione delle prescrizioni urbanistiche del piano strutturale e di quelle contenute nell’accordo di programma per il porto di Livorno 26.9.1997, e dell’art. 27 l.r. 16.1.1995, n. 5; e sotto il profilo dell’eccesso di potere per mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria e perplessità.

2. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 117 Cost., come modificato dalla legge n. 3/2001, oltre che dei principi desumibili dall’art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e di quello c.d. dell’atto complesso nell’approvazione degli strumenti urbanistici.

Con il p.p. impugnato, il Comune di Livorno ha approvato una contestuale variante al regolamento urbanistico secondo il procedimento previsto dall’art. 30 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, che, com’è noto, esclude qualunque intervento d’approvazione da parte della regione.

La variante urbanistica di paternità esclusivamente comunale, vìola il principio fondamentale dell’atto complesso in materia di formazione degli strumenti urbanistici generali, che è stato ribadito dall’art. 25 della legge 47/85 e che è tuttora rilevante come limite per la legislazione regionale anche secondo il ‘nuovo’ art. 117 della Costituzione, che qualifica di tipo concorrente la competenza legislativa delle regioni in materia di ‘governo del territorio’.

Ne discende che l’approvazione in sede esclusivamente comunale delle varianti al p.r.g. secondo la procedura dell’art. 30 della l.r. 5/95 è illegittima per la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, con riferimento all’art. 117 Cost.

In proposito, il Consiglio di Stato ha affermato che ‘in materia di pianificazione urbanistica, il principio della necessaria approvazione di un’autorità sovracomunale sussisteva e s’imponeva al legislatore regionale anche prima ed indipendentemente dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47’ (così, C.d.S., Sez. IV, 28 febbraio 1990, n. 131), ed anche l’esperienza più recente dell’ordinamento urbanistico dimostra come esso imponga di salvaguardare il principio dell’atto complesso nella formazione degli strumenti urbanistici generali ogni qual volta vengano in gioco le competenze costituzionalmente garantite della regione in materia urbanistica (Cfr. Corte Cost. 26 giugno 2001, n. 206).

Con la conseguenza che nella specie illegittima è l’approvazione ‘autonoma’ della variante al prg per la perdurante operatività in materia urbanistica del principio c.d. dell’atto complesso, di cui l’art. 30 della l.r. Toscana 5/95 non tiene alcun conto.

P.Q.M.

si conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari.

Pisa, 16 gennaio 2004

Avv. Carmelo D’Antone           Avv. Giancarlo Altavilla

aggiornamento al luglio 2005

La nostra Associazione, non occupandosi unicamente di escursionismo ecologico ma interessata anche all’ambiente urbano, soprattutto per quanto concerne la nostra città, segnala gli sviluppi della questione Porta a Mare, ad oggi: luglio 2005.

Essendo tra l’altro cofirmatari del ricorso al TAR (per un aumento da 2000 a 6000 mq di commerciale ed un aumento da zero a 13000 mq per le abitazioni, aumenti non consentiti
dal piano regolatore), ci siamo stupiti per come queste metrature, siano addirittura diventate di 20.500 mq e 14.500 mq.

Non che siamo contrari per principio a tutto quanto di nuovo accade sul territorio livornese ed anzi ben volentieri vedremmo migliori arredi urbani, una migliore viabilità ed una migliore mobilità, più strutture ricettive turistiche , meno buche sulle strade etc.etc.etc…….ricordando che rendere Livorno più vivibile, metterebbe anche in moto tutta una serie di lavori ad incrementare un’occupazione di cui la città, non abbonda e però desidereremmo chiarezza da parte dei nostri amministratori e trasparenza.

Bene per una zona a sostegno del porto turistico e della città ma, un nuovo centro commerciale con ipermercato, come anche le altre varianti al piano regolatore, farebbero veramente e quantificate come, gli interessi della città? E ancora, come è possibile e perché, evadere da un piano regolatore del 1998, con tanta facilità?

In attesa di avere risposte da chi dovrebbe, eccovi il progetto e quindi la possibilità di farvi un’idea da soli………..il progetto, sarà a servizio della città o così com’è farà morire definitivamente il centro cittadino, creando ulteriore disoccupazione? Non è che magari pochi ci guadagneranno e il cittadino, che finanzia il Comune, che ci metterà del suo, finirà invece per rimetterci?

                  Tabella del Piano Regolatore (approvato nel 1998)

Unità territoriale

Slp residenziale

Slp commerciale e artigianale

Slp terziaria

Slp altre destinazioni

4-B-4 Cantiere Orlando

0 mq

2.000 mq

3.000 mq

27.500 mq attività ricettive

Per la nuova Porta a mare il Piano regolatore non prevedeva la realizzazione di appartamenti.
Prevedeva solo 2000 mq per negozi e 3000 mq per il terziario.

La delibera n. 169 del Consiglio Comunale del 14 ottobre 2003
(approvata con il voto contrario di Verdi e Rifondazione Comunista)
ha stravolto le previsioni del Piano regolatore e ha previsto:

Unità territoriale

Slp residenziale

Slp commerciale e artigianale

Slp terziaria mq

Slp altre destinazioni

4-B-4 Cantiere Orlando

13.200 mq

6.000 mq

27.000 mq

24.600 mq (attività ricettive)

 

Come si può notare l’ aumento del commerciale è da 2000 a 6000 mq e per le abitazioni  l’aumento è da zero a 13000 mq, aumenti non consentiti dal piano regolatore),   motivo del ricorso al T.A.R

 

Il progetto definitivo prevede:

Unità territoriale

Slp residenziale

Slp commerciale e artigianale

Slp terziaria

Slp altre destinazioni mq

4-B-4 Cantiere Orlando

14.538 mq

20.579 mq

12.734 mq

21.900 mq (attività ricettive)

 

le metrature sono addirittura diventate di 20.579 mq e 14.538 mq!

 

Perchè questi aumenti delle superfici?

Il Piano regolatore prevedeva lo spostamento a mare del Cantiere e la creazione di una zona cuscinetto a servizio del porto turistico e della città.
Il progetto definitivo vuole creare una nuova città? Perchè non è consono al Piano Regolatore? Perchè tante nuove abitazioni di lusso che possono mettere a rischio la sopravvivenza dell’attuale Cantiere?
Perchè un centro commerciale con ipermercato che potrebbe svuotare ancora il centro commerciale naturale di Livorno?
E' stato previsto l'insostenibile aumento del traffico sul lungomare?

Porta a Mare - Progetto definitivo


Comparto Mazzini
appartamenti 6.210 mq (circa 50 abitazioni di lusso) - parcheggi 13.723 mq per circa 500 posti auto
commerciale 3.428 mq - terziario 2.262 mq - ex uffici Orlando 7.366 mq

Comparto Officine Storiche
appartamenti 8.328 mq (circa 60 abitazioni di lusso) - parcheggio 21.147 mq per circa 800 posti auto
commerciale 9.607 mq - terziario 1.465 mq

si segnala un ipermercato di 3.690 mq e una grande area commerciale di 1592 mq

Comparto Molo Mediceo
residenza turistico alberghiera 2.280 mq - parcheggi 9.443 mq per circa 350 posti auto
commercio 4.291 mq - terziario 1.641 mq

Comparto LIPS
turistico ricettivo 12.437 mq - parcheggi 12.973 mq per circa 500 posti auto
commercio 2.665 mq - terziario 765 mq



Comparto Arsenale
residenza turistico alberghiera 7.138 mq - parcheggi 2.597 mq per circa 100 posti auto
commercio 588 mq

 La carta del piano terra  

Esiste un pericolo di entrata in conflitto dei diversi centri commerciali della città?

Esiste un coordinamento per evitare concorrenza tra negozi e funzioni dello stesso tipo?
Quali sono i criteri per selezionare in fase di progetto le attività commerciali da inserire nella Porta a Mare?

Il comparto Mazzini-Officine storiche costituirà un centro commerciale vero e proprio con:

bulletun ipermercato da circa 4000 mq
bulletnegozi che si affacciano sulle officine storiche
bulletnegozi che si affacciano sul canale interno

Il complesso comunica con la piazza e con il quartiere alle spalle?
Perchè le attività terziarie sono ridotte rispetto a quelle commerciali?
Perchè le attività dedicate alla nautica sono limitate al molo mediceo e limitate come superfici?
Perchè le attività dedicate alla nautica sono in mezzo a pizzeria, ristorante, bar tabacchi, edicola?
Gli accessi al centro commerciale avvengono esclusivamente su viale Italia?
Si immagina che l’afflusso delle auto verso la porta a mare causerà un enorme inquinamento atmosferico che riguarderà viale Italia e piazza Mazzini?

insomma, tante domande...............e le risposte, sono tanto difficili da non poter essere date alla cittadinanza? 

Sez.ambiente e territorio: relazione del gruppo di lavoro “Porta a Mare “

Per spiegarvi il nostro punto di vista sulla questione:

Rilevando il Cantiere dalle cooperative che a loro volta lo avevano rilevato nel ’97, la Azimut Benetti s.p.a  diventava proprietaria del Cantiere stesso e socio di maggioranza della STU (società di trasformazione urbana), sorta a guidare e controllare, con partecipazione pubblica, le trasformazioni nella zona, necessarie per realizzare quello che avrebbe dovuto essere una struttura industriale, idonea alla attività di costruzione di maxi-yacht, un centro servizi per la nautica, un porto turistico ed un complesso immobiliare ricettivo, più un altro porticciolo.

I dati relativi al piano regolatore del 1998, non prevedevano la costruzione di appartamenti e la zona commerciale era di soli 2.000mq (dati che ci sono noti, pubblicamente diffusi e che mai ci risulta siano stati smentiti).

Il progetto attuale, vede invece 14.538 mq di residenziale e 20.579 mq di commerciale e terziario commerciale, avendosi difficoltà a trovare e la parte cantieristica (come faccia poi a convivere la cantieristica accanto al residenziale?) e quella relativa al porto turistico + il porticciolo.

La vocazione commerciale ed immobiliare appare invece evidente, ipermercato compreso.

Ora, il punto è: La Azimut/Benetti ci guadagna sicuramente (sono terreni che si incrementano enormemente di valore), il Comune nell’immediato anche ma, a lungo andare, è un affare che porterà vantaggi alla città e quali, esattamente?

Non risultano studi di sostenibilità ambientale e quindi è lecito supporre, a maggior ragione, che neppure ricerche di mercato siano state fatte, sulle possibili ricadute economiche a favore della città e allora, quale la logica che dovrebbe portare sviluppo a Livorno:- prendere il primo autobus buono che passa e poi, dove si va lo si appura strada facendo? Si trascura una politica di investimenti volta al futuro (a meno che questa non sia il costruire un semplice nuovo quartiere commerciale e residenziale di lusso) e si sottace l’eventualità che il centro commerciale storico, strozzato e dalla recessione e dagli ampi parcheggi della Porta a Mare, possa andare incontro ad una fine analoga a quella dei cinema livornesi. Insomma, dal tentare di risolvere l’occupazione dei lavoratori del Cantiere Orlando e dell’indotto e dall’originaria intenzione, ottima del resto, di dare impulso alla cantieristica livornese e al turismo, con una nautica da diporto………..si finirà per innescare un processo che creerà ulteriore disoccupazione, senza nessun forte impulso per un nuovo sviluppo, malgrado i massicci investimenti effettuati.

Ecco, questi i motivi del nostro essere inseriti nell’Osservatorio Trasformazioni Urbane, nello specifico Porta a Mare. Con estrema sintesi: in una città che vede diminuire progressivamente i residenti ed invecchiare la popolazione, ben venga un’agitarsi produttivo che costa soldi ma ne fa anche guadagnare, solo vorremmo che questo guadagno fosse prevalentemente a favore dell’intera città di Livorno e non solo a favore di pochi privilegiati privati, soprattutto considerando che Livorno ci mette tanto del suo, ma proprio tanto, tanto.

Luciano Suggi, Agireverde Livorno, “sez.ambiente e territorio”

Ps: magari però, tutti quelli sopra, sono solo cattivi pensieri…………magari Livorno avrà una risorta cantieristica navale da fare invidia ed anche il porto turistico, non servirà ai diportisti unicamente per prendere una pizza e ritornarsene via ma porterà e lavoro e nuovo sviluppo e ricchezza per la città……………….speriamo, intanto il dubbio rimane: importante scommessa sulla cantieristica navale e la nautica da diporto a Livorno o brillante operazione di massiccia cementificazione speculativa?

 

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